SENTENZA N. 4
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, recante "nuovi incentivi
a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato", promosso con
ordinanza emessa il 21 novembre 1968 dal tribunale di Padova nel procedimento
civile vertente tra l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine
delle piccole e medie industrie delle Venezie ed il fallimento della ditta
FEMI, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Visti gli atti di costituzione del
fallimento ditta FEMI e dell'Istituto di credito, nonché l'atto d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 novembre
1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
uditi gli avvocati Salvatore Satta e Franco
Bettella, per il fallimento FEMI, l'avv. Giuseppe Guarino, per l'Istituto
finanziatore, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
L'Istituto di credito per il finanziamento
a medio termine delle piccole e medie industrie delle Venezie, che il 7
settembre 1965 aveva concesso alla ditta FEMI, titolare Ferrato Luciano,
corrente in Padova, un finanziamento a norma della legge 22 giugno 1950, n.
445, proponeva opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della stessa
ditta, dichiarato il 7 luglio 1966, assumendo che il giudice delegato aveva
ammesso il credito di esso Istituto come chirografario, ai sensi dell'art. 67
della legge fallimentare, escludendo l'ipoteca iscritta il 10 settembre 1965 ed
il privilegio di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075,
iscritto lo stesso giorno, e contravvenendo così al disposto dell'art. 20 della
legge 30 luglio 1959, n. 623, secondo cui "le disposizioni di cui
all'articolo 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano dopo che siano
trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del mutuo agli Istituti autorizzati
ad esercitare il credito a medio termine, nonché a tutti gli altri istituti di
credito limitatamente alle operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali
o con l'assistenza della garanzia dello Stato".
La curatela fallimentare insisteva invece
per la revoca dell'ipoteca e del privilegio, e chiedeva comunque rimettersi gli
atti a questa Corte, per la risoluzione delle questioni di legittimità
costituzionale del citato art. 20, che assumeva in contrasto con gli artt. 3 e
24 della Costituzione.
Il tribunale adito, con ordinanza emessa il
21 novembre 1968, premesso che l'eventuale illegittimità costituzionale della
norma stessa sarebbe rilevante ai fini del giudizio, giacché l'azione
revocatoria esperita dalla curatela potrebbe essere presa in esame solo nel
caso in cui si rimuovesse la disposizione invocata, ha rilevato che questa
avrebbe ridotto ed unificato i termini in cui, a norma dell'art. 67 della legge
fallimentare, l'operazione deve essere stata compiuta per poter essere
assoggettata alla azione revocatoria, e quello entro il quale tale azione può
essere esperita. Fondate perplessità sorgerebbero in ordine alla rispondenza di
tale disposizione al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione, perché in materia di revocatoria fallimentare (al fine di
stabilire se a un soggetto possa ragionevolmente attribuirsi un trattamento
particolare) dovrebbero essere prese in considerazione non tanto le finalità
che caratterizzano l'attività del soggetto nel campo economico, quanto
"l'effettiva sussistenza di condizioni che potrebbero rendere più gravosa
la sua difesa secondo il dettato dell'art. 67 legge fallimentare". Tali
ultime condizioni non sussisterebbero nei riguardi degli Istituti di
finanziamento a medio termine, i quali, allorché operano in forza della legge n.
623 del 1959 si troverebbero, invece, già maggiormente tutelati nei confronti
delle aziende, che dovrebbero essere finanziate solo se economicamente sane e
meritevoli di sviluppo. Non potrebbero quindi ritenersi degne di particolare
tutela le operazioni condotte in difformità dei citati criteri, con la
consapevolezza di compiere atti pregiudizievoli ai creditori e con la certezza
di recuperare, con danno altrui, il capitale impiegato.
Inoltre, la norma impugnata, attraverso la
eccessiva brevità del termine entro cui dovrebbero risultare compiute le
operazioni da revocare e del termine entro cui la relativa azione dovrebbe
essere esperita, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 24, primo comma,
della Costituzione, poiché sarebbe " sommamente improbabile" che nel
periodo di dieci giorni dal mutuo si possano verificare tutte quelle operazioni
che, a cominciare dalla dichiarazione di fallimento, per finire alla stesura ed
alla notifica della citazione, consentono l'effettivo esperimento dell'azione
stessa. Risulterebbe così compromessa in concreto la possibilità della tutela
del diritto di esercitare l'azione revocatoria, e violata quindi la garanzia di
agire in giudizio, sancita dalla invocata norma costituzionale.
L'ordinanza é stata ritualmente notificata,
comunicata e pubblicata e, nei termini, si é costituito il fallimento,
rappresentato e difeso dall'avv. Franco Bettella il quale, nelle deduzioni
depositate in cancelleria ha fatto proprie le considerazioni contenute nelle
ordinanze di rinvio a sostegno della non manifesta infondatezza della
questione.
Si é anche ritualmente costituito
l'Istituto finanziatore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe
Guarino, sostenendo anzitutto che il giudice a quo avrebbe omesso di compiere
in modo adeguato la necessaria indagine sulla rilevanza della questione.
Invero, nelle proprie difese di merito, l'Istituto avrebbe a suo tempo
affermato e chiesto di provare di non essere al corrente dello stato di
insolvenza del Ferrato, senza però che nessuna indagine venisse espletata al
riguardo dal giudice, mentre opportuni accertamenti avrebbero appurato la
verità dell'assunto e resa così manifesta l'inapplicabilità nella specie
dell'art. 67 della legge fallimentare che prevede la revoca degli atti
costitutivi di diritti di prelazione per debiti contestualmente creati soltanto
se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del
debitore.
Conseguentemente, avrebbe dovuto ritenersi
inapplicabile anche l'art. 20 impugnato, e si sarebbe rivelata superflua l'indagine
sulla sua legittimità costituzionale.
La questione comunque sarebbe infondata per
quanto riguarda l'assunta violazione dell'art. 3, primo comma, della
Costituzione poiché la particolare disciplina dettata a favore degli Istituti
di medio credito risponderebbe ad una esigenza di maggior tutela delle relative
operazioni, che si svolgerebbero attraverso rischi maggiori del normale,
dirigendosi verso imprese all'atto della loro costituzione o in via di
ampliamento, ad un tasso non superiore al 5 per cento ed allo scopo di
garantire sempre maggiori investimenti nell'interesse dell'economia nazionale.
La disparità di trattamento troverebbe,
quindi, razionale giustificazione nella diversità delle condizioni in cui gli
Istituti sarebbero chiamati ad operare, e ciò escluderebbe, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la violazione del principio di eguaglianza.
Parimenti infondato sarebbe poi l'altro
profilo di illegittimità denunziato per contrasto con l'art. 24 della
Costituzione in quanto la garanzia di agire in giudizio nei termini ordinari
per la difesa dei propri diritti rimarrebbe in ogni caso assicurata.
In particolare, la difesa osserva poi che
sarebbero inesatte le considerazioni svolte nell'ordinanza circa
l'inadeguatezza del termine di giorni dieci previsto dalla norma impugnata,
poiché questo termine é posto solo in funzione del periodo sospetto anteriore
alla sentenza dichiarativa di fallimento, ma non incide sulla azione
revocatoria che continua a poter essere proposta nei termini ordinari.
Conclude pertanto chiedendo
pregiudizialmente rinviarsi gli atti al giudice a quo per il riesame della
rilevanza e, in subordine, dichiararsi la questione infondata.
Si é anche ritualmente costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura formula rilievi ed
osservazioni analoghi a quelli svolti nel merito dalla difesa dell'Istituto per
sostenere l'infondatezza della questione sollevata sotto il profilo della violazione
del principio di eguaglianza e pone in evidenza che la particolarità della
situazione in cui verrebbero ad operare gli Istituti di medio credito
risulterebbe anche dall'art. 6 della legge 30 luglio 1959, n. 623, che riserva
il 40 per cento del totale dei contributi statali in conto di interessi alle
piccole imprese che agiscano in zone depresse, e dispone la preferenza, a
parità di capitali investiti, alle imprese che assicurino una maggiore
occupazione.
Anche in relazione al secondo aspetto della
questione l'Avvocatura formula osservazioni analoghe a quelle svolte
dall'Istituto, per quanto attiene alla portata del termine di dieci giorni
stabilito dalla norma impugnata, che tenderebbe a far rientrare nell'ambito
della par condicio creditorum soltanto i crediti sorti nei confronti del
fallito quando lo stato di insolvenza era ormai talmente manifesto, che ogni
ulteriore credito non avrebbe potuto più ritenersi conforme ai fini della
legge. Comunque, anche ammettendo la brevità del termine, che del resto
rappresenterebbe un di più rispetto all'ultimo comma dell'art. 67 della legge
fallimentare, secondo cui l'applicabilità della revocatoria per gli istituti
ivi contemplati é esclusa senz'altro, si tratterebbe pur sempre, secondo
l'Avvocatura, di un ulteriore profilo della diversità di trattamento applicata
dal legislatore ai crediti speciali in esame, da ritenersi giustificata per gli
esposti motivi, ed in relazione alla quale non potrebbe quindi venire in
discussione il principio affermato dall'art. 24, primo comma, della
Costituzione.
La difesa del fallimento alla quale si é
aggiunto, con atto in data 12 giugno 1969, il prof. avv. Salvatore Satta, ha
depositato nei termini una memoria illustrativa con cui riafferma le tesi già
svolte e ribatte le argomentazioni addotte ex adverso.
Quanto al preteso difetto di rilevanza,
osserva che l'Istituto finanziario, nel giudizio principale, avrebbe eccepito
anzitutto l'inapplicabilità dell'art. 67 della legge fallimentare in forza
dell'art. 20 impugnato, contestando comunque, ma solo in via subordinata, la
propria conoscenza dello stato di insolvenza della ditta FEMI. Pertanto chiara
emergerebbe la pregiudizialità della questione di costituzionalità sollevata
rispetto alla decisione del giudizio principale.
Ribadisce inoltre le argomentazioni
tendenti a negare la fondatezza della questione sotto il profilo della
violazione del principio di eguaglianza, osservando, tra l'altro, che
l'esenzione accordata agli Enti finanziatori non sarebbe in alcun modo
collegata con gli scopi di incentivazione propri della legge in esame, ma si
atteggerebbe come un gratuito privilegio accordato agli Enti stessi, i quali in
effetti opererebbero come normali istituti di credito, salvo il particolare
modo di esercizio del prestito. Né a tali conclusioni osterebbe la provenienza
statale dei fondi adoperati poiché lo Stato, come ente sovvenzionatore,
dovrebbe sottostare alla comune disciplina del credito. E d'altra parte,
l'esigenza che i finanziamenti in esame si dirigano solo verso aziende
economicamente sane, la quale emergerebbe fra l'altro dalla esistenza di
specifiche iniziative legislative tendenti a predisporre finanziamenti
particolari per la rilevazione e la gestione di aziende e stabilimenti
inattivi, escluderebbe comunque qualsiasi giustificazione della particolare
disciplina di favore adottata, che in ultima analisi si risolverebbe in una
garanzia a favore di eventuali abusi degli amministratori degli enti.
Anche la difesa dell'Istituto ha presentato
una memoria con cui ribadisce le tesi di merito già esposte, svolgendole
ampiamente.
In particolare, attraverso un esame della
normativa in materia, pone in evidenza la natura pubblica dell'interesse cui
sarebbero informati i finanziamenti, che assumerebbero pertanto aspetto di
pubblico servizio.
La difesa, richiamando anche la
disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 67 della legge fallimentare, ne
individua la ratio nel particolare affidamento che darebbero gli Istituti ivi
contemplati (Istituti di emissione, di credito su pegno, di credito fondiario)
e le operazioni da essi compiute e considerate dal legislatore come giusto
motivo di esenzione dalla azione revocatoria fallimentare. La disposizione
impugnata sarebbe espressione del medesimo principio su un piano normativo
parallelo.
Comunque, la sottrazione alle regole
dell'azione revocatoria ordinaria sarebbe pienamente giustificata dalle già
illustrate finalità dei crediti in esame, che d'altra parte non escluderebbero
affatto la possibilità di concedere finanziamenti anche a industrie che si
trovino in qualche difficoltà, appunto per cercare di garantire la prosecuzione
dell'attività produttiva, venendo in tal modo sostanzialmente incontro anche ai
creditori delle imprese medesime.
Insiste infine sulla già prospettata
interpretazione della portata del termine di dieci giorni di cui alla norma
impugnata, precisando al riguardo che se le operazioni di finanziamento sono
anteriori di meno di dieci giorni alla dichiarazione di fallimento, gli atti
relativi ricadrebbero nella disciplina comune e sarebbero quindi revocabili nei
limiti ed alle condizioni di cui all'art. 67 della legge fallimentare.
Considerato
in diritto
1. - La questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 20 legge 30 luglio 1959, n. 623, sui "nuovi
incentivi a favore di medie e piccole industrie, viene proposta in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Si assume che l'eccezionale limitazione
del periodo sospetto da calcolare per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art.
67 legge fallimentare, riguardo agli atti compiuti dagli Istituti di credito
pel finanziamento a medio termine delle industrie predette, contrasterebbe sia
col principio di uguaglianza, sia con l'esercizio normale del diritto di difesa
spettante alla massa fallimentare degli altri creditori.
2. - L'Istituto di credito prospetta,
anzitutto, un difetto di rilevanza della sollevata questione di legittimità
costituzionale, in quanto, avendo a suo tempo l'Istituto chiesto di provare che
all'atto di concedere il finanziamento, ignorava lo stato di insolvenza della
ditta FEMI, l'indagine su questo punto e la sua eventuale risoluzione
favorevole all'assunto dell'Istituto "avrebbe, comunque, reso
automaticamente inapplicabile alla fattispecie l'art. 67 della legge
fallimentare e, conseguentemente, l'art. 20 della legge n. 263 del 1959".
Pertanto, si chiede il rinvio degli atti al tribunale di Padova affinché sia
completato nel senso suesposto l'esame della rilevanza.
L'istanza non é fondata.
Invero, come risulta dalla stessa ordinanza
di rinvio, il tribunale ha tenuto presenti gli elementi di fatto che
caratterizzano la fattispecie, ivi compresa la richiesta di prova testimoniale
sulla ignoranza, da parte dell'Istituto, dello stato di insolvenza della ditta
FEMI. Inoltre, dalla medesima ordinanza risulta che il giudice a quo ha
valutato i detti elementi ai fini di stabilire la rilevanza della questione.
Tanto basta a rendere non censurabile in
questa sede, in conformità della costante giurisprudenza della Corte, il
giudizio effettuato sul punto dal giudice di merito.
3. - Per l'esame della proposta questione
di legittimità costituzionale, va premesso che l'Istituto de quo é stato
autorizzato testualmente come "Ente di diritto pubblico", ad
esercitare i suoi compiti statutari con decreto del Ministro del tesoro 24
maggio 1955 sulla base della legge 22 giugno 1950, n. 445, particolare alla
materia.
L'Istituto, i cui atti e le cui operazioni
sono agevolati da esenzioni fiscali, a termini dell'art. 6 della legge ora citata
e dell'art. 3 della legge n. 623 del 1959 (di cui fa parte l'art. 20 qui
sottoposto a giudizio di legittimità) ha finalità così indicate nell'art. 1 di
questa seconda legge: promuovere lo sviluppo di attività produttive e
valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro. Aggiungasi che con la
legge di proroga 15 febbraio 1967, n. 38, si é precisato, come altro motivo,
quello di favorire lo sviluppo tecnologico delle medie e piccole imprese
industriali.
Trattasi di un mezzo strumentale per l'attuazione
di indirizzi di politica economica generale in tema di espansione e
consolidamento della piccola e media industria, alla quale attuazione lo Stato
concorre mediante contributo annuo in conto interessi (art. 4 stessa legge).
L'Istituto appartiene all'ampia categoria
di quegli enti di finanziamento che, vincolati a destinare il proprio
"fondo di dotazione" al conseguimento di scopi di interesse generale,
traggono, da quest'obbligo di destinazione, rilevanza pubblicistica al loro
operare.
Questi rilievi sono sufficienti per
escludere l'esattezza di quanto si legge nell'ordinanza di rinvio che "gli
istituti di finanziamento a medio termine svolgono attività sostanzialmente
analoga a quella degli altri istituti di credito". V'é, invero, uno scopo
specifico che li distingue dagli altri: sicché la questione di legittimità
posta dall'ordinanza in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione va riguardata tenendo conto degli elementi differenziali che
caratterizzano il sistema.
La norma dell'art. 20, che esclude
l'incidenza dell'azione revocatoria fallimentare sugli atti di stipulazione di
mutui a medio termine conclusi a favore delle piccole e medie industrie una
volta che siano decorsi dieci giorni da detta stipulazione alla dichiarazione
di fallimento, é assistita da motivi che i lavori preparatori (Commissioni
parlamentari - Relazione ministeriale) pongono in evidenza, inquadrandoli tra i
motivi generali della legge: favorire al massimo l'incremento ed il
funzionamento degli Istituti mutuanti mediante "incentivi" (é il
titolo della legge) idonei a dilatare i settori d'investimento.
La norma dell'art. 20 costituisce anch'essa
una forma di incentivazione, in quanto, concedendo una particolare garanzia,
tende ad evitare ogni remora all'operare di Istituti, meritevoli di affidamento
e tali da giustificare la riduzione del cosiddetto "periodo sospetto"
in relazione all'esercizio dell'azione revocatoria.
Non si tratta di disposizione anomala e
singolare, bensì rispondente a direttive riconosciute valide anche in settori
analoghi, in considerazione della natura e posizione del soggetto mutuante.
Valga come esempio lo stesso art. 67 della
legge fallimentare, il cui ultimo comma perviene ad eccettuare dalle condizioni
temporali dell'azione revocatoria gli istituti di credito fondiario, riguardo
ai quali fin dal testo unico del 1905 (R.D. n. 646) erano riconosciute valide
le iscrizioni ipotecarie, purché iscritte anch'esse almeno dieci giorni prima
della pubblicazione della sentenza di fallimento. Questa Corte, con sentenza n. 166 del
1963 ha ritenuto legittima quest'ultima norma, escludendo trattarsi di
arbitraria discriminazione, contrastante con l'art. 3 della Costituzione, in
danno di chi contrae mutui in genere, riconoscendo invece, alla norma una sua
precisa e concreta giustificazione. Ad eguale conclusione deve addivenirsi nel
caso in esame, trattandosi di normativa che regola una situazione
differenziata, assistita, secondo l'apprezzamento del legislatore, dalla
ragione di tutelare ed agevolare istituti, i cui interessi, per la loro
funzione economica-sociale, sono da considerarsi prevalenti, nella misura
prevista e consentita, sugli interessi della massa fallimentare.
4. - L'ordinanza prospetta un altro motivo
di illegittimità in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sotto il
profilo dell'incongruità del termine di dieci giorni, che sarebbe assolutamente
insufficiente all'adempimento degli atti occorrenti per consumare l'iter
procedurale dalla declaratoria di fallimento al promovimento del giudizio in
revocazione.
La questione non é fondata. Come si é
indicato nel numero precedente e come risulta dalla formulazione letterale
dell'art. 20, il termine di dieci giorni é disposto in funzione di determinare
il periodo di compimento degli atti di diritto sostanziale che possano essere
dichiarati caducabili e non già il compimento degli atti di rito, preliminari e
successivi, necessari per esercitare l'azione revocatoria, per i quali atti
l'ordinario diritto di difesa non risulta né eliminato né ridotto.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623,
recante "Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e
dell'artigianato", proposta, con ordinanza 21 novembre 1968 del tribunale
di Padova, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 20 gennaio
1971.