ORDINANZA N.
164
ANNO 1970
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, promossi:
1) con ordinanza emessa il 14 marzo 1970
dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Battilana Maria Carmina
ed altri, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970;
2) con ordinanza emessa il 28 marzo 1970
dal giudice istruttore del tribunale di Ferrara nel procedimento penale a
carico di Moccia Egidio ed altri, iscritta al n. 187 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1 luglio
1970.
Udito nella camera di consiglio del 28
ottobre 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che con ordinanza 14 marzo 1970,
pronunciata nel corso del procedimento penale contro Battilana Maria Carmina ed
altri, il pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui
prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d'ufficio del
reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori in
occasione di uno sciopero, in riferimento agli artt. 3 e 40 della Costituzione;
che identica questione é stata altresì
sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Ferrara con l'ordinanza 28
marzo 1970 nel corso del procedimento penale contro Moccia Egidio ed altri;
che Battilana Maria Carmina ed altre
imputate nel giudizio pendente avanti il pretore di Roma si sono costituite
avanti questa Corte col patrocinio dell'avv. Luciano Ventura con atto 4 luglio
1970;
che i due giudizi possono essere riuniti,
avendo eguale oggetto.
Considerato che, dopo la pronuncia delle
ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza
n. 119 del 18 giugno 1970, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 635, secondo comma, n.
2, del codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante, e
come causa di procedibilità d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che
tale reato sia commesso da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori
di lavoro in occasione di serrata;
che per effetto di tale sentenza l'indicata
norma ha cessato di avere efficacia (art. 136, Cost.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del
codice penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza
n. 119 del 18 giugno 1970 nella
parte in cui prevede come circostanza aggravante, e come causa di procedibilità
d'ufficio, del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da
lavoratori in occasione di uno sciopero e da datori di lavoro in occasione di
serrata.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
novembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 18 novembre
1970.