Ordinanza n. 166 del 1970
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ORDINANZA N. 166

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1970 dal pretore di Ozieri nel procedimento penale a carico di Rampi Ferruccio, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali.

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta si é proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 101 e 107 della Costituzione;

che nessuna delle parti si é costituita in giudizio e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 50 del 25 marzo 1970, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento al citato art. 101 della Costituzione con argomenti che valgono anche in riferimento all'art. 107 della Costituzione;

che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale proposta dal pretore di Ozieri, con ordinanza 15 marzo 1970, in riferimento agli artt. 101 e 107 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1970.