SENTENZA N. 18
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella
parte in cui attribuisce efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma,
del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti
dalle aziende produttrici di materiali laterizi, promossi con ordinanze emesse
il 17 ottobre 1968 dal pretore di Agropoli nei procedimenti civili vertenti tra
Rosiello Carmine e Russo Giuseppe contro la società L.A.T.E., iscritte ai nn.
13 e 14 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.
Udito nella camera di consiglio del 16
dicembre 1970 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto in
fatto
Il sig. Carmine Rosiello, con atto di
citazione 14 settembre 1966, conveniva dinanzi al pretore di Agropoli la
società a r.l. L.A.T.E., chiedendone la condanna al pagamento di una somma di
denaro, che assumeva dovutagli per intercorso ed estinto rapporto di lavoro.
Analoga domanda proponeva, con citazione di pari data, il sig. Giuseppe Russo.
La società convenuta eccepiva la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 53
del contratto collettivo nazionale per gli operai dipendenti dalle aziende
produttrici di materiali laterizi del 18 dicembre 1957, recepito dal d.P.R. 14
luglio 1960, n. 1028; resisteva nel merito. All'eccezione si opponeva la difesa
degli attori.
Il pretore di Agropoli, con ordinanze 17
ottobre 1968, di identico contenuto, sottoponeva a questa Corte la questione di
legittimità costituzionale della norma menzionata, con riferimento all'art. 76
della Costituzione.
Le previsioni dei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 519
del codice penale dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, non essendosi costituite le parti, e possono essere decise con unica
sentenza, data l'identità del contenuto.
Considerato
in diritto
Oggetto della presente questione di
legittimità costituzionale é l'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n.
1028, nella parte in cui ha esteso erga omnes la clausola contenuta nel
terzo comma dell'art. 53 del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957,
per gli operai dipendenti da aziende produttrici di laterizi, la quale dispone
che " qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al
rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro sei mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso".
La censura di eccesso dalla delega é
fondata.
Questa Corte ha già ritenuto che la delega
legislativa conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, trova un
limite preciso nel "fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento
economico e normativo" per tutti gli appartenenti a una medesima categoria
(art. 1). Eccede perciò dalla delega ogni estensione di clausole che prevedono
procedimenti e modalità di carattere meramente strumentale (sent. n. 129 del
1963 e numerose altre successive). In applicazione di questi criteri, é già
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una clausola di altro
contratto collettivo (per gli addetti all'industria edile), di contenuto
identico a quella ora impugnata (sent. n. 45 e ord.
n. 113 del 1966).
Non sussistono motivi per andare in
contrario avviso nel caso presente.
La clausola in esame, infatti, non ha per
oggetto il trattamento economico e normativo della categoria, perché non
rientra nella disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, considerato nei
modi di formazione, svolgimento ed estinzione, ma ha per oggetto il modo e il
tempo in cui far valere i diritti da esso scaturiti. Inoltre, la clausola non
corrisponde al fine di assicurare "minimi inderogabili" alla
categoria, perché stabilisce un termine di decadenza a danno dei lavoratori, in
deroga alle norme di diritto comune.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028, nella parte in cui
attribuisce efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma, del contratto
collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende
produttrici di materiali laterizi.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio
1971.