ORDINANZA N. 28
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 148 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (c.d. legge di registro),
promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1970 dalla Corte d'appello di
Catanzaro nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione finanziaria
dello Stato e Buda Benito e Francesco, iscritta al n. 232 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235
del 16 settembre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10
febbraio 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che l'ordinanza citata in epigrafe
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3269, di approvazione della legge di registro (che fa divieto
di condannare l'Amministrazione finanziaria, anche se soccombente, al rimborso
delle spese di lite, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza che
sia stata presentata domanda in via amministrativa o prima che siano trascorsi
novanta giorni dalla presentazione di questa), in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
Considerato che la medesima questione é
stata dichiarata non fondata da questa Corte con sua sentenza n.
116 del 1970, in
riferimento agli stessi articoli (oltre che all'art. 113) della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti tali da
indurre la Corte a mutare la precedente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 148 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3269, che approva la legge di registro, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dall'ordinanza indicata in epigrafe e già
dichiarata non fondata con la sentenza
n. 116 del 18 giugno 1970.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio
1971.