SENTENZA N. 128
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori Giudici:
Prof.
Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof.
Michele FRAGALI
Prof.
Costantino MORTATI
Prof.
Giuseppe CHIARELLI
Dott.
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof.
Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott.
Luigi OGGIONI
Dott.
Angelo DE MARCO
AVV.
Ercole ROCCHETTI
Prof.
Enzo CAPALOZZA
Prof.
Vezio CRISAFULLI
Dott.
Nicola REALE
Prof.
Paolo ROSSI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, ultimo comma, del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1968 dal tribunale di
Milano nel procedimento di separazione personale dei coniugi Russo Lucia e
Zambo Pasquale, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 275 del 26 ottobre 1968.
Udito
nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati.
Ritenuto
in fatto
Nel corso
della causa di separazione personale promossa avanti il tribunale di Milano da
Russo Lucia contro Zambo Pasquale, l'attrice ha chiesto, tra l'altro, di essere
autorizzata ad omettere di usare il cognome del marito, ed il collegio,
ravvisando il possibile fondamento normativo della domanda nell'art. 156,
ultimo comma, del codice civile, per il quale, con la sentenza di separazione
personale per colpa della moglie, può esserle vietato l'uso del cognome del
marito, si é proposta, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale di
tale disposizione in riferimento all'art. 29 della Costituzione.
Nell'ordinanza
di rimessione, pronunciata il 14 febbraio 1968, il tribunale osserva che i
lavori preparatori dimostrano come l'art. 156, ultimo comma, del codice civile,
non possa venir inteso nel senso di accordare tutela alla pretesa della moglie
di non usare il cognome del marito in caso di indegnità di lui, parallelamente
alla tutela esplicitamente accordata al marito mediante l'inibizione alla
moglie dell'uso del cognome stesso, e che l'art. 144 del codice civile, nel
prevedere che la moglie assuma il cognome del marito, sancisce a carico di lei
un obbligo e non una semplice facoltà.
Donde la
conseguenza che, tutelando l'art. 156, ultimo comma, del codice civile,
l'interesse del marito ad evitare il pregiudizio che, in particolari
circostanze, può venire alla sua onorabilità dal fatto che la moglie porti il
cognome di lui, e non anche il correlativo interesse della moglie a che la
propria onorabilità non riceva pregiudizio dall'uso del cognome del marito, si
palesa non manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta
con riferimento all'articolo 29 della Costituzione, nella parte in cui
stabilisce l'eguaglianza dei coniugi.
L'ordinanza
é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 26 ottobre 1968, ma nessuno si é costituito nel giudizio
avanti la Corte costituzionale.
Considerato
in diritto
La
questione sollevata dal tribunale di Milano relativa alla legittimità
costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 156 del codice civile per violazione
del secondo comma dell'art. 29 della Costituzione, in quanto esso prevede che
dalla separazione personale dei coniugi, ove venga disposta per colpa della
moglie, possa farsi discendere anche il divieto per costei di usare del cognome
del marito, ma non regola il caso inverso di richiesta della moglie, in seguito
a separazione avvenuta per colpa dell'altro coniuge, di essere autorizzata a
non assumere il cognome di lui, appare fondata.
Infatti la
diversità del trattamento nei due casi, che pur presentano caratteri simili, si
pone in palese contrasto con il principio regolatore del rapporto matrimoniale
che sanziona l'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi, suscettibile di
venire limitata per opera della legge solo quando si tratti di salvaguardare
esigenze attinenti all'unità della famiglia. Esigenze che nella specie,
riferentesi alla situazione di separazione personale, non ricorrono, come
risulta del resto, a tacere ogni altra considerazione, dalla stessa
disposizione impugnata.
Non
potrebbe opporsi, a giustificazione della unilateralità della disposizione in
esame, che solo pel marito sorga l'interesse ad esigere l'inibizione dell'uso
del proprio cognome da parte della moglie che se ne renda indegna, mentre nei
riguardi di costei non sia da riconoscere un analogo interesse, nella
considerazione che l'uso del cognome maritale corrisponde solo ad un diritto
della medesima e non già ad un dovere giuridicamente vincolante. A contestare
l'esattezza di tale opinione si deve tener presente la dizione dell'art. 144
del codice civile da cui si argomenta che (salvo espressa disposizione
legislativa contraria) l'assunzione da parte della moglie del cognome del
marito é intesa quale parte integrante di un insieme di obblighi ad essa
imposti, tutti collegati alla posizione di capo della famiglia attribuita allo
stesso, tutti intesi a raccogliere intorno a lui l'unità familiare, e che
formano il contenuto della potestà maritale di cui egli é investito.
Una
conferma può trarsi dall'art. 149, ultimo comma, del codice civile, secondo cui
la moglie durante lo stato vedovile conserva il cognome del marito:
disposizione che, come risulta dai lavori preparatori, é stata promossa dalla
considerazione che anche dopo la morte del marito la vedova continua a far
parte della famiglia di lui, sicché é naturale che continui a portarne il
cognome.
Non sono
da prendere in considerazione, perché non pertinenti alla soluzione della
questione, i dubbi da qualcuno sollevati circa la compatibilità con l'art. 29
della Costituzione di tale preminenza conferita al marito. É certo che, una
volta questa sia affermata, l'assunzione, da parte della moglie, o solo o anche
del nome di lui in aggiunta al proprio (come elemento costitutivo essenziale
della denominazione personale e della sua qualità di coniugata) si ricollega
necessariamente, nell'intento del legislatore, a quella preminenza, quale
manifestazione dell'unità familiare che, come si é detto, si é voluta
accentrare intorno al capo.
Neppure é
il caso di esaminare se l'obbligo ora affermato trovi applicazione in ogni
caso, quale che sia l'indole dei rapporti per cui ricorre l'impiego del nome, o
se invece si renda possibile discriminare, e non richiedersene l'osservanza per
alcuni di essi, poiché, anche a volere accogliere una tale soluzione
restrittiva, rimane in piedi l'interesse della moglie a richiedere
l'autorizzazione rivolta a sottrarsi all'obbligo limitatamente ai rapporti per
i quali debba ricorrere.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 156, quinto comma, del codice civile,
nella parte in cui esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del
marito, in regime di separazione per colpa di quest'ultimo, nel caso che da
quell'uso possa derivarle un pregiudizio.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
- Francesco PAOLO BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI -
Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE -
Paolo ROSSI
Depositata
in cancelleria il 13 luglio 1970.