ORDINANZA N. 24
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 11 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 (regolamento per l'esecuzione
della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie), promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1969
dal pretore di Desio nel procedimento penale a carico di Bertolini Pietro,
iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10
febbraio 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 1
luglio 1969 il pretore di Desio, nel procedimento penale a carico di Bertolini
Pietro su eccezione proposta dalla parte, sollevava la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334;
Considerato che l'art. 11 é contenuto in un
provvedimento che reca il titolo "Regolamento per l'esecuzione della legge
23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle
professioni sanitarie" ed é stato come tale approvato con r.d. 31 maggio
1928, n. 1334, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore
di sanità e sentito il Consiglio dei ministri;
che pertanto si palesa l'inammissibilità
della proposta questione, poiché il giudizio di legittimità costituzionale a
norma dell'art. 134 della Costituzione deve avere per oggetto una legge o un
atto avente forza di legge;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di
consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta
inammissibilità della questione proposta dal pretore di Desio con l'ordinanza
emessa il 1 luglio 1969 sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 del
Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264 (sulla
disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, approvato con
r.d. 31 maggio 1928, n. 1334) in riferimento all'art. 33 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio
1971.