Sentenza n. 98 del 1970
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SENTENZA N. 98

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZI'

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma primo, n. 2, 18, comma secondo, e 29, commi primo e secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, contenente la legge sul gratuito patrocinio, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1969 dalla commissione per il gratuito patrocinio presso il tribunale di Milano sulla domanda di Chiesa Margherita, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969.

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1970 il Giudice relatore Angelo De Marco.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza 18 gennaio 1969, emessa nel corso dell'esame di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio per promuovere una causa in materia di ripartizione di oneri condominiali proposta da tale Margherita Chiesa, la commissione per il gratuito patrocinio presso il tribunale di Milano ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma primo, n. 2, 18, comma secondo, e 29, comma primo e secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo e secondo, della Costituzione.

Dopo avere premesso che deve essere ritenuta organo giurisdizionale, come tale legittimato a promuovere giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la commissione, in sostanza, così motiva la non manifesta infondatezza della questione sollevata:

In base alle norme citate, l'ammissione al gratuito patrocinio é subordinata all'esame delle "probabilità dell'esito favorevole della causa od affare" (art. 15) e la nomina del difensore é rimessa alla commissione (art. 29).

Queste disposizioni, ponendo delle gravi limitazioni al diritto di azione (previo accertamento del cosidetto fumus boni juris) ed a quello di difesa (nomina d'ufficio dell'avvocato) vengono, quindi, a violare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 e quelli di libertà di azione e di diritto alla difesa sanciti dall'art. 24 della Costituzione.

Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio così promosso viene oggi alla cognizione della Corte.

 

Considerato in diritto

 

In via pregiudiziale occorre accertare se le commissioni per il gratuito patrocinio siano autorità giurisdizionali e, quindi, legittimate a proporre questioni incidentali di costituzionalità, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La commissione presso il tribunale di Milano, come premessa all'ordinanza di rinvio, afferma di ritenersi autorità giurisdizionale, in base alle seguenti testuali considerazioni: "Infatti, il procedimento dinanzi alle commissioni per il gratuito patrocinio, indipendentemente da una più specifica qualificazione, presenta tutti i caratteri distintivi dell'attività giurisdizionale: un giudice super partes e precostituito (art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282) la garanzia del contraddittorio (art. 20, cit. R.D.) la possibilità di riesame delle decisioni rese in prima istanza (art. 22) da parte di un'autorità non gerarchicamente superiore".

Nessuno di questi argomenti é, peraltro, univoco e conclusivo:

a) anche organi amministrativi possono essere costituiti a somiglianza di quelli giurisdizionali, ma non per questo assumono tale carattere, in quanto, pur se si pongono super partes, hanno soltanto il compito di accertamenti di fatto e di apprezzamenti di opportunità o di convenienza, sempre revocabili e riesaminabili, senza l'efficacia preclusiva di riesame che caratterizza il giudicato;

b) il contraddittorio é regola generale che deve essere osservata anche in materia amministrativa per il ricorso gerarchico (art. 5 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383);

c) anche in materia amministrativa é ammesso il ricorso ad altro organo, che non abbia supremazia gerarchica (cosiddetto ricorso gerarchico improprio).

Argomenti univoci e conclusivi per escludere la natura giurisdizionale sono, invece, i seguenti:

a) la revocabilità in qualsiasi stadio della causa a domanda dell'intendenza di finanza (art. 21 del R.D. n. 3282 del 1923) e comunque in corso di causa, a domanda della parte contraria a quella ammessa al gratuito patrocinio, degli avvocati e procuratori deputati al patrocinio, dei collegi, del consiglio dell'ordine o di disciplina ed anche del pubblico ministero, nonché, per quanto riguarda il Consiglio di Stato o il Tribunale superiore delle acque pubbliche, a domanda dei presidenti dei relativi collegi (art. 34, cit. R.D.);

b) la non impugnabilità dei provvedimenti delle commissioni presso le Corti di appello ed il Consiglio di Stato;

c) la conseguente inammissibilità del ricorso in Cassazione.

Ne consegue che, in conformità con la prevalente opinione della dottrina e della giurisprudenza, deve essere negato il carattere giurisdizionale delle commissioni per il gratuito patrocinio.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma primo, n. 2, 18, comma secondo, 29, comma primo e secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282: "Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio", sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

 

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1970.