ORDINANZA N. 9
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 522, quarto comma, ultima parte, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1969 dal tribunale di Viterbo nel
procedimento penale a carico di Appolloni Paolo, iscritta al n. 396 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 280 del 5 novembre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9
dicembre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali.
Ritenuto che l'ordinanza del tribunale di
Viterbo di cui all'epigrafe, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, ha
proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, ultima
parte, del codice di procedura penale (recte: art. 522 quarto comma,
ultima parte) nella parte in cui non ammette l'appello della sentenza del
giudice di secondo grado che, nelle ipotesi in cui il primo giudice ha
dichiarato che il reato é estinto o che l'azione penale non poteva essere
iniziata o proseguita, ordina la rinnovazione del dibattimento e decide in
merito;
che nel procedimento così proposto non vi é
stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che la sentenza di
questa Corte 13
maggio 1965 n. 41, in occasione della denunzia della prima parte del detto
art. 522, secondo comma, del codice di procedura penale, ha escluso la
supposizione che il giudice a quo avesse ritenuto rilevante, ai fini della sua
pronunzia, il tema dell'inappellabilità della sua sentenza, che riguardava la
fase successiva del processo;
che, a prescindere dal rilevare che nemmeno
il tribunale di Viterbo ha dimostrato la rilevanza, ai fini del suo giudizio,
della questione da esso proposta, é evidente che la norma impugnata può venire
in discussione soltanto ove si proponesse gravame avverso la pronunzia di
merito del giudice di appello;
che la menzionata sentenza di questa Corte
avvertiva che il predetto art. 522, secondo comma, del codice di procedura
penale, assicurava pienamente la difesa innanzi al primo giudice, perché la
parte in quella fase non aveva avuto limiti alla discussione del merito, e
innanzi al secondo giudice, perché a questi sono conferiti poteri di piena
cognizione del merito nei limiti dei motivi del gravame;
che la stessa sentenza avvisava inoltre che
non é la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la
possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non
siano legittimamente precluse;
che la Corte rilevava altresì che la citata
norma non toglie alla parte la predetta possibilità quando affida l'esame del
merito al giudice di appello, tanto più che il principio del doppio grado di
giurisdizione non suole essere inteso nel senso per cui tutte le questioni di
un processo debbano essere decise da due giudici di diversa istanza, ma nel
senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due
giudici di istanza diversa, anche se il primo non le abbia tutte decise;
che le predette ragioni sono del tutto
applicabili al giudizio attuale e che il giudice a quo non ha proposto motivi
in contrario, né la Corte ne trova alcuno per riesaminare la sua precedente
pronuncia.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di
consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, quarto
comma, ultima parte, del codice di procedura penale, proposta dal tribunale di
Viterbo, per la parte in cui dichiara inappellabile la sentenza ivi menzionata,
in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
gennaio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 20 gennaio
1971.