SENTENZA N. 17
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
della legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa
dello Stato, del r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente le relative norme
di attuazione, e del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316, sulla
revisione delle sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale
per la difesa dello Stato, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1969 dalla
Commissione elettorale mandamentale di Recanati sul ricorso di Magini Enrico,
iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9
dicembre 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto in
fatto
A seguito del ricorso con cui Magini Enrico
aveva chiesto alla Commissione elettorale mandamentale di Recanati di essere
iscritto nelle liste elettorali del locale comune, dalle quali era stato
cancellato per effetto di una sentenza penale pronunciata dal Tribunale
speciale per la difesa dello Stato il 30 giugno 1943 per frodi valutarie ed
altro, cui conseguiva la sua interdizione perpetua dai pubblici uffici, la
Commissione, con ordinanza 7 giugno 1969, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per
la difesa dello Stato, del regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente
le relative norme di attuazione, e del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944,
n. 316, sulla revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale
speciale, dopo la sua soppressione avvenuta col regio decreto-legge 29 luglio
1943, n. 668; in riferimento agli artt. 3, 24, 25, ed all'intero titolo IV
della parte Il della Costituzione.
Nel provvedimento si afferma innanzi tutto
che la Commissione elettorale mandamentale, in sede di decisione dei ricorsi
proposti ai sensi dell'art. 18 del testo unico n. 223 del 1967, é un organo
giurisdizionale speciale, come é dimostrato dalla circostanza che contro le sue
decisioni é previsto il ricorso alla Corte di appello, la quale é un organo
investito di giurisdizione di secondo grado, e dal fatto che le decisioni da
essa emanate in difetto di gravame assumono carattere di irrevocabilità (con
effetti assimilabili a quelli del giudicato) senza che alcun altro organo
giurisdizionale possa essere adito a tutela del diritto soggettivo
dell'interessato, ed infine dalla loro impugnabilità anche da parte del
pubblico ministero.
In contrario non può argomentarsi, a
giudizio della Commissione, dal fatto che essa é investita altresì di compiti a
carattere amministrativo, poiché vi sono numerosi altri casi in cui uno stesso
organo viene ad assumere funzioni eterogenee; e neppure dall'art. 102,
capoverso, della Costituzione, in quanto si tratta di una giurisdizione
anteriore, cui é applicabile la VI disposizione transitoria.
Affermata quindi la rilevanza della
questione, muovendo dall'osservazione che l'eventuale incostituzionalità delle
leggi regolatrici del Tribunale speciale e del decreto luogotenenziale del
1944, che conservò efficacia, salva la revisione, ad una parte delle sentenze
da esso emanate, farebbe perdere a queste ogni effetto, con conseguente
eliminazione dell'ostacolo alla iscrizione del Magini nelle liste elettorali,
la Commissione ricorda la origine del Tribunale speciale, mettendo in luce come
esso venisse concepito dal legislatore dell'epoca non già come un organo imparziale,
bensì come un istituto cui era assegnato il compito di difendere il regime
fascista; compito alla realizzazione del quale non si riteneva idonea la
Magistratura ordinaria proprio perché non sufficientemente allineata alle
direttive politiche del partito.
Da queste caratteristiche del Tribunale
speciale deriva l'illegittimità costituzionale delle norme che lo regolarono
(legge e norme di attuazione, alle quali la Commissione riconosce natura di
legge delegata), nonché del decreto luogotenenziale che ha conservato efficacia
alle sue sentenze, in riferimento ai su citati articoli della Costituzione.
In particolare, il contrasto con l'art. 3
appare alla Commissione evidente in ogni singola norma della legge istitutiva
del Tribunale speciale e delle disposizioni di attuazione, nonché del complesso
normativo organicamente considerato; il contrasto con l'art. 24 risulta, ad
esempio, dal fatto che la difesa poteva essere esclusa (ove il difensore non
fosse un militare) quando il presidente, a suo giudizio insindacabile, lo
ritenesse necessario nel pubblico interesse, nonché dalla possibilità che le
fosse interdetto di prendere visione dei documenti e delle cose sequestrate; il
contrasto col principio del giudice naturale discende dalla devoluzione al
Tribunale dei processi pendenti al momento in cui la legge entrò in attuazione
e dalla disciplina della connessione; il contrasto con gli artt. 101 e 108,
della Costituzione, dalle norme sulla composizione del Tribunale; mentre
evidente é poi la mancanza di ogni garanzia dell'indipendenza dei suoi membri e
la mancata previsione della ricorribilità in Cassazione delle sue sentenze, per
non dire di altri vizi minori.
Considerato
in diritto
1. - L'ordinanza emessa dalla Commissione
elettorale mandamentale di Recanati, nel denunciare, per violazione degli artt.
3, 24, 25 e dell'intero titolo IV della Costituzione, la legge 25 novembre
1926, n. 2008, istitutiva del Tribunale speciale per la difesa dello Stato,
nonché il r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, di attuazione della precedente, ed il
d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, sulla revisione delle sentenze di condanna
emesse da detto tribunale, si dà carico di mettere in rilievo gli elementi dai
quali si dovrebbe argomentare la natura di organo giurisdizionale rivestita dalla
Commissione, e quindi la ammissibilità della proposizione della questione.
2. - L'esame compiuto pregiudizialmente in
ordine a tale punto induce a far ritenere non fondate le deduzioni
dell'ordinanza (né altre addotte da una parte della dottrina) circa il
carattere di giurisdizione speciale che si assume essere rivestito dalla
Commissione allorché provvede alla decisione sui ricorsi relativi alle
iscrizioni nelle liste elettorali; giurisdizione che, ai sensi della VI
disposizione transitoria, non sarebbe contrastante con l'art. 102, dato che
preesisteva alla entrata in vigore della Costituzione (d.lg.lgt. n. 247 del
1944, modificato con la legge 7 ottobre 1947, n. 1058) e non é stata sottoposta
a revisione post - costituzionale.
Risulta dagli artt. 16, 18 e 28 del t.u. n.
223 del 1967 che la Commissione elettorale comunale "propone" le
iscrizioni e le cancellazioni negli elenchi predisposti in occasione della
revisione semestrale delle liste elettorali; invita poi chiunque intenda
avanzare ricorso alla Commissione mandamentale contro dette operazioni a farlo
nei termini ivi stabiliti, ed infine, decorsi tali termini, trasmette tutti gli
elenchi, i ricorsi e i verbali delle operazioni a detta Commissione.
Quest'ultima, ai sensi del successivo art.
29, esamina tutte le operazioni già compiute, cancella d'ufficio dagli elenchi
i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o la cancellazione, decide
sulle domande nuove ad essa direttamente indirizzate, ed infine pronuncia sui
ricorsi avverso le proposte della Commissione comunale. Da tale normativa
emerge chiaramente come le Commissioni mandamentali operino non già quali
organi di secondo grado, di controllo sui provvedimenti emessi da quelle
comunali, bensì come i soli organi abilitati ad emettere decisioni sulla intera
formazione delle liste, provvedendo, oltre che sulle proposte, anche
all'infuori di queste, di propria iniziativa, e tanto su denuncia ad essa
pervenuta quanto su ricorso; decisioni che rivestono carattere definitivo e
vincolano le Commissioni comunali alla loro esecuzione. Deve quindi escludersi
che la funzione della Commissione assuma una duplice natura, amministrativa o
giurisdizionale secondo che essa provveda senza impulso di parte o su ricorso,
poiché in ogni caso esplica sempre attività provvedimentale, quale unico
titolare del potere di formazione delle liste, il ricorso costituendo solo una
eccitazione più puntuale al buon esercizio del potere medesimo. Non giova
quindi invocare in contrario l'esempio delle Giunte provinciali amministrative,
poiché a parte la considerazione che le funzioni a queste attribuite in sede
amministrativa si esauriscono nel mero controllo rimanendo loro inibito ogni
potere sostitutivo dell'amministrazione attiva, esse operano (o operavano) con
composizione differente secondo la diversa indole dell'attività esercitata.
Non vale neppure, a condurre a diversa
conclusione, il rilievo secondo cui oggetto delle deliberazioni in parola siano
diritti soggettivi perché provvedimenti in ordine a questi sono, in modo
analogo, emessi normalmente tutte le volte che l'esercizio di un diritto é
subordinato a forme varie di intervento della pubblica autorità. Neppure
probante é la considerazione desunta dalla definitività che le deliberazioni
stesse assumono allorché siano decorsi i termini per la loro impugnativa, dato
che analogo effetto si verifica per ogni specie di provvedimento amministrativo
contro cui non sia stato tempestivamente prodotto il ricorso consentito contro
di esso. Altrettanto deve dirsi dell'argomento desunto dalla proponibilità del
ricorso da parte di ogni cittadino, dato che, per potersi dare a tale
iniziativa il significato di azione popolare, occorrerebbe prima dimostrare il
carattere giurisdizionale dell'organo innanzi a cui si fa valere: sicché vere
azioni popolari devono ritenersi solo quelle proponibili alla Corte di appello,
ai sensi dell'art. 42, da quisque de populo.
Che la vera fase giurisdizionale abbia
inizio allorché si adisce la Corte di appello risulta, oltre che dalla stessa
lettera della legge che dà al titolo IV, riferentesi a tale fase,
l'intitolazione "dei ricorsi giudiziari", dalla prescrizione del
citato art. 42, secondo la quale il ricorso alla Corte dev' essere notificato,
a pena di nullità, alla Commissione elettorale; il che contrasterebbe con i
principi se al detto organo si attribuisse la veste di giudice di primo grado.
É inoltre da mettere in rilievo come i
ricorsi alla Corte di appello siano, secondo già sì e rilevato, ammissibili
anche quando non siano stati preceduti da reclami avanzati alla Commissione
mandamentale, o quando contengano domande nuove rispetto a quelle prima
dedotte, il che conferma che essa non pronuncia in sede di appello. Che poi la
Corte in questo, come del resto in altri casi conosciuti dalla nostra legislazione,
assuma la veste di giudice di primo ed unico grado non é in contrasto con la
Costituzione, dato che questa non ha assunto fra i suoi principi quello del
doppio grado di giurisdizione.
Quanto alla allegata proponibilità di
ricorsi da parte del pubblico ministero, ex art. 44, é da osservare come tale
intervento trovi logico fondamento nella considerazione che la regolare
formazione delle liste elettorali giova a soddisfare non già solo il diritto
dei cittadini, in possesso dei richiesti requisiti all'iscrizione nelle
medesime, ma altresì il pubblico interesse alla realizzazione delle condizioni
per la regolare espressione del voto popolare, considerato dalla Costituzione,
oltre che come diritto del cittadino, anche suo dovere, e posto a fondamento
del regime democratico.
Infine l'improcedibilità dei ricorsi alla
Corte di appello direttamente avverso l'operato delle Commissioni comunali
discende non già, come ritenuto dall'ordinanza, dal fatto che, se altrimenti
fosse, si salterebbe un grado di giurisdizione, bensì dalla già rilevata natura
dell'attività di dette Commissioni, non decisoria ma meramente preparatoria, e
perciò stesso insuscettibile di impugnativa in sede contenziosa.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale della legge 25 novembre 1926, n. 2008, istitutiva
del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, del r.d. 12 dicembre 1926, n.
2062, di attuazione della predetta legge, e del d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n.
316, sulla revisione delle sentenze di condanna emesse dal suddetto tribunale,
proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe dalla Commissione elettorale
mandamentale di Recanati in riferimento agli artt. 3, 24, 25 ed al titolo IV
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
febbraio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio
1971.