SENTENZA N. 98
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 15, comma primo, n. 2, 18, comma secondo, e 29,
commi primo e secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, contenente la legge sul
gratuito patrocinio, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1969 dalla
commissione per il gratuito patrocinio presso il tribunale di Milano sulla
domanda di Chiesa Margherita, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969.
Udito nell'udienza pubblica del 5
maggio 1970 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 18 gennaio 1969,
emessa nel corso dell'esame di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio
per promuovere una causa in materia di ripartizione di oneri condominiali
proposta da tale Margherita Chiesa, la commissione per il gratuito patrocinio
presso il tribunale di Milano ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale
degli artt. 15, comma primo, n. 2, 18, comma secondo, e 29, comma primo e
secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, in riferimento agli artt. 3 e 24,
comma primo e secondo, della Costituzione.
Dopo avere premesso che deve essere
ritenuta organo giurisdizionale, come tale legittimato a promuovere giudizio
incidentale di legittimità costituzionale, la commissione, in sostanza, così
motiva la non manifesta infondatezza della questione sollevata:
In base alle norme citate,
l'ammissione al gratuito patrocinio é subordinata all'esame delle
"probabilità dell'esito favorevole della causa od affare" (art. 15) e
la nomina del difensore é rimessa alla commissione (art. 29).
Queste disposizioni, ponendo delle
gravi limitazioni al diritto di azione (previo accertamento del cosidetto fumus boni juris) ed a quello di difesa
(nomina d'ufficio dell'avvocato) vengono, quindi, a violare il principio di
uguaglianza sancito dall'art. 3 e quelli di libertà di azione e di diritto alla
difesa sanciti dall'art. 24 della Costituzione.
Dopo gli adempimenti di legge, il
giudizio così promosso viene oggi alla cognizione della Corte.
Considerato in diritto
In via pregiudiziale occorre
accertare se le commissioni per il gratuito patrocinio siano autorità
giurisdizionali e, quindi, legittimate a proporre questioni incidentali di
costituzionalità, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La commissione presso il tribunale
di Milano, come premessa all'ordinanza di rinvio, afferma di ritenersi autorità
giurisdizionale, in base alle seguenti testuali considerazioni: "Infatti,
il procedimento dinanzi alle commissioni per il gratuito patrocinio,
indipendentemente da una più specifica qualificazione, presenta tutti i
caratteri distintivi dell'attività giurisdizionale: un giudice super partes e precostituito (art. 5 del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282) la garanzia del contraddittorio (art. 20, cit.
R.D.) la possibilità di riesame delle decisioni rese in prima istanza (art. 22)
da parte di un'autorità non gerarchicamente superiore".
Nessuno di questi argomenti é,
peraltro, univoco e conclusivo:
a) anche organi amministrativi
possono essere costituiti a somiglianza di quelli giurisdizionali, ma non per
questo assumono tale carattere, in quanto, pur se si pongono super partes,
hanno soltanto il compito di accertamenti di fatto e di apprezzamenti di
opportunità o di convenienza, sempre revocabili e riesaminabili, senza
l'efficacia preclusiva di riesame che caratterizza il giudicato;
b) il contraddittorio é regola
generale che deve essere osservata anche in materia amministrativa per il
ricorso gerarchico (art. 5 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.
383);
c) anche in materia amministrativa é
ammesso il ricorso ad altro organo, che non abbia supremazia gerarchica
(cosiddetto ricorso gerarchico improprio).
Argomenti univoci e conclusivi per
escludere la natura giurisdizionale sono, invece, i seguenti:
a) la revocabilità in qualsiasi
stadio della causa a domanda dell'intendenza di finanza (art. 21 del R.D. n.
3282 del 1923) e comunque in corso di causa, a domanda della parte contraria a
quella ammessa al gratuito patrocinio, degli avvocati e procuratori deputati al
patrocinio, dei collegi, del consiglio dell'ordine o di disciplina ed anche del
pubblico ministero, nonché, per quanto riguarda il Consiglio di Stato o il
Tribunale superiore delle acque pubbliche, a domanda dei presidenti dei
relativi collegi (art. 34, cit. R.D.);
b) la non impugnabilità dei
provvedimenti delle commissioni presso le Corti di appello ed il Consiglio di
Stato;
c) la conseguente inammissibilità
del ricorso in Cassazione.
Ne consegue che, in conformità con
la prevalente opinione della dottrina e della giurisprudenza, deve essere
negato il carattere giurisdizionale delle commissioni per il gratuito
patrocinio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma primo, n. 2, 18, comma
secondo, 29, comma primo e secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282:
"Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio", sollevata
con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16
giugno 1970.