Ordinanza n. 187 del 1970
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ORDINANZA N. 187

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1970 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Lorenzetti Vecelio, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970;

2) ordinanza emessa il 20 febbraio 1970 dal tribunale di Livorno nel procedimento penale a carico di Luperi Mauro ed altri, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

Ritenuto che con l'ordinanza 20 febbraio 1970 il tribunale di Livorno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, in riferimento all'art. 136 della Costituzione;

che identica questione di legittimità costituzionale é stata sollevata con l'ordinanza 25 febbraio 1970 dal pretore di Recanati;

che innanzi a questa Corte é intervenuto nel secondo giudizio, con atto 23 aprile 1970, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

Considerato che i due giudizi, vertendo su identiche questioni, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che con sentenze n. 127 del 15 dicembre 1966 e n. 49 del 25 marzo 1970 questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento all'art. 136 della Costituzione;

che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 2 dicembre 1970.