ORDINANZA N. 23
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 1796, sull'obbligo
dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari, promosso con
ordinanza emessa il 17 maggio 1969 dal tribunale di Roma nel procedimento
penale a carico di Hamé Hans Peter, iscritta al n. 262 del registro ordinanze
1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 del 16
luglio 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio
1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 17
maggio 1969 nel procedimento penale in grado di appello a carico di Hamé Hans
Peter, il tribunale di Roma ha disposto la sospensione del giudizio in corso e
la trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione sulla questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, capoverso, del r.d.l. 15 ottobre 1925,
n. 1796, sull'"obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici
giudiziari", e ciò in riferimento all'art. 24 cpv. della Costituzione;
che, premessi regolarmente gli adempimenti
di rito, si é costituito davanti questa Corte il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha
chiesto dichiararsi infondata la questione.
Considerato che la questione di
costituzionalità viene sollevata esclusivamente in relazione alla suindicata
disposizione del r.d.l. n. 1796 dell'anno 1925 e che si omette qualsiasi
richiamo, diretto o indiretto, alle disposizioni che, nel sistema del vigente
codice di procedura penale, in rielaborazione dell'intera materia trattata nel
decreto legge del 1925, regolano il compimento in lingua italiana degli atti
giudiziari, le nullità conseguenti, le sanatorie, le restituzioni in termini,
la nomina degli interpreti (artt. 137, 138 bis, 185, 187, 326 c.p.c.) nonché
per quanto particolarmente riguarda l'assistenza obbligatoria e gratuita degli
interpreti, alla disposizione dell'art. 6, ultimo comma, della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto
1955, n. 848;
che, per ovviare alla carenza di un congruo
esame della rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, va
ordinata la restituzione degli atti alla stessa autorità giudiziaria che ha
emessa l'ordinanza.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al
giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio
1971.