Ordinanza n. 197 del 1970
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ORDINANZA N. 197

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1969 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Brigliadori Alberto, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con ordinanza del 29 ottobre 1969, emessa nel procedimento penale a carico di Brigliadori Alberto, il pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale, in quanto consente al pretore di esercitare le funzioni di giudice dopo avere operato nella fase istruttoria come organo del pubblico ministero e rinviato l'imputato a giudizio con decreto, violando in tal modo gli artt. 24 e 25 della Costituzione nonché il principio della indipendenza del giudice, comprensiva anche della imparzialità di cui agli artt. 107, 111 e 112 della Costituzione;

che in questa sede non vi é stata costituzione di parti.

Considerato che l'ordinanza ripropone una questione già decisa dalle sentenze n. 61 del 1967 e n. 123 del 1970 di questa Corte, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dello stesso art. 398 (e di altre norme) del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 104, primo comma, 105, 106, 107, 108 e 112 della Costituzione con argomenti valevoli anche rispetto agli artt. 25 e 111 della Costituzione;

che l'ordinanza non prospetta nuovi profili, né comunque adduce motivi che possano indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Roma in riferimento agli articoli 24, 25, 107, 111 e 112 della Costituzione con ordinanza del 29 ottobre 1969.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1970.