ORDINANZA N. 16
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 137 del codice penale e 271, ultimo comma, del
codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 3
aprile 1969 e l'11 dicembre 1969 dai giudici di sorveglianza presso i tribunali
di Messina e di Livorno sulle istanze di Arena Salvatore Benedetto e di Alberti
Vanni Remigio, iscritte ai nn. 179 del registro ordinanze 1969 e 52 del
registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 152 del 18 giugno 1969 e n. 64 dell'11 marzo 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28
gennaio 1971 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che le ordinanze citate in
epigrafe hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del
codice penale e 271, ultimo comma, del codice di procedura penale, nella parte
in cui prevedono l'infungibilità fra carcerazione preventiva e misura di
sicurezza detentiva.
Considerato che della questione relativa
all'infungibilità fra la carcerazione preventiva e la misura di sicurezza
detentiva - sorta in precedenza con riguardo all'art. 206 del codice penale -
questa Corte, con sentenza
n. 96 del 1970, ha già dichiarato l'infondatezza, in riferimento all'art. 3
della Costituzione;
che gli argomenti addotti da questa Corte
valgono anche in riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione, poiché si
fondano sulla differenza - riconosciuta dalla stessa Costituzione: art. 25 -
tra pena e misura di sicurezza;
che le ordinanze ricavano l'infungibilità
tra carcerazione preventiva e misura di sicurezza dagli artt. 137 cod. pen. e
271, ultimo comma, cod. proc. pen., sì che la questione, nonostante la
diversità delle norme denunciate, é quella stessa della quale la citata
sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1970 ha dichiarato l'infondatezza;
che non sussistono motivi per scostarsi
dalla precedente decisione;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di
consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del
codice penale e 271, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, con le due ordinanze
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29
gennaio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio
1971.