ORDINANZA N. 27
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 571, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa
il 15 aprile 1969 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di
Liguori Addolorata, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio
1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
Ritenuto che il pretore di Napoli, con
ordinanza 15 aprile 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 571, secondo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione;
che la norma - secondo il pretore -
violerebbe il principio d'uguaglianza, perché il reato di abuso dei mezzi di
correzione o di disciplina, ivi previsto, é perseguibile d'ufficio (anche)
quando ne deriva una lesione personale lievissima (secondo comma), in tal caso
punita con un terzo della pena del reato di lesione personale lievissima,
mentre quest'ultimo delitto, nonostante la maggior gravità della sanzione, é
perseguibile soltanto a querela di parte (art. 582, secondo comma);
che é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Considerato che, nel nostro ordinamento
giuridico penale, la perseguibilità d'ufficio non é necessariamente in
relazione alla gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena, ma,
talvolta, é in relazione alla particolarità della fattispecie e del bene che
con la condotta criminosa venga offeso;
che nell'art. 571 il reato di abuso dei
mezzi di correzione o di disciplina é perseguibile d'ufficio perché non si
rimetta all'iniziativa dell'offeso, spesso un minore o un minorato o un
dipendente, la punibilità di chi ha tradito la sua funzione di educatore o
istruttore: motivo, questo, che basta ad escludere l'irrazionalità della norma;
che, allorquando dal reato derivi una
lesione personale lievissima, la perseguibilità d'ufficio é connessa all'abuso
e non alla lesione, che, fra l'altro, ne é conseguenza solo eventuale;
che, pertanto, la disparità di trattamento
fra reato di abuso con lesioni personali lievissime e reato di lesioni
personali lievissime é giustificata dalla disparità di situazioni, poiché
qualunque sia la misura della pena nei due casi, nell'uno c'é l'abuso e
nell'altro no.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di
consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 571,
secondo comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio
1971.