SENTENZA N. 19
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 539 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno
1969 dal tribunale di Parma nel procedimento penale a carico di Dall'Argine
Coriolano, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9
dicembre 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto in
fatto
Nel corso di un procedimento penale a
carico di Dall'Argine Coriolano, imputato, tra l'altro, del delitto p. e p.
dall'articolo 521 del codice penale per aver compiuto atti di libidine diversi
dalla congiunzione carnale in danno di Catellani Angela, di anni tredici, la
difesa dell'imputato, dopo aver richiesto invano, in sede di atti preliminari,
l'ammissione di un mezzo di prova diretto a dimostrare l'errore sull'età del
soggetto passivo del reato, sollevava eccezione di illegittimità costituzionale
dell'art. 539 del codice penale, che nega ogni rilievo all'ignoranza dell'età
della persona offesa, se minore degli anni quattordici, lamentando
l'arbitrarietà della disparità di trattamento conseguente al disposto dell'art.
539 del codice penale nei confronti di altre norme che consentono di provare
l'errore sugli elementi costitutivi del reato (art. 519 del codice penale nn. 2
e 3 del secondo comma).
Il tribunale di Parma, con ordinanza del 23
giugno 1969, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione
prospettata, proponeva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 539
del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Nessuna parte si é costituita in giudizio
in questa sede.
Considerato
in diritto
Viene denunciato per incostituzionalità ai
sensi dell'art. 3 della Costituzione l'art. 539 del codice penale in rapporto
all'art. 519 n. 1, 2, 3 stesso codice, sull'esclusivo rilievo che non si
giustificherebbe la disparità di trattamento fra chi può venire ammesso a
provare la ignoranza dell'età o dell'inferiorità fisica o psichica del soggetto
passivo (art. 519 n. 2 e n. 3 del codice penale), e chi, invece, non può
invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso (art. 519, n. 1).
La questione é infondata.
Il divieto d'invocare l'ignoranza dell'età
dell'offeso inferiore agli anni quattordici é stabilito dall'art. 539 del
codice penale per tutte le ipotesi comprese nel titolo "dei delitti contro
la moralità pubblica e il buon costume".
Per il delitto previsto dall'art. 519 n. 2
l'età limite é di anni sedici; per quello previsto al n. 1 dello stesso
articolo é di anni quattordici. Una più rigorosa tutela é dovuta agli inferiori
di anni quattordici, per i quali la legge penale presume l'incapacità
d'intendere e di volere (artt. 97 e 85 del codice penale). Tale presunzione non
sussiste per coloro che sono di età fra i quattordici e i sedici anni.
Quanto all'ipotesi prevista dall'art. 519,
n. 3, del codice penale, é chiaro che, mentre l'età inferiore agli anni
quattordici é un dato positivo, il più delle volte valutabile anche
esteriormente dai terzi, l'inferiorità psichica o fisica talora non si può
accertare che con indagini cliniche.
Le previsioni dei nn. 1, 2, 3 dell'art. 519
del codice penale sono intrinsecamente diverse l'una dall'altra, e non può
richiamarsi l'art. 3 della Costituzione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, proposta, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Parma con ordinanza
del 23 giugno 1969.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio
1971.