Ordinanza n. 163 del 1970
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ORDINANZA N. 163

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale

a) degli artt. 84 lett. g, 87, 89, 109, 126, 127, 130, 136, 137 secondo comma, 139, 173, 174, 176, 288 lett. c, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;

b) degli artt. 31, primo, secondo e terzo comma, e 45 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni);

c) degli artt. 12, 14, 32 e 55 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge del registro);

d) dell'art. 2, ultimo comma, in relazione all'art. 1, primo comma, lett. a, della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 (condono di sanzioni di natura non penale in materia tributaria);

e) degli artt. 7, quarto comma, e 8, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria);

f) dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737 (nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro);

g) dell'art. 11, ultimo comma, del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90 (modifiche alle imposte sulle successioni e donazioni);

h) della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani); promossi con le ordinanze emesse:

1) l'11 gennaio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano sul ricorso della società Distillerie italiane (reg. ord. n. 107/67 - Gazz. Uff. 8 luglio 1967, n. 170);

2) il 30 settembre 1967 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico sul ricorso di Biscaglia Mario (reg. ord. n. 255/67 - Gazz. Uff. 23 dicembre 1967, n. 321);

3) il 23 gennaio 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Varese sul ricorso di Minici Ippolito (reg. Ord. n. 52/68 - Gazz. Uff. 18 maggio 1968, n. 127);

4) il 1 marzo 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Lecce sul ricorso di Serafini Anna Maria (reg. ord. n. 111/68 - Gazz. Uff. 10 agosto 1968, n. 203);

5) il 31 maggio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di Modena sul ricorso di Manzini Silvana (reg. Ord. n. 142/68 - Gazz. Uff. 31 agosto 1968, n. 222);

6) l'11 maggio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di Bari sul ricorso di Lamberti Cesare (reg. ord. n. 152/68 - Gazz. Uff. 14 settembre 1968, n. 235);

7) il 15 luglio 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Vasto sui ricorsi della società Industria paste alimentari (reg. ord. nn. 189 e 190/68 - Gazz. Uff. 12 ottobre 1968, n. 261);

8) il 18 aprile 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte di Bari sul ricorso di Minervini Maddalena (reg. ord. n. 227/68 - Gazz. Uff. 30 novembre 1968, n. 305);

9) l'11 maggio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di Bari sul ricorso di Milella Antonia e Teresa (reg. ord. n. 244/68 - Gazz. Uff. 8 gennaio 1969, n. 6);

10) il 9 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di Bari sul ricorso di Alfonso Filomena (reg. ord. n. 282/68 - Gazz. Uff. 12 febbraio 1969, n. 38);

11) il 9 ottobre 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano sul ricorso di Poggi Caterina ed il 16 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di Bari sul ricorso di Bonomo Vincenzo (reg. ord. nn. 6 e 16/69 - Gazz. Uff. 26 febbraio 1969, n. 52);

12) il 5 novembre 1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte di San Severo sul ricorso di Gervasio Franco ed Ennio, il 2 marzo e il 20 aprile 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di Bari sui ricorsi di Garzone Vito Michele e di Quaranta Stefano ed altri (reg. ord. nn. 22, 29 e 30/69 - Gazz. Uff. 12 marzo 1969, n. 66);

13) il 19 novembre 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte di Milano sul ricorso di Emanueli Corinna (reg. ord. n. 52/69 - Gazz. Uff. 26 marzo 1969, n. 78);

14) il 9 novembre 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte di Rieti sul ricorso di Iacuitto Alfredo (reg. ord. n. 85/69 - Gazz. Uff. 2 aprile 1969, n. 85);

15) il 13 maggio 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte di Udine sui ricorsi di Calligaris Mario (reg. Ord. nn. 270 e 271/69 - Gazz. Uff. 16 luglio 1969, n. 179);

16) il 14 marzo 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte di Gorizia sul ricorso dell'INAIL (reg. ord. n. 173/70 - Gazz. Uff. 10 giugno 1970, n. 143).

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe provengono tutte da Commissioni per i tributi erariali, e quindi i giudizi con esse promossi possono essere riuniti;

che le questioni sollevate hanno ad oggetto disposizioni:

a) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e precisamente: l'art. 84, lett. g, denunciato in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione; l'art. 87, denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; gli artt. 89 e 127, denunciati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; l'art. 109, denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; l'art. 109, lett. c, denunciato in riferimento all'art. 53 Cost.; l'art. 136, denunciato in riferimento agli artt. 76 e 53 Cost.; l'art. 137, secondo comma, denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; l'art. 176, denunciato in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. ed inoltre agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost.; l'art. 288, lett. c, denunciato in riferimento all'art. 76 Cost.; gli artt. 126,130,139,173 e 174, denunciati in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost.;

b) del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 - Legge tributaria sulle successioni, e precisamente: l'art. 31, primo, secondo e terzo comma, denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; l'art. 45, denunciato in riferimento all 'art. 3 Cost.;

c) del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 - Legge del registro, e precisamente: gli artt. 12, 14,32 e 55, denunciati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

d) della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 - Condono di sanzioni di natura non penale in materia tributaria, e precisamente: l'art. 2, ultimo comma, in relazione all'art. 1, primo comma, lett. a, denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

e) della legge 5 gennaio 1956, n. 1 - Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, e precisamente: gli artt. 7, quarto comma, e 8, ultimo comma, denunciati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

f) del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737 - Nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro, e precisamente: l'art. 4, denunciato in riferimento all'art. 3 Cost.;

g) del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90 - Modifiche alle imposte sulle successioni e sulle donazioni, e precisamente: l'art. 11, ultimo comma, denunciato in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.;

h) della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 - Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani, impugnata "laddove impone la corresponsione dell'imposta per tutto il periodo della durata contrattuale nonostante la successiva risoluzione per qualsi voglia causa e la correlativa corresponsione di nuova imposta per altro rapporto contrattuale di locazione", in riferimento all'art. 53 Cost.; che innanzi a questa Corte si son costituiti la società anonima Industria paste alimentari (S.A.I.P.A.), rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio Paolucci e Carmelo Pepe; la signora Serafini Anna Maria, rappresentata e difesa dal l'avv. Lucio Pansini e dall'avv. prof. Giuseppe Codacci Pisanelli; l'avv. Ippolito Minici, in proprio; e l'Amministrazione delle finanze, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ed é altresì intervenuto, anche a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi erariali costituiscano organi giurisdizionali;

che, di conseguenza, con la stessa sentenza n. 10 del 1969 e con altre successive (da ultimo sent. 20 marzo 1969, n. 50) le questioni di costituzionalità di leggi sollevate da Commissioni provinciali e distrettuali per le imposte dirette ed indirette, sono state dichiarate inammissibili "per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948";

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara manifestamente inammissibili, in quanto proposte da organi non giurisdizionali, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1970.