Sentenza n. 153 del 1970
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SENTENZA N. 153

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 125, comma primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1968 dal comandante del porto di Pesaro nel procedimento penale a carico di Paolini Arturo, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto 

Con ordinanza 23 dicembre 1968 emessa in sede istruttoria del procedimento penale instaurato a carico di Paolini Arturo - imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art. 1221 del codice della navigazione - il comandante del porto di Pesaro ha sollevato, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125, comma primo, del codice di procedura penale nella parte in cui é consentita per le contravvenzioni punibili con l'ammenda non superiore a lire tremila o con l'arresto non superiore a un mese, anche se comminati congiuntamente, la possibilità che l'imputato non sia assistito da difensore.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale, nel proprio atto d'intervento depositato in cancelleria il 4 marzo 1969, ha, in via preliminare, sostenuto l'irrilevanza della proposta questione in considerazione del fatto che la pena comminata per il reato contestato non é più quella originariamente fissata in lire tremila bensì quella superiore - da lire dodicimila a centoventimila - stabilita dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, che ha elevato quaranta volte le pene pecuniarie previste per singoli reati; e nel merito l'infondatezza della questione medesima, posto che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione non ha inteso sancire l'assoluta indefettibilità e irrinunciabilità della partecipazione del difensore in ogni processo tant'é che non mancano casi nel nostro ordinamento nei quali é assicurata solo la possibilità e non l'obbligo di tutelare le proprie ragioni con l'assistenza di un difensore.  

Considerato in diritto 

Con sentenza n. 121 del 1970, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 1970, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1238 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, che attribuisce potere giurisdizionale penale al comandante di porto, capo del circondario e dei successivi artt. 1242, 1243, 1246 e 1247 dello stesso codice che hanno come presupposto l'attribuzione di tale potere e ne disciplinano l'esercizio ritenendoli in contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione che enunciano i principi della subordinazione del giudice soltanto alla legge e della indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.

Venuta meno, per effetto della citata sentenza, la competenza giurisdizionale in materia penale dei comandanti di porto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal comandante del porto di Pesaro nell'esercizio di tale giurisdizione deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125, comma primo, del codice di procedura penale sollevata dal comandante del porto di Pesaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 6 novembre 1970.