SENTENZA N. 13
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 207, lett. a, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle
leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1968
dal pretore di Nardò nel procedimento civile vertente tra Abbaticola Ernesto e
la Banca agricola di Matino, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Udito nella camera di consiglio del 16
dicembre 1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto in
fatto
Nel procedimento di opposizione promosso da
Abbaticola avv. Ernesto avverso l'esecuzione mobiliare iniziata dall'Esattoria
del Comune di Nardò sui mobili di arredamento della casa di Saracino Luigi per
tasse e imposte dovute da questo ultimo, l'opponente asseriva di avere
acquistato, attraverso una precedente asta esattoriale a carico del Saracino
stesso, i mobili sottoposti ad esecuzione, e di averglieli successivamente
locati.
Il pretore di Nardò, con ordinanza emessa
il 18 dicembre 1968, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 207 lett. a del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle leggi
sulle imposte dirette), osservando che la impugnata norma esclude l'opposizione
di terzo all'esecuzione, quando i mobili esistenti nella casa di abitazione del
contribuente, sui quali si pretenda aver diritto, " hanno formato oggetto
di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore".
Tale disposizione, in base alla quale dovrebbe respingersi l'opposizione nella
specie, sarebbe infatti in contrasto anzitutto con l'art. 113 della
Costituzione perché priverebbe di ogni tutela giurisdizionale il diritto di
proprietà del terzo, e ciò persino nel caso in cui i beni liquidati siano stati
sottoposti a precedente vendita esattoriale senza che il terzo ne abbia avuto
conoscenza ed abbia così potuto premunirsi, evitando l'affidamento alla stessa
persona espropriata dall'esattore.
L'esclusione in esame inoltre si
risolverebbe in una vera e propria privazione del terzo del suo diritto di
proprietà senza possibilità di indennizzo, e per ciò dovrebbe altresì
lamentarsi la violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, della
Costituzione. D'altra parte la giurisprudenza della Corte con cui furono a suo
tempo definite questioni analoghe concernenti la legittimità di altre norme del
t.u. in esame, finirebbe col confortare le dette conclusioni, poiché il rigetto
delle questioni stesse sarebbe stato, in sostanza, giustificato con il
riconoscimento che il diritto di proprietà di determinate categorie di soggetti
esclusi dall'opposizione gode pur sempre della garanzia giurisdizionale ai
sensi dell'art. 209, ultimo comma, dello stesso t.u., oltre che della difesa
amministrativa davanti all'Intendenza di finanza, prevista dall'art. 208
precedente, mentre nell'attuale fattispecie mancherebbero anche tali garanzie.
Non vi é stata costituzione di parte.
Considerato
in diritto
1. - La questione di costituzionalità
dell'art. 207 lettera a del sopracitato testo unico delle leggi sulla
riscossione delle imposte dirette, viene proposta, con l'ordinanza del pretore
di Nardò, sotto duplice profilo. Si assume, in primo luogo, che l'esclusione
della proponibilità di opposizione di terzo "quando i mobili esistenti
nella casa di abitazione del contribuente sui quali si pretende aver diritto,
hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo
debitore" verrebbe a privare il terzo della tutela giurisdizionale,
garantita dall'art. 113 della Costituzione: ed in secondo luogo, si assume che
il terzo verrebbe così ad essere posto nella condizione di subire una
espropriazione dei beni di sua proprietà, senza ricevere alcun indennizzo, in
contrasto con l'art. 42 della Costituzione.
2. - La questione non é fondata.
L'art. 207 lettera a del vigente testo
unico sopraindicato (uguale disposizione trovavasi inserita nel precedente
testo unico per effetto dell'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 242)
risulta dettato, come spiega la relazione ministeriale, dalla finalità di
salvaguardare i diritti dell'Erario, nella riscossione dei tributi, contro
possibili frodi, facili ad attuarsi se all'aggiudicazione, in precedente asta
esattoriale di beni pignorati, facciano seguito, da parte del terzo
aggiudicatario, atti di disposizione dei beni stessi, che consentano al
contribuente esecutato di continuare a possederli nella propria casa di
abitazione.
Perciò occorre che l'aggiudicatario, se
vuol salvare a sé quei beni, li asporti dalla casa del debitore.
Il riferimento alla localizzazione del bene
nella casa del debitore, di cui all'art. 207 lettera a, s'inquadra, sia nel
sistema generale del diritto comune (dove, in materia di privilegi su mobili,
la localizzazione assume rilievo condizionante - artt. 2756-2760, 2761-2764
codice civile - oltre che in materia di opposizione all'esecuzione da parte
della moglie del debitore - art. 622 codice procedura civile) sia nel sistema
del diritto tributario (uguale posizione é indicata nella lettera b dello
stesso art. 207 t.u.).
Le ragioni, particolari e sistematiche,
della disposizione conducono ad escluderne il denunciato contrasto con gli
articoli 113 e 42 della Costituzione.
3. - L'art. 113 non é violato perché il
diritto a tutela giurisdizionale contro atti della pubblica Amministrazione non
risulta eluso in conseguenza della prospettata situazione.
Quanto dispone il testo unico attiene alla
disciplina sostanziale del rapporto di imposta. Pertanto (come questa Corte ha
ritenuto con sentenza
n. 129 del 1968 in relazione alla lettera b dello stesso art. 207) se, allo
scopo di garantire la realizzazione di un credito fiscale, la legge ha operato
sul diritto soggettivo relativo al bene sottoposto ad esecuzione esattoriale,
non può essere invocata, per contrastarne la legittimità, una tutela
giurisdizionale che superi i limiti posti dal diritto sostanziale.
Nemmeno sussiste alcuna violazione
dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.
L'ipotesi di una espropriazione per motivi
di interesse generale, accompagnata ad indennizzo, é estranea a quella di una
assicurata sottoposizione del bene ad esecuzione forzata, in relazione al
sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria (sentenze nn. 42 e 93 del 1964).
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 207 lettera a del d.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645 (testo unico sulle imposte dirette) sollevata con ordinanza del pretore
di Nardò del 18 dicembre 1968 in riferimento agli artt. 113 e 42, secondo e
terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29
gennaio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio
1971.