SENTENZA N. 5
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del D.Lg. Lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (provvedimenti economici in
favore dei dipendenti statali), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1969
dal giudice conciliatore di Verona nel procedimento civile vertente tra
Barbieri Giuseppe e il Comune di Verona, iscritta al n. 131 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128
del 21 maggio 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9
dicembre 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto in
fatto
Nel corso del procedimento civile vertente
tra Barbieri Giuseppe e il Comune di Verona, il giudice conciliatore di questa
città, accogliendo l'eccezione della difesa del Barbieri, con ordinanza 3 marzo
1969 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del
D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, in riferimento agli artt. 3, 4, 36 e 38
della Costituzione.
Detto giudice rileva che il menzionato art.
2 del D.Lg.Lgt. n. 722 del 1945, per la corresponsione degli assegni familiari
ai dipendenti degli enti di diritto pubblico richiede, come una delle
condizioni, la convivenza dell'alimentando; requisito questo, dal quale si
prescinde (art. 9 del D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479, che ha modificato
gli artt. 6 e 7 del D.Lg. Lgt. 9 novembre 1944, n. 307) per i dipendenti di
enti privati. Onde una ingiustificata disparità di trattamento tra le due
categorie di prestatori d'opera con la conseguente violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Il conciliatore aggiunge che, in relazione
all'art. 433 del codice civile, la convivenza é irrilevante al fine di
determinare il maggiore o minore bisogno dell'alimentando, una volta che
sussistano i requisiti dell'anzianità e della mancanza di sufficiente reddito.
Requisiti - precisa - che dovrebbero valere da soli per determinare l'obbligo
della corresponsione degli alimenti e, quindi, degli assegni.
Il ripetuto giudice non motiva perché - a
suo avviso - la norma impugnata sarebbe in contrasto anche con gli articoli 4,
36 e 38 della Costituzione.
Nessuno si é costituito innanzi a questa
Corte e la causa é stata trattata in camera di consiglio il 9 dicembre 1970.
Considerato
in diritto
Secondo l'ordinanza di rimessione,
sussisterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti
degli enti pubblici e quelli di enti privati, in merito alla corresponsione
degli assegni familiari, in quanto la norma contenuta nell'articolo 2 del
D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, richiede come una delle condizioni, la
convivenza dell'alimentando con l'impiegato, requisito questo dal quale si
prescinde per i dipendenti di enti privati per disposizione dell'art. 9 del
D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479, che ha modificato gli artt. 6 e 7 del
D.Lg.Lgt. 9 novembre 1944, n. 307. La suddetta norma sarebbe in contrasto con
gli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione.
La questione non é fondata.
Fra i due ordinamenti del pubblico impiego
e dell'impiego privato, esistono fondamentali differenze di organizzazione, di
struttura e di finalità, per cui, i dipendenti dell'uno e dell'altro vengono a
trovarsi in condizioni differenti. E già con la sentenza n. 88 del
1963, questa Corte ha posto in rilievo che lo status inerente al pubblico
impiego, disciplinato da leggi che regolano le assunzioni, le promozioni, i
trasferimenti, le retribuzioni, ecc. non può essere posto sullo stesso piano di
quello privato, dominato da norme prevalentemente economiche, sorrette dalla
volontà dei contraenti. Dalla differente situazione di cui sopra, deriva la
legittimità della disciplina della aggiunta di famiglia, la quale si
differenzia anche nel nome dagli assegni familiari spettanti ai lavoratori
dell'impiego privato.
La convivenza dei genitori sarebbe -
secondo l'ordinanza - irrilevante, dal momento che quel che appare essenziale é
soltanto la circostanza che allorquando sussistono le altre condizioni di
legge, i genitori siano a carico del prestatore d'opera.
Orbene, prescindendo dalla esattezza di
tale osservazione, é sufficiente considerare che la necessità o meno di un
requisito per la concessione di un beneficio non é di per sé problema di
legittimità costituzionale, quanto piuttosto di politica legislativa.
É esatto che lo stesso legislatore non ha
più richiesto la convivenza per la concessione degli assegni familiari ai
dipendenti dell'impiego privato (D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479)
modificando all'uopo gli artt. 6 e 7 del D.Lg.Lgt. 9 novembre 1944, n. 307,
secondo i quali la convivenza era elemento di prova dell'essere a carico del
prestatore d'opera, e si consideravano "conviventi i genitori quando gli
stessi ed il lavoratore risultano compresi nello stesso stato anagrafico di
famiglia". Ed é certo che il medesimo principio potrebbe essere adottato
per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ma il non averlo adottato
non contrasta di per sé con principi di razionalità.
Infatti, in tal caso non può negarsi che il
legislatore si sia informato ad intuibili esigenze della pubblica
amministrazione, quale la necessità di evitare possibili frodi tanto più
pregiudizievoli in quanto si tratta di pubblico interesse, oppure abbia
considerato che la perdita in rari casi della aggiunta di famiglia sia
compensata da tanti altri vantaggi e garanzie di cui non godono i dipendenti
dell'impiego privato.
Non risultano violati neppure gli artt. 4,
36 e 38 della Costituzione; il primo in quanto il riconoscimento a tutti i
cittadini di un diritto al lavoro contiene unicamente un'affermazione sul piano
costituzionale dell'importanza sociale del lavoro; il secondo perché la
proporzionalità fra quantità e qualità del lavoro prestato e la retribuzione,
non é menomata da particolari presupposti per il diritto dell'aggiunta di
famiglia; ed il terzo perché il diritto al mantenimento ed alla assistenza
sociale riguarda il cittadino inabile al lavoro sprovvisto dei mezzi di
sussistenza, mentre nel caso in esame si tratta di diritti di lavoro, che
rientrano se mai nella disciplina dell'articolo 36 della Costituzione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722
(provvedimenti economici in favore dei dipendenti statali), sollevata in
riferimento agli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione dalla ordinanza
indicata in epigrafe del conciliatore di Verona.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
gennaio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 20 gennaio
1971.