SENTENZA N. 205
ANNO 1970
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 593, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il
9 novembre 1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra
Muzzi Velia ed altri, Vecchioni Giuseppina e l'Amministrazione delle finanze
dello Stato, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9
dicembre 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto in
fatto
Con ordinanza 9 novembre 1968, emessa nel
procedimento civile vertente tra Muzzi Velia ed altri, Vecchioni Giuseppina e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, il tribunale di Milano ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma
primo, del codice civile, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 30, comma
terzo, della Costituzione.
Osserva nella propria ordinanza il giudice
a quo che la limitazione della capacità a succedere per testamento, prevista
dal primo comma dell'art. 593 del codice civile, pone il figlio naturale non
riconoscibile in condizione deteriore rispetto a qualsiasi altro terzo,
estraneo al nucleo familiare legittimo, al quale può essere devoluta l'intera
disponibile, sicché evidente é il contrasto col precetto dell'art. 3, comma
primo, della Costituzione che prevede parità giuridica e pari dignità sociale
fra tutti i cittadini senza distinzione, tra l'altro, delle loro condizioni
personali (tra le quali indubbiamente rientra lo "status" di persona
fisica).
La norma impugnata sarebbe inoltre in
contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione che assicura ai figli
nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima. Rileva al riguardo il tribunale
che la riconosciuta incostituzionalità dell'art. 593, comma primo, renderebbe
pur sempre "compatibile" la situazione del figlio legittimo con
quella del figlio naturale volta che equiparerebbe, nei casi limite, la
situazione del figlio naturale a quella del legittimo particolarmente onorato,
al quale cioè il padre testatore avesse attribuito per intero la quota
disponibile.
Il volere per contro mortificare il figlio
naturale, non solo nei confronti del figlio legittimo meglio trattato ma anche
di quello al quale il lascito sia stato ridotto nei più angusti limiti
consentiti dalla legge, appare in contrasto con i generali principi di parità e
dignità sociale di tutti i cittadini ai quali la Corte costituzionale, in
conformità dei nuovi principi etici e giuridici cui la società moderna si
ispira, dà garanzia e tutela.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna
delle parti private si é costituita, né ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
1. - Secondo l'ordinanza del tribunale di
Milano la limitazione della capacità di ricevere per testamento dei figli
naturali non riconoscibili, prevista dall'art. 593, comma primo, del codice
civile, sarebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3
della Costituzione, nonché col precetto costituzionale enunciato nell'art. 30,
comma terzo, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
Dei due profili sotto i quali la questione
viene prospettata non rilevabile é da ritenere l'asserito contrasto con il
terzo comma dell'art. 30 della Costituzione. Ed invero questa Corte ha già
avuto occasione di osservare, proprio con riferimento ai diritti ereditari dei
figli nati fuori del matrimonio, che la tutela giuridica e sociale assicurata
dal precetto costituzionale riguarda, a tali fini, i figli naturali
riconosciuti o dichiarati (sentenza 79 del
1969).
2. - Fondato, per contro, appare l'altro
motivo di illegittimità costituzionale.
L'art. 593, comma primo, del codice civile
stabilisce che, quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i
figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulti nei modi indicati
nell'art. 279, non possono singolarmente ricevere per testamento più della metà
di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi e in
nessun caso possono complessivamente ricevere più del terzo dell'eredità. Con
questa norma il legislatore ha posto in essere una gravissima limitazione della
capacità di ricevere per testamento di questi figli naturali.
Orbene evidente appare l'incostituzionalità
della norma ove si ponga mente alla condizione ch'essa riserva ai figli
naturali non riconoscibili rispetto a tutti gli altri soggetti estranei alla
famiglia legittima. Mentre per questi ultimi sussiste una piena capacità di
ricevere per testamento, limitata é, invece, la capacità dei primi con la
conseguenza che il testatore può liberamente disporre a favore dei terzi
estranei, lasciando ad essi l'intera quota disponibile e non può usare lo
stesso trattamento nei riguardi dei figli naturali. Pertanto, proprio in relazione
alla loro condizione personale e sociale e cioè alla loro nascita avvenuta
fuori del matrimonio, i figli naturali non riconoscibili vengono a trovarsi in
condizione di sfavore rispetto agli altri estranei alla famiglia legittima,
subendo un sacrificio dei propri interessi che non trova giustificazione né nel
contenuto né nella finalità della norma.
Le considerazioni anzidette valgono
ovviamente anche nei riguardi delle disposizioni contenute nei commi secondo e
quarto dell'art. 593 del codice civile concernenti rispettivamente la
limitazione della capacità di ricevere dei figli naturali non riconoscibili,
nel caso in cui al testatore sopravviva il coniuge e l'applicabilità delle
limitazioni della capacità di ricevere per testamento, previste dai commi primo
e secondo, anche ai figli non riconosciuti dei quali sarebbe ammissibile il
riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma.
L'illegittimità di tali disposizioni
discende come conseguenza della pronuncia d'incostituzionalità del comma primo
dell'art. 593 e va dichiarata dalla Corte a termini dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87. Ai sensi di questa norma ritiene altresì la Corte di dover
dichiarare l'incostituzionalità della limitazione della capacità di ricevere per
testamento dei figli naturali riconosciuti o dichiarati o riconoscibili per i
quali l'art. 592 dispone che, se vi sono discendenti legittimi, non possono
ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si
fosse devoluta in base alla legge, nonché l'illegittimità dell'art. 599 nella
parte in cui dispone che le disposizioni testamentarie a vantaggio delle
persone incapaci indicate dagli artt. 592 e 593 sono nulle anche se fatte sotto
nome di interposta persona.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 593, primo comma, del codice civile;
dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti
altre disposizioni dello stesso codice:
art. 593, comma secondo;
art. 593, comma quarto, nella parte
concernente l'applicabilità delle disposizioni contenute nei commi primo e
secondo ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il
riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma;
art. 592;
art. 599, nella parte in cui si riferisce
agli anzidetti articoli 592 e 593.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
dicembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre
1970.