ORDINANZA N. 25
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 235 del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138 (regolamento per
la riscossione dell'imposta di consumo), promossi con ordinanze emesse il 14 ed
il 25 novembre 1969 dal tribunale di Vibo Valentia nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Franzé Ilario e Rosso Vincenzo e di Alì Vincenzo e
Rosso Vincenzo, iscritte ai nn. 472 e 473 del registro ordinanze 1969 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10
febbraio 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.
Ritenuto che con due ordinanze, di identico
contenuto, emesse il 14 e il 25 novembre 1969, il tribunale di Vibo Valentia,
nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Franzé Ilario e Rosso
Vincenzo e di Alì Vincenzo e Rosso Vincenzo, sollevava di ufficio la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 235 del Regolamento 30 aprile 1936, n.
1138;
Considerato che l'art. 235 é contenuto in
un provvedimento che reca il titolo "Regolamento per la riscossione delle
imposte di consumo" ed é stato come tale approvato con regio decreto n.
1138 del 30 aprile 1936, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il
Consiglio dei ministri;
che, pertanto, la Corte costituzionale ha
riconosciuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
235 con ordinanza
24 giugno 1960 n. 50 e ha dichiarato inammissibile la questione relativa
all'art. 173 del medesimo Regolamento con sentenza 16 giugno
1965 n. 53;
che non sussistono motivi che inducano a
modificare le predette decisioni;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di
consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta
inammissibilità della questione proposta dal tribunale di Vibo Valentia con le
ordinanze emesse il 14 e il 25 novembre 1969 sulla legittimità costituzionale
dell'art. 235 del "Regolamento per la riscossione delle imposte di
consumo", approvato con r.d. 30 aprile 1936, n. 1138.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio
1971.