ORDINANZA N. 26
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del d.lg.lgt. 9 giugno 1945, n. 387
(modificazioni al t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia economica e
popolare), promossi con ordinanze emesse il 1 ed il 7 ottobre 1969 dal giudice
conciliatore de L'Aquila nei procedimenti civili vertenti tra Sordini Caterina
e Brioli Bice contro l'Istituto autonomo per le case popolari, iscritte ai nn.
431 e 464 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969 e n. 37 dell'1l' febbraio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10
febbraio 1971 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che con le ordinanze del
conciliatore de L'Aquila si é proposta la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del d.lg.lgt. 9 giugno 1945, n. 387, che
consentono ai presidenti degli istituti autonomi case popolari di revocare
l'assegnazione degli alloggi, di procedere eventualmente allo sfratto col
provvedimento speciale previsto dal t.u. sull'edilizia popolare e di ordinare
il rilascio dei locali occupati senza la stipulazione del contratto di
locazione;
che, secondo le ordinanze, le tre norme
violerebbero gli artt. 3, 24, 102 e 104 della Costituzione poiché creerebbero
una situazione di favore per l'istituto in confronto all'assegnatario
dell'alloggio, carente di tutela perché "subisce un'ordinanza emessa dal
suo contraddittore"; il quale infine "costituirebbe una magistratura
speciale non consentita dalla Costituzione";
che é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Considerato che la particolarità del
procedimento di revoca, di sfratto e di rilascio si giustifica con la funzione
pubblicistica dell'ente, nel quadro delle provvidenze per l'edilizia popolare,
e che l'assegnatario ha modo di difendersi presso l'autorità giudiziaria
ordinaria e amministrativa, mentre é ovvio che l'istituto o il suo presidente non
sono organi giurisdizionali ed é singolare che se ne dubiti nelle ordinanze di
rinvio;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di
consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 6
del d.lg.lgt. 9 giugno 1945, n. 387 (modificazioni al t.u. 28 aprile 1938, n.
1165, sull'edilizia popolare ed economica), proposta, con le ordinanze citate
in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 104 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio
1971.