Ordinanza n. 172 del 1970
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ORDINANZA N. 172

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247 del codice della navigazione, promossi con le ordinanze emesse, rispettivamente, il 20 dicembre 1969 dalla Corte di cassazione - sezioni unite penali - nel procedimento penale a carico di Cutolo Nicola, e l'8 aprile 1970 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Piccioni Armando, iscritte ai nn. 141 e 150 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con la prima ordinanza emessa dalla Corte di cassazione - sezioni unite penali - é stata proposta la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, della norma contenuta nell'art. 1238 del codice della navigazione, che attribuisce potere giurisdizionale penale al Comandante di porto capo del circondario, e delle successive norme dello stesso codice (artt. 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247) che disciplinano l'esercizio di tale potere;

che con la seconda ordinanza, emessa dal pretore di Trieste, é stata denunciata l'incostituzionalità, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, del solo articolo 1238 del codice della navigazione;

che ambedue le ordinanze indicate in epigrafe propongono questioni attinenti alla giurisdizione penale dei Comandanti di porto ed i relativi giudizi possono quindi essere decisi con unico provvedimento;

che nel giudizio innanzi a questa Corte nessuno si é costituito.

Considerato che tutte le norme denunciate sono già state esaminate dalla Corte, in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, nei giudizi decisi con sentenza n. 121 del 24 giugno 1970, con la quale é stata dichiarata l'incostituzionalità degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione;

che con tale sentenza la dichiarazione d'incostituzionalità non é stata estesa agli artt. 1240 e 1245 poiché le disposizioni in essi contenute si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione, ma é ovvio che, venuta meno la competenza giurisdizionale penale dei Comandanti di porto, le disposizioni di cui trattasi non sono più applicabili a tale giurisdizione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza delle proposte questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 121 del 24 giugno 1970.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1970.