SENTENZA N. 10
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (riguardante la
facoltà di visita dell'ispettore del lavoro), promosso con ordinanza emessa il
22 marzo 1969 dal pretore di Narni nel procedimento penale a carico di Patrizi
Filippo, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969.
Visti gli atti di costituzione di Patrizi
Filippo e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 novembre
1970 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli;
uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo e
Luigi Ciucci, per il Patrizi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
L'Ispettorato del lavoro di Terni, in
seguito a visita di ispezione eseguita presso l'azienda agricola Patrizi Montoro,
sita in Montoro, denunziava al pretore di Narni, con verbale di contravvenzione
14 gennaio 1969, il sig. Filippo Patrizi, quale responsabile dell'azienda, per
inosservanza dell'art. 5 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, per i
braccianti agricoli avventizi della Provincia di Terni, reso esecutivo erga
omnes con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1961, n.
1663. Il Patrizi si presentava spontaneamente al pretore per fornire
chiarimenti e per sollevare un'eccezione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, in riferimento all'art. 14 della
Costituzione.
Il pretore, con ordinanza 22 marzo 1969,
rimetteva a questa Corte la questione di legittimità costituzionale del
capoverso del detto articolo, in riferimento all'art. 14, nonché agli artt. 3 e
24 della Costituzione.
Nell'ordinanza si rileva che la detta
disposizione potrebbe essere in contrasto col principio della inviolabilità del
domicilio, garantito dall'art. 14 della Costituzione, in quanto il d.P.R. 19
marzo 1955, n. 520, non sembrerebbe diretto a finalità economiche e perciò non
rientrerebbe nelle leggi speciali a cui rinvia il terzo comma del richiamato
art. 14; ed in quanto la disposizione stessa non sembra che statuisca alcuna
disciplina per l'esecuzione dei previsti atti di coercizione e, in particolare,
che ponga limiti alla facoltà dell'ispettore di introdursi nei locali
indirettamente connessi con l'esercizio della azienda, quando abbia fondato
sospetto che servano a compiere o nascondere violazioni di legge. Viene inoltre
prospettato il dubbio di un contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in
quanto, essendo concessa all'ispettore la facoltà di compiere indagini di
polizia giudiziaria, sarebbe da estendere alla disposizione impugnata quanto
affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del
2 luglio 1968. Si deduce infine un contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, perché il cittadino imprenditore, imputato di violazioni di norme
sulla legislazione sociale, non godrebbe delle identiche possibilità di difesa
dell'imputato di reati comuni.
In seguito a regolare notifica e
comunicazione dell'ordinanza, si é costituito nel presente giudizio il sig.
Patrizi Montoro, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciucci, con deduzioni
23 aprile 1969, in cui si aderisce agli argomenti dell'ordinanza. É anche
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto 24 giugno 1969.
In esso si rileva preliminarmente che la
questione proposta con riferimento alla tutela costituzionale della libertà
domiciliare non sembra rilevante nella specie, perché risulterebbe dalla stessa
ordinanza che il sig. Filippo Patrizi Montoro é domiciliato in Roma e non nei
locali in cui fu compiuta la visita. Comunque si sostiene l'infondatezza nel
merito delle prospettate censure. Si osserva in proposito che la norma
impugnata rientra nelle previsioni dell'ultimo comma dell'articolo 14 della
Costituzione, perché i fini per cui é istituito l'Ispettorato del lavoro non
possono non considerarsi "economici", come si desume dalla
delimitazione di "rapporti economici", contenuta nei Titolo III della
Costituzione, e perché i poteri attribuiti all'Ispettorato sono rivolti anche
alla realizzazione di fini fiscali e di sanità e incolumità pubblica. Si rileva
inoltre che é pacifico che gli accertamenti e le ispezioni di cui al terzo
comma dell'art. 14 della Costituzione non debbono essere preceduti dall'atto
motivato dell'Autorità giudiziaria e che il d.P.R. n. 520 del 1955 determina
chiaramente i limiti dell'esercizio della facoltà degli ispettori di effettuare
visite, mentre non attribuisce ad essi alcun potere di coercizione. Quanto alla
asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione si osserva che la facoltà
prevista dal capoverso dell'art. 8 rientra nell'attività di vigilanza degli
ispettori. La necessità di compiere atti di polizia giudiziaria può sorgere
solo se, avuta notizia di un reato, sia necessario assicurarne le prove; ma
tale attività, non prevista né permessa dalla norma impugnata, sarà regolata
dalla Sezione I, Capo I, Titolo I, del secondo libro del codice di procedura
penale, nel contenuto risultante dalle note sentenze della Corte
costituzionale. Infine si sostiene che non é fondata la questione proposta con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché la facoltà di vigilanza
preventiva é esercitabile nei confronti di tutti coloro che si trovano nelle
condizioni previste dalla legge, ed essendo diretta alla tutela della parte più
debole del rapporto di lavoro, é rivolta ad attuare l'effettiva eguaglianza dei
cittadini, in applicazione proprio dell'art. 3 della Costituzione. Si conclude
perché le proposte questioni siano dichiarate infondate.
Per il sig. Patrizi Montoro gli avvocati
Luigi Ciucci e prof. Arturo Carlo Jemolo hanno presentato memoria, nella quale
sono ampiamente sviluppati i motivi dell'ordinanza.
Nella discussione orale le difese delle
parti hanno ribadito i rispettivi argomenti.
Considerato
in diritto
1. - L'art. 8 del d.P.R. 19 marzo 1955, n.
520, attribuisce agli ispettori del lavoro la facoltà di visitare i laboratori,
opifici, cantieri ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza,
nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. Attribuisce altresì
la facoltà di visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e direttamente o
indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, quando gli ispettori
abbiano fondato sospetto che servano a compiere o nascondere violazioni di
legge.
Tale disposizione é stata impugnata per
violazione dell'art. 14, nonché degli artt. 24 e 3 della Costituzione.
In riferimento all'art. 14 si deduce che il
decreto che comprende la disposizione impugnata, e che reca il titolo
"Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro",
non rientrerebbe nella categoria delle leggi speciali per "fini
economici", di cui al terzo comma del detto art. 14; subordinatamente si
solleva il dubbio che la disposizione stessa sia costituzionalmente illegittima
perché non contiene una disciplina per l'esecuzione degli atti di coercizione
da essa previsti, e in particolare non pone limiti alla facoltà dell'ispettore
di introdursi nei locali anche solo indirettamente connessi con l'esercizio
dell'azienda, quando abbia il predetto fondato sospetto, non valutato
dall'autorità giudiziaria.
Ma il denunciato contrasto con l'art. 14
della Costituzione non sussiste.
Il terzo comma di tale articolo, con lo
stabilire che " gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali", pone una deroga alla norma del comma precedente, nella parte in
cui questa richiede che ispezioni, perquisizioni e sequestri siano eseguiti
"secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale": deroga limitata ad atti di accertamento e di ispezione
previsti da leggi speciali per i motivi e i fini indicati.
É pertanto pacifico in dottrina e in
giurisprudenza che nei casi previsti dal detto comma, e nei limiti posti da
esso, non si richiede l'atto motivato dell'autorità giudiziaria, che é invece
sempre necessario per le perquisizioni personali e i sequestri.
Già in precedenti decisioni questa Corte ha
avuto occasione di affermare che, per il terzo comma dell'art. 14, le esigenze
di soddisfare interessi generali protetti dalla Costituzione si impongono e
vanno soddisfatte anche nel conflitto con l'interesse alla inviolabilità del
domicilio (sentenza
n. 45 del 1963 e ordinanza n. 61 del 1964).
Ciò non vuol dire che il diritto alla libertà del domicilio abbia una resistenza
minore di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma soltanto che la tutela
di esso trova dei limiti, posti dalla stessa Costituzione, nella tutela di
interessi generali anch'essi da questa protetti.
Sulla base di tali premesse, i termini
della questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento
all'art. 14 della Costituzione si precisano nel dover accertare se la
disposizione impugnata rientri nell'ambito del terzo comma del detto articolo e
se sia conforme ai ricordati principi. A giudizio della Corte, la risposta non
può essere che affermativa.
2. - L'argomento che la norma denunciata
non sarebbe stata dettata a "fini economici" non ha fondamento.
É appena il caso di osservare che il titolo
del decreto legislativo in cui essa é compresa non ha rilevanza, dovendosi
portare l'esame sul contenuto della norma, la quale riguarda uno dei modi di
esplicarsi della funzione di vigilanza della pubblica autorità sull'attuazione
delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale.
Assicurare l'osservanza di tali leggi
rientra nei fini propri della disciplina dei rapporti economici voluta dalla
Costituzione. La tutela del lavoro e la previdenza sociale sono infatti da
questa considerati come elementi essenziali dell'ordinamento della vita
economica, inscindibilmente connessi con gli altri aspetti dell'organizzazione
economica e dell'attività produttiva che formano oggetto delle sue norme. In
armonia col principio che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni (art. 35), la Costituzione richiede che l'iniziativa economica
si svolga in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla
dignità umana (art. 41, secondo comma); riconosce il diritto dei lavoratori
alla previdenza e alle assicurazioni sociali (art. 38), e prevede i controlli
perché l'attività economica sia indirizzata e coordinata a fini sociali (art. 4
1, terzo comma). Le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale, dirette
all'attuazione di tali principi, formano perciò parte integrante dell'ordinamento
dei rapporti economici garantiti dalla Costituzione, ed i mezzi per assicurarne
l'osservanza rientrano nei controlli destinati all'attuazione di tale
ordinamento.
Non si può pertanto negare che la norma
impugnata sia diretta a fini economici costituzionalmente garantiti: a fini, cioè,
per i quali il terzo comma dell'art. 14 ammette che accertamenti e ispezioni
siano regolati da leggi speciali.
3. - Priva di fondamento é anche la censura
della norma impugnata sotto l'aspetto che mancherebbe una disciplina per
l'esecuzione degli atti coercitivi da essa previsti.
In proposito é da precisare che l'attività
contemplata da tale norma rientra, e trova i suoi limiti, nella funzione di
vigilanza preventiva, istituzionalmente propria dell'Ispettorato del lavoro
(art. 7 dello stesso decreto n. 520 del 1955; art. 4 legge n. 628 del 1961).
Essa comprende tutte le indagini dirette ad accertare le condizioni in cui si
svolgono i rapporti di lavoro e l'esatta applicazione delle norme relative, ma
non comprende il compimento di atti di coercizione.
Il compito degli ispettori, nel procedere a
quelle indagini, non consiste esclusivamente, come sostiene la difesa della
parte privata, nel prendere conoscenza delle condizioni di salubrità e di
sicurezza dei luoghi di lavoro, e in compiti analoghi, a tutela dell'integrità
fisica dei lavoratori. Rientra invece nelle loro facoltà interrogare il
personale occupato e chiedere notizie a qualsiasi dipendente dell'impresa in
grado di fornire chiarimenti in ordine all'applicazione delle predette norme,
nonché prendere visione dei documenti da cui possono trarre elementi per
l'adempimento del loro ufficio (vedi art. 138, lett. d, r.d. 28 agosto 1924, n.
1422). In correlazione con queste facoltà, chi gestisce l'impresa, o ne dirige
l'attività o vi collabora, é tenuto a non impedire che l'ispettore adempia il
suo compito e a prestarsi alle sue indagini. In una precedente sentenza questa
Corte ha già riconosciuto che non sono costituzionalmente illegittime le leggi
che attribuiscono a funzionari appositamente preposti il compito di sorvegliare
le imprese, perché siano adempiuti gli obblighi derivanti dalle leggi in
materia di previdenza e di tutela del lavoro, e di raccogliere dati e documenti
necessari all'attuazione dei fini previdenziali e retributivi, con la
collaborazione di chi risponde dinanzi alla legge dell'attività dell'impresa e
non può rifiutarsi di aderire a indagini e a richieste da cui dipende
l'attuazione della legge previdenziale o retributiva (sentenza n. 32 del
1965). Ed é anche da ricordare la successiva sentenza n. 104 del
1969, nella quale si é affermato che "la tutela garantita dall'art. 14
della Costituzione, come é chiaramente rivelato dai tipi di immissione
consentiti alla pubblica autorità con le forme e nei casi indicati nei due
commi successivi dello stesso articolo, non copre la sfera di quegli obblighi
personali di informazione e comunicazione che la legge può imporre al
cittadino, anche se connessi all'uso che egli fa del luogo da lui adibito a suo
domicilio".
Se pero la facoltà attribuita agli
ispettori dalla disposizione in esame comprende quella di prendere visione di
registri e documenti attinenti allo svolgimento dei rapporti di lavoro e
all'adempimento degli obblighi previdenziali, non comprende invece un potere di
obbligare coercitivamente alla esibizione di essi, né di apprenderli
autoritativamente, ed esclude ogni possibilità di perquisizione personale.
Ove si determini la necessità di
provvedimenti costrittivi, che come tali esulano dalla funzione amministrativa
di vigilanza nel cui ambito si mantiene la norma impugnata, soccorrono le norme
a garanzia della libertà personale e del diritto di difesa.
Precisati così i limiti della facoltà
conferita agli ispettori del lavoro dalla norma impugnata, non si può non
riconoscere che questa é conforme alla previsione, contenuta nell'art. 14,
terzo comma, della Costituzione, di "accertamenti" e
"ispezioni" per i fini ivi indicati.
Né manca una adeguata disciplina di tale
facoltà. Infatti lo stesso art. 8 precisa i luoghi in cui la visita può essere
fatta, e l'attività degli ispettori trova adeguata regolamentazione nelle altre
norme legislative che ne segnano i limiti oggettivi e soggettivi. Quanto ai
primi, sono da tener presenti le norme che limitano le indagini sui processi
lavorativi e tutelano la segretezza di questi ed in genere delle notizie
richieste e rilevate (art. 7, secondo e terzo comma, dello stesso decreto n.
520; art. 4, terzo e quarto comma, legge 22 luglio 1961, n. 628). Quanto ai
limiti soggettivi é da considerare che l'Ispettorato é inserito in un
ordinamento gerarchico, é soggetto esso stesso a controlli ispettivi ed é
tenuto a seguire istruzioni e direttive nell'esercizio dei poteri discrezionali
affidatigli, come già fu rilevato nella sentenza di
questa Corte n.
105 del 1967.
4. - Dalla constatazione che la norma
impugnata non comprende la facoltà di procedere a perquisizioni personali o a
sequestri discende che per gli atti da essa previsti non si richiede, come per
questi ultimi (art. 13 Cost.), l'autorizzazione del giudice, anche se si
debbano compiere in locali indirettamente connessi con l'esercizio
dell'azienda.
In relazione a quest'ultima ipotesi vengono
sollevati dubbi di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 24 della
Costituzione. Si osserva nell'ordinanza che l'art. 8, secondo comma, del
decreto citato, col consentire agli ispettori l'accesso nei predetti locali
quando abbiano fondato sospetto che servano a compiere o nascondere violazioni
di legge, li facoltizzerebbe a svolgere, nella qualità di ufficiali di polizia
giudiziaria, un'attività diretta alla individuazione di reati e alla raccolta
di prove, senza l'osservanza delle forme richieste a garanzia del diritto di
difesa, secondo le norme del codice di rito e secondo le note decisioni della
Corte in materia.
Ma l'assunto non é fondato.
La disposizione in esame non autorizza
l'ispettore a compiere nella visita atti di polizia giudiziaria, né altera il
carattere e i limiti della facoltà che gli é attribuita.
La norma é intesa a limitare la
discrezionalità degli ispettori, per evitare, in locali non propriamente di
lavoro, ispezioni puramente turbative o non giustificate da validi motivi; a
tal fine condiziona l'esercizio della facoltà di visita all'esistenza, non
arbitrariamente valutabile dall'ispettore, di un sospetto di violazione di
quelle leggi di cui egli ha il compito di controllare l'osservanza. Ma ciò non
significa che il sospetto debba fondarsi su un indizio di reato di cui si
debbano raccogliere le prove ai fini di un successivo giudizio penale, e non
implica nemmeno che l'accertamento dei fatti sospettati debba condurre
necessariamente a una denuncia o a un procedimento penale.
A prescindere dai casi in cui la visita porti
a verificare l'esatta osservanza delle norme sul lavoro e la previdenza, essa
può dar luogo al riscontro di irregolarità non aventi rilevanza penale o a
prescrizioni, mediante atti di diffida, la cui emanazione é affidata alla
discrezionalità degli ispettori, quali organi amministrativi in grado di
valutare, nella complessità della legislazione sociale, i mezzi più idonei per
conseguire i fini dell'ordinamento (citata sentenza n. 105 dei
1967).
Pertanto l'attività dell'ispettore prevista
dalla norma impugnata, sia che si svolga nei locali di lavoro o, in seguito al
predetto sospetto, nei locali connessi, consiste sempre in una attività di
vigilanza amministrativa, che nettamente si distingue, come ha ritenuto la
giurisprudenza e la dottrina, dall'attività di polizia giudiziaria. Né può
l'ispettore andare oltre i limiti di essa.
Manca quindi il presupposto perché venga in
discussione il diritto di difesa, com'é stato ritenuto da questa Corte in
relazione ad altri casi di controllo dell'attività privata da parte della
pubblica Amministrazione (sentenze nn. 149
del 1969 e 200
del 1970).
Né tale diritto é sacrificato nel caso in
cui l'ispezione con-duca a una denuncia all'autorità giudiziaria. Gli
accertamenti compiuti nel corso della visita e la trasmissione al giudice dei
relativi verbali non pregiudicano infatti l'andamento e i risultati del
successivo processo penale, né possono irrimediabilmente comprometterne la
sorte; possibilità che invece determina l'esigenza costituzionale della tutela
del diritto di difesa nelle indagini di polizia giudiziaria preordinate a una
pronuncia penale (sentenza
n. 86 del 1968). Dal deferimento alla autorità giudiziaria delle risultanze
del controllo compiuto dall'ispettore del lavoro non nasce una situazione nella
quale trovi limitazioni, formali o sostanziali, l'esercizio del diritto di
difesa in giudizio e la possibilità di fornire le prove contrarie. Così, nel
caso in cui si faccia luogo a un decreto penale, sarà sempre consentito al
condannato proporre e svolgere le sue ragioni in sede di opposizione e addurre
le proprie prove, senza che dall'operato dell'ispettore derivi alcuna
restrizione di quelle garanzie di difesa la cui esistenza ha portato a ritenere
la legittimità costituzionale del decreto penale (sentenza n. 27 del
1966).
Per contro, voler estendere agli atti di
ispezione le identiche garanzie che si richiedono per gli atti istruttori o
preliminari all'istruzione penale non solo non corrisponderebbe al carattere
amministrativo dell'attività ispettiva, ma contrasterebbe con la funzione e le
finalità di essa. É di tutta evidenza che se, per poter accedere ai locali e
compiere la visita, si richiedesse la comunicazione di un preavviso al titolare
dell'impresa, come si sostiene nel presente giudizio, il risultato sarebbe,
nella maggior parte dei casi, non tanto di assicurare il contraddittorio e
l'assistenza legale in procedimenti che non sono né istruttori né preistruttori,
quanto di porre l'interessato in condizione di eludere gli scopi della visita,
rendendo così inefficace e sostanzialmente inoperante la funzione di vigilanza
affidata all'Ispettorato.
Diverso é il caso in cui l'ispettore, avuta
una vera e propria notizia di un reato, per acquisirne le prove si trovi nella
necessità di dover compiere, nella veste di ufficiale di polizia giudiziaria,
atti di coercizione, quali perquisizioni personali o sequestri di atti o
documenti pertinenti al reato. A tali atti egli non potrà procedere senza
osservare le forme richieste, a garanzia del diritto di difesa e dei diritti
della persona, dalle norme del codice di procedura penale (artt. 219 e
seguenti), nel contenuto risultante dalle sentenze di questa Corte.
Ma l'ipotesi non rientra nelle previsioni
del secondo comma dell'art. 8, e per essa non valgono neanche le limitazioni
poste dalla stessa norma circa i locali in cui possono svolgersi i controlli
ispettivi a cui essa si riferisce.
5. - Dalle precedenti considerazioni si deduce
infine l'infondatezza della censura di incostituzionalità per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
Si osserva nell'ordinanza che se fosse
possibile all'ispettore, in vista della promiscuità delle sue attribuzioni,
agire liberamente nelle indagini, il cittadino imprenditore, imputato di
violazioni di norme di legislazione sociale, non godrebbe l'identica
possibilità di difesa dell'imputato di reati comuni.
Ma risulta da quanto si é detto che non
esiste una libertà dell'ispettore di esercitare promiscuamente funzioni di
vigilanza amministrativa e di polizia giudiziaria. Si é innanzi precisato che
la facoltà conferitaglì dalla norma impugnata non comprende il compimento di
atti di polizia giudiziaria, preordinati a una pronuncia penale. Tale norma
assoggetta l'imprenditore soltanto a un'attività di pubblica vigilanza, allo
stesso modo che ogni cittadino, ove ne ricorrano le condizioni, é soggetto ad
analoghi atti di controllo amministrativo, per fini riconosciuti di interesse
generale.
Ove invece l'imprenditore sia indiziato di
un reato previsto dalle leggi sul lavoro e la previdenza sociale, e si rendano
necessari da parte dell'ispettore atti di polizia giudiziaria, non previsti dal
secondo comma dell'art. 8 ma soggetti alle ricordate norme generali, trovano
applicazione, come si é visto, le norme che tutelano il diritto di difesa di
ogni cittadino imputato di un reato.
Una violazione del principio di eguaglianza
si avrebbe invece se, come si sostiene dalla difesa della parte privata, la
circostanza che il titolare dell'azienda abbia il suo domicilio nei locali
connessi all'esercizio di essa precludesse all'ispettore di accedervi senza
l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria e di prendere visione dei documenti
da cui può trarre elementi per l'adempimento del suo ufficio. Si avrebbe
infatti una disparità di trattamento rispetto agli imprenditori che non abbiano
il domicilio nei predetti locali, venendosi così a creare una discriminazione
irrazionale e, per le ragioni già dette, non giustificata dalle norme
costituzionali sulla libertà di domicilio.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. 19 marzo
1955, n. 520 (riguardante la facoltà di visita dell'ispettore del lavoro),
proposta, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento agli artt. 14,
24 e 5 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio
1971.