SENTENZA N. 11
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 445 e 446 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 18 gennaio 1969 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento
penale a carico di Patrignani Leonida e Fusetti Teseo, iscritta al n. 279 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 200 del 6 agosto 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9
dicembre 1970 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto in
fatto
A seguito di istruzione formale, Patrignani
Leonida e Fusetti Teseo, con sentenza del giudice istruttore di Padova in data
23 marzo 1966, venivano rinviati a giudizio davanti al tribunale della stessa
città, per rispondere di vari delitti di truffa aggravata commessi, in concorso
fra loro, ai danni dei fratelli Baggio; il Fusetti, inoltre, per rispondere
anche del delitto di calunnia in danno del correo Patrignani, a norma dell'art.
368, primo comma, del codice penale, con l'aggravante della recidiva semplice
(art. 99 c.p.).
Nel corso del dibattimento, nella pubblica
udienza del 16 dicembre 1967, su richiesta del pubblico ministero, ai sensi
dell'art. 445 c.p.p., al Fusetti veniva contestato altro reato di truffa
commesso in danno del Patrignani e i cui elementi di fatto già risultavano
dagli atti istruttori.
Con sentenza del 15 gennaio 1968, il
predetto tribunale condannava il Fusetti per quest'ultimo delitto (con la
concessione delle attenuanti generiche e con l'aggravante della recidiva), e lo
assolveva invece dagli altri reati, indicati nel decreto di citazione a
giudizio, in ordine ai quali affermava la responsabilità del solo Patrignani.
Avverso questa sentenza proponevano
impugnazione entrambi gli imputati davanti alla Corte d'appello di Venezia.
All'udienza del 18 gennaio 1969 il
difensore del Fusetti eccepiva la incostituzionalità degli artt. 445 e 446
c.p.p. in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, e la Corte di
appello, con ordinanza in pari data, ordinava la trasmissione degli atti a
questa Corte per la soluzione delle questioni di costituzionalità delle norme
predette.
La Corte ha osservato che l'art. 445, nella
parte in cui disciplina la possibilità che all'imputato sia contestato neI
corso del dibattimento un reato concorrente (così come una circostanza
aggravante o la continuazione) risultante dagli atti istruttori o
dibattimentali e non menzionato nella sentenza di rinvio a giudizio, nella
richiesta o nel decreto di citazione, lederebbe i diritti inviolabili del
cittadino (art. 2 Cost.), con particolare riferimento alla garanzia di difesa
in giudizio (art. 24, primo comma).
E con gli stessi principi, ha aggiunto la
Corte d'appello, sarebbe d'altra parte incompatibile anche l'art. 446 del
c.p.p., in quanto, per la ipotesi disciplinata dalla precedente disposizione,
prevede la concessione di un termine in ogni caso non maggiore di cinque
giorni, insufficiente cioè per la preparazione della difesa dell'imputato.
Davanti a questa Corte non si é costituita
alcuna delle parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - La Corte d'appello di Venezia ha
prospettato il dubbio che gli artt. 445 e 446 del codice di procedura penale
siano incompatibili con la tutela costituzionale del diritto di difesa (art.
24, secondo comma), quale espressione del riconoscimento e della garanzia dei diritti
inviolabili dell'uomo (art. 2 Costituzione).
Con la prima questione si censura
testualmente l'art. 445, perché pregiudicherebbe il diritto dell'imputato alla
difesa, consentendo che nel corso del dibattimento sia oggetto di ulteriore
contestazione un reato concorrente o una circostanza aggravante o la
continuazione, qualora ne risultino gli elementi costitutivi dagli atti
istruttori o nel dibattimento.
La seconda questione investe, poi, l'art.
446, il quale violerebbe i ricordati precetti costituzionali in quanto, nel
caso si proceda nei modi preveduti dalla precedente disposizione, stabilisce
che all'imputato sia concesso un termine non maggiore di cinque giorni,
insufficiente alla preparazione di una adeguata difesa.
2. - La prima questione sulla
costituzionalità dell'art. 445 non é fondata.
L'istituto della contestazione suppletiva,
come é noto, apporta un temperamento al principio della immutabilità del fatto
dedotto nell'atto di imputazione, nei termini formalmente contestati a
conclusione del procedimento istruttorio.
Esso é volto ad armonizzare il diritto
dell'imputato ad esercitare la difesa, nel rispetto del principio del
contraddittorio, con le obiettive esigenze della giustizia penale.
La contestazione in corso di dibattimento
risponde, infatti, a finalità di ordine processuale ispirate al criterio
dell'economia dei giudizi (pur fondamentale nel sistema, come affermato da
questa Corte con la sentenza n. 11 del
1965), nelle ipotesi in cui la connessione delle imputazioni induca a
ravvisare, fra i diversi fatti contestati, una complementarità di indagini e di
accertamenti di merito, al fine della unità e coerenza della decisione.
Tale disciplina, in particolare, consente
al giudice una più completa valutazione della fattispecie e, nel caso debba
affermarsi la colpevolezza dell'imputato, un più probante giudizio della di lui
capacità a delinquere, ai fini della irrogazione concreta della pena e delle
eventuali altre misure.
Va precisato che, nell'attuazione di questi
principi, l'articolo 445 pone espressamente limiti ben rigorosi. Per vero la
nuova contestazione di imputazioni, ammessa nel corso del dibattimento di primo
grado, é subordinata sia alla presenza dell'imputato all'udienza (o del suo
difensore, nei soli casi in cui é a questi consentito di rappresentarlo con
mandato speciale, ai sensi dell'art. 125 c.p.p.), sia al fatto che la
competenza per materia in ordine ai nuovi reati, o comunque ai nuovi fatti, non
appartenga ad un "giudice superiore o speciale". É ammessa pertanto
solo la possibilità che, per effetto della connessione delle imputazioni, si
verifichi attrazione, nella competenza del giudice procedente, della cognizione
di reati altrimenti spettante a giudici aventi competenza inferiore. E ciò
secondo un criterio che questa Corte, con riguardo alla disciplina della
competenza per connessione di cui agli articoli 45 e 46 c.p.p. (sentenza n. 130 del
1963), ha affermato non contrastante con la garanzia del giudice naturale.
Inoltre, come si é già ricordato, gli
estremi di fatto del reato concorrente, della circostanza aggravante o delle
ulteriori violazioni della legge penale configurabili nello schema della
continuazione (art. 81, secondo comma, c.p.), debbono emergere dagli atti
istruttori o dalle indagini dibattimentali. Il che ha rilievo notevole ai fini
dell'esercizio della difesa.
Né vanno, infine, trascurati i limiti che,
in ordine alla contestazione di reati concorrenti, sono stati precisati dalla
giurisprudenza prevalente.
Questa (a parte l'ipotesi assunta dalla
dottrina nella figura del concorso formale di reati) inquadrando nel sistema la
normativa in esame e in considerazione appunto, come si é accennato, delle
esigenze del contraddittorio, ha affermato che, ai fini della contestazione
dibattimentale, la nozione del reato concorrente comprende soltanto le
fattispecie caratterizzate dalla connessione obiettiva, quale é indicata
nell'articolo 45 n. 2 del codice di procedura penale.
In tali sensi l'ambito di simili
contestazioni resta circoscritto così alle ipotesi di connessione teleologica o
conseguenziale (in riferimento alle quali ha particolare rilievo anche
l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.), come a quelle in
cui sussista, tra le fattispecie oggetto dell'accusa, un nesso di
occasionalità. In virtù di questo si richiede un rapporto obiettivo di
carattere temporale e spaziale, per effetto del quale possa dirsi che l'un
reato abbia dato pretesto ed opportunità o costituisca circostanza di impulso e
di agevolazione dell'altro. Donde la convenienza della contestualità del
procedimento e della unitaria ricostruzione critica delle prove.
Dalle accennate nozioni rimane,
conseguentemente, esclusa la connessione meramente soggettiva, preveduta nei
numeri 1 e 3 e quella di cui al n. 4 dell'art. 45 del codice di procedura
penale.
3. - In vista di tale suo contenuto la
disposizione denunziata non può non ritenersi compatibile con la garanzia
costituzionale del diritto di difesa. Anche nella specie, infatti, deve
affermarsi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che il diritto
in questione deve armonizzarsi con le particolari esigenze della giustizia
penale, cui sono adattati i vari tipi di procedimento, i quali escludono talora
pur la necessità di una contestazione dell'imputazione in fase istruttoria. E
ciò in quanto dall'applicazione della norma stessa non può derivare effettiva
menomazione o sacrificio all'esercizio della difesa.
4. - A giudizio di fondatezza conduce,
invece, l'esame della seconda questione sollevata dalla Corte d'appello di
Venezia, in merito all'art. 446 del Codice di procedura penale, concernente
appunto le modalità di esercizio della difesa nell'ipotesi superiormente
considerata.
Questa norma stabilisce che, verificandosi
la contestazione in oggetto, eccetto il caso che essa riguardi la recidiva, il
presidente del tribunale o il pretore avverte l'imputato che, per preparare la
difesa, può chiedere un termine non maggiore di cinque giorni e non
prorogabile. Se vi é richiesta, il giudice é tenuto a concedere detto termine,
in misura che la giurisprudenza ammette sia fissata discrezionalmente, ed a
sospendere in conseguenza il dibattimento.
Orbene nella fattispecie in esame il
termine predetto, per quanto riguarda la misura massima consentita, non trova
giustificazione né nella immediatezza degli elementi probatori, che questa
Corte ha ritenuto legittimare l'esclusione di un termine a difesa per i reati
commessi in udienza (ai sensi dell'art. 435 c.p.p. - sent. n. 92/1967),
e nemmeno nella semplicità e speditezza delle prove riguardanti reati
perseguibili mediante procedimento direttissimo e per i quali é stata parimenti
ritenuta legittima la facoltatività della concessione del termine ai sensi
dell'art. 503, terzo comma, c.p.p. (sentenza sopra citata). Nel conferire, per
contro, al giudice una così limitata discrezionalità circa la misura massima
del termine predetto, per di più non prorogabile, la norma denunziata può
risultare lesiva del diritto dell'imputato ad una difesa, il cui svolgimento
sia congruamente adeguato alle effettive, essenziali finalità di giustizia.
E ciò in quanto l'art. 446, mentre dà al
giudice la facoltà di tener conto della lieve entità delle nuove contestazioni,
consentendo, non senza razionale fondamento, che sia disposto il rinvio anche
"ad horas" del dibattimento, non permette, invece, che
costituiscano oggetto di conveniente valutazione le esigenze della difesa,
allorché per la gravità delle imputazioni o per altre circostanze, si rendano
necessarie più complesse e lunghe indagini per la ricerca delle prove o per lo
studio e prospettazione delle questioni.
Per le esposte considerazioni l'art. 446,
primo comma, del codice di procedura penale deve dichiararsi in contrasto con
l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui determina in
cinque giorni la misura massima del termine a difesa, precludendo al giudice di
fissarlo eventualmente in misura maggiore.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 446 del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui
esclude che l'imputato possa chiedere e il giudice possa concedere un termine
maggiore di cinque giorni per preparare la difesa;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 445 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24, secondo comma, della Costituzione,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29
gennaio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio
1971.