Sentenza n. 174 del 1970
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SENTENZA N. 174

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione autonoma della Sardegna, notificato il 13 aprile 1970, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1970, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della Capitaneria di porto di Cagliari 11 febbraio 1970, n. 2277, avente per oggetto "Commissione consultiva locale per la pesca marittima prevista dall'art. 7 della legge 14 luglio 1965, n. 963".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione sarda, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto 

Con ricorso notificato il 13 aprile 1970, la Regione autonoma della Sardegna - rappresentata dal Presidente della Giunta regionale e patrocinata dall'avv. prof. Pietro Gasparri - ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato impugnando "il disconoscimento di competenza regionale e l'atto invasivo della sfera di competenza regionale contenuto o presupposto nella nota della Capitaneria di porto di Cagliari 11 febbraio 1970, n. 2277, diretta all'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste e concernente la richiesta di designazione di un rappresentante della Regione nella Commissione consultiva locale per la pesca marittima prevista dall'art. 7, legge statale 14 luglio 1965, n. 963".

Muovendo dalla constatazione che la Regione sarda ha competenza legislativa ed amministrativa in materia di pesca marittima e che tale competenza é stata esercitata anche mediante l'istituzione di un adeguato sistema di uffici cui spetta esercitare le relative funzioni amministrative, la Regione afferma che la pretesa dello Stato di applicare anche in Sardegna la legge che prevede le commissioni consultive locali per la pesca marittima si risolve in una invasione della sua sfera di competenza.

Non si contesta che debba sussistere un coordinamento fra l'amministrazione regionale e quella statale nella soggetta materia e che, ai fini di certe scelte da parte dello Stato debba tenersi conto delle esperienze e esigenze locali della Regione, ma a tale fine l'unica voce a ciò qualificata é il Governo regionale il quale può avvalersi, per lo studio e la scelta delle posizioni da assumere nel campo della pesca marittima, del proprio organo consultivo istituito in virtù della legge regionale 5 luglio 1963, n. 14, nel quale a tale uopo é fatto posto ad un rappresentante della direzione marittima della Sardegna, che rappresenta la voce dello Stato per la parte che attiene ai problemi della navigazione rimasti di competenza statale.

La Commissione consultiva, che l'amministrazione statale vorrebbe istituire e far funzionare in Sardegna, sarebbe, dunque, un inutile doppione del Comitato consultivo ed uno strumento di vanificazione della stessa autorità amministrativa regionale.

Osservando poi che in effetti la legge statale 14 luglio 1965, n. 963, sembra applicabile anche alla Sardegna, come si desume dalla norma (contenuta nell'art. 8, lett. c) di essa la quale prevede che della Commissione debba far parte anche un componente nominato dall'assessore regionale nelle regioni che, come la Sardegna e la Sicilia, hanno un assessorato competente in materia di pesca marittima, la ricorrente chiede che venga preliminarmente sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 ed 8 della legge stessa, nella parte in cui siano destinati ad avere applicazione in Sardegna, per violazione dell art. 3, lett. a ed i dello Statuto sardo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si é costituito in giudizio per resistere alla domanda, rappresentato come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, e nella sua difesa non contesta che la Regione sarda abbia competenza in materia di pesca, ma osserva che si tratta di una competenza parziale, che, oltre ad essere limitata solo alle acque territoriali, non comprende, anche per quanto riguarda la pesca in tali acque, alcune materie, come per esempio la disciplina dei pescatori, le sovvenzioni ed agevolazioni a favore della pesca ed altre attività amministrative, per l'esercizio delle quali é indispensabile l'opera di un sistema di uffici statali fra i quali deve inserirsi la commissione consultiva prevista dagli artt. 7 ed 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Ciò posto, é da ritenere che tale commissione costituisce un mezzo necessario di coordinamento fra i due tipi di competenza legislativa.

La necessità del coordinamento é riconosciuta sia dallo Stato, come risulta dall'avere incluso nella Commissione da esso nominata un rappresentante della Regione, e sia da quest'ultima che ha fatto posto nel comitato consultivo tecnico da essa istituito un rappresentante dello Stato, dal che si deduce la compatibilità della coesistenza dei due organi.

Conseguentemente la difesa dello Stato conclude perché il ricorso sia dichiarato inammissibile (per la mancanza di una univoca manifestazione di volontà da parte dello Stato con cui si affermi il diritto di esercitare un potere costituzionalmente garantito alla Regione, in applicazione dei principi seguiti dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1963) oppure infondato nel merito.

Per quanto riguarda poi la questione incidentale di legittimità costituzionale, la difesa dello Stato argomenta per dimostrarne l'irrilevanza, in base alle considerazioni su esposte, e ciò anche senza contare, quale altro elemento negativo per la rilevanza, la preclusione prodotta si in conseguenza della mancata tempestiva impugnazione della legge, in via principale, che, a stare alla tesi della Regione, avrebbe leso la propria competenza fin dalla sua applicazione.

Nella discussione orale l'avv. Giuseppe Guarino, quale rappresentante della Regione in sostituzione del prof. Gasparri, ha sostenuto che la mancata impugnativa della legge n. 963 trova spiegazione nella circostanza che essa, al momento della sua pubblicazione doveva ritenersi validamente emessa, dato che in quel momento non erano state ancora emanate le norme di attuazione le quali hanno trasferito alla Regione tutte le competenze in materia di pesca, riaffermando poi le considerazioni già svolte nelle difese scritte a fondamento dell'elevamento del conflitto.  

Considerato in diritto 

1. - Il ricorso della Regione sarda solleva conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, con riferimento alla nota della Capitaneria di porto di Cagliari 11 febbraio 1970 con cui si chiede all'assessorato regionale dell'agricoltura la designazione di un rappresentante della Regione nella Commissione consultiva locale per la pesca marittima, costituita in esecuzione dell'art. 7 legge statale n. 963 del 1965; e con esso si chiede altresì, in via subordinata, che la Corte rimetta previamente avanti a sé stessa, in via incidentale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale della legge predetta. Secondo l'assunto della Regione la nota e la legge contrastano con l'art. 3 lett. a e d dello statuto regionale che riserva alla Regione ogni competenza sulla materia della pesca nelle acque territoriali della Sardegna.

2. - Non sono da seguire le deduzioni dell'Avvocatura secondo le quali il ricorso della Regione dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Impropriamente é stata richiamata la sentenza n. 164 del 1963, poiché nella fattispecie allora decisa faceva difetto una qualsiasi manifestazione di volontà dell'autorità dello Stato da cui fosse argomentabile il proposito di esercitare un potere comunque invasivo della competenza regionale, e la stessa ricorrente mostrava allora di considerare l'azione intrapresa come una pura precauzione di fronte alla eventualità di comportamenti futuri lesivi della propria sfera.

Invece nel caso in esame si é in presenza di doglianza contro un atto formale dello Stato che viene interpretato dalla ricorrente come "strumento di vanificazione" della stessa autorità amministrativa regionale, e che quindi costituisce valido oggetto di un conflitto di attribuzione.

3. - Nel merito il ricorso é infondato. Infatti l'inclusione nel comitato locale per la pesca, per opera della legge statale ricordata, di un rappresentante della Regione, alla cui designazione da parte di questa era indirizzata la nota denunciata, non assume in nessun modo il significato che le viene attribuito, né appare comunque incompatibile con la competenza esclusiva regionale in materia di pesca. Un organo consultivo il quale, come quello di cui si tratta, é chiamato a dar pareri allo Stato non può non contenere la propria attività nell'ambito delle funzioni affidate a quest'ultimo e precisamente, nella fattispecie, di quelle che continuano ad essere affidate alla sua competenza, pur dopo il trasferimento alla Regione effettuato con le norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1627 del 1965: secondo, del resto, risulta ammesso dalla stessa legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, (che, nell'elencare le competenze assunte dalla Regione, fa espresso riferimento, negli artt. 2, n. 2, e 3, n. 2, a funzioni nella materia "de qua" da considerare proprie dello Stato), e confermato poi dai rappresentanti della Regione stessa nella commissione paritetica costituita per la redazione delle norme di attuazione (che ebbero ad elencare in modo particolareggiato le funzioni rimaste alla competenza statale).

L'inclusione nella commissione locale di un rappresentante regionale non é suscettibile di introdurre alcuna alterazione nella distribuzione delle competenze fra i due enti, assumendo invece la stessa funzione adempiuta dalla presenza di un membro designato dalle autorità dello Stato nell'analoga commissione costituita per dar pareri alla Regione per quella parte della materia della pesca ad essa trasferita. Funzione che però non può ricondursi, come afferma l'Avvocatura, a soddisfare l'esigenza del coordinamento, se questo venga inteso in senso tecnico, poiché (a parte l'incongruenza di soddisfarla mediante la pura e semplice presenza di un solo membro, rappresentativo degli interessi dell'uno o dell'altro ente, in organi collegiali numerosi, come quelli in parola, composti come sono rispettivamente di 24 e di 12 membri) é da ritenere che il coordinamento stesso (quando necessario, secondo affermato dalla sentenza di questa Corte n. 23 del 1957) richieda, come su questo punto esattamente osserva la difesa della Regione, la collaborazione di distinti organi dei due enti, nelle varie forme che valgano a realizzarla: quali il previo concerto, o il nulla osta, o il parere favorevole, previsto quest'ultimo dall'art. 2 delle norme di attuazione per le concessioni di pesca e di saline e per l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale. Diversamente da quanto avviene nel caso in esame nel quale l'intervento del rappresentante regionale giova piuttosto a compiti di segnalazione o di informazione o di prospettazione di esigenze della Regione, giovevoli al più adeguato ed opportuno esercizio delle competenze riservate allo Stato.

Tale essendo la chiara ed univoca portata dell'atto denunciato, il ricorso in esame deve essere rigettato.

4. - Dall'anzidetta conclusione discende in modo manifesto la irrilevanza della richiesta subordinata di elevamento, in vi a incidentale, della questione di illegittimità della legge n. 963 del 1965, la quale detta i criteri per la composizione della commissione consultiva, prevedendo appunto l'inclusione di un rappresentante della Regione, alla cui concreta designazione ha poi provveduto la nota impugnata.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato richiedere la designazione di un rappresentante della Regione nella Commissione consultiva locale per la pesca marittima prevista dagli artt. 7 e 8 della legge statale 14 luglio 1965, n. 963, e pertanto rigetta il ricorso proposto dalla Regione sarda con atto del 6 aprile 1970 per la risoluzione del conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della Capitaneria di porto di Cagliari 11 febbraio 1970, n. 2277.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

  

Depositata in cancelleria il 2 dicembre 1970.