Ordinanza n. 145 del 1970
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ORDINANZA N. 145

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 29 aprile 1969 dal tribunale di Crotone nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Fraia Natale e di Campana Alessandro, iscritte ai nn. 243 e 244 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969;

2) ordinanza emessa il 18 luglio 1969 dal comandante del porto di Pesaro nel procedimento penale a carico di Baronciani Paolo ed altri, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;

3) ordinanze emesse l'11 ottobre 1969 dalla Corte suprema di cassazione - sezioni unite penali - nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Urbinati Enrico e di Trofa Arturo, iscritte ai nn. 55 e 56 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970 e n. 82 del 1 aprile 1970;

4) ordinanza emessa il 13 novembre 1969 dalla Corte suprema di cassazione - sezione terza penale - nel procedimento penale a carico di Ricca Giuseppe, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con le prime due ordinanze - di identico contenuto - emesse dal tribunale di Crotone é stata proposta la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 1238 del codice della navigazione, che attribuisce potere giurisdizionale penale al comandante di porto, capo del circondario, in riferimento agli artt. 25 e 102 della Costituzione;

che con la terza ordinanza, emessa dal comandante di porto di Pesaro, l'eccezione di incostituzionalità, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, é stata formulata nei confronti del solo comma secondo del citato art. 1238. e limitatamente alla parte in cui esclude, nel giudizio avanti al comandante di porto, l'assistenza del pubblico ministero;

che, infine, con le ultime tre ordinanze - di identico contenuto - della Corte di cassazione la denuncia di incostituzionalità oltre che al ripetuto art. 1238 é stata estesa alle successive norme dello stesso codice (artt. 1240,1242, 1243, 1245 e 1247), che disciplinano l'esercizio del potere giurisdizionale del comandante di porto, in riferimento però agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione;

che tutte le ordinanze in epigrafe propongono quindi questioni attinenti alla giurisdizione penale dei comandanti di porto ed i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che innanzi a questa Corte nessuna delle parti si é costituita.

Considerato che tutte le disposizioni denunciate sono state già esaminate dalla Corte in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione nei giudizi decisi con la sentenza n. 121 del 24 giugno 1970;

che con tale sentenza é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione;

che la dichiarazione di incostituzionalità non é stata estesa agli artt. 1240 e 1245 poiché le disposizioni in essi contenute si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione ed essendo venuta meno la competenza giurisdizionale penale dei comandanti di porto le anzidette disposizioni non sono più applicabili a tale giurisdizione.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, proposte con le ordinanze indicate in epigrafe, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 121 del 24 giugno 1970.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1970.