SENTENZA N. 95
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 205 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il
30 ottobre 1968 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra
l'esattoria delle imposte di Modena e Zunarelli Egidio, iscritta al n. 1 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52 del 26 febbraio 1969.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5
maggio 1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 30 ottobre
1968 il pretore di Modena ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 205 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con
decreto 29 gennaio 1958, n. 645, per pretesa violazione degli artt. 24, primo e
secondo comma, 25, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
Il pretore osserva in sostanza che
la norma impugnata attribuisce all'esattore, organo amministrativo, il potere
di surrogarsi al creditore procedente in sede di esecuzione immobiliare avanti
al giudice competente, mediante una semplice dichiarazione rivolta al giudice
stesso e notificata al debitore ed al creditore. Ove quest'ultimo o il debitore
stesso non provveda entro dieci giorni dalla notifica a pagare il debito di
imposta, l'esattore resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già
iniziati e li continua davanti al pretore con il procedimento speciale previsto
dal detto testo unico.
Con ciò, osserva il giudice a quo,
si attribuirebbe all'esattore il potere discrezionale di imporre al creditore
procedente col rito normale il diverso procedimento esecutivo esattoriale, con
relativo spostamento della competenza al pretore, salvo il pagamento per debito
d'imposta, senza alcun intervento da parte dell'organo giurisdizionale
legittimamente investito del procedimento esecutivo.
Questa situazione comporterebbe per
il creditore, da un lato, ove egli paghi il debito d'imposta, il rischio di non
recuperare poi il proprio avere nel procedimento esecutivo ordinario e,
dall'altro, ove si instauri il procedimento speciale, il pericolo di vedere
devoluto allo Stato l'immobile pignorato, nel caso di esito negativo
dell'incanto, ai sensi dell'art. 238 del citato T.U., e di perdere quindi
definitivamente la possibilità di realizzare il proprio credito. In tal modo si
negherebbe al creditore procedente ogni mezzo efficace di tutela dei propri
diritti, in violazione delle garanzie difensive sancite dall'art. 24 della
Costituzione.
La norma impugnata violerebbe
inoltre sia l'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto attribuirebbe
all'esattore il potere discrezionale di distogliere le parti dal giudice
naturale precostituito a norma dell'art. 16, secondo comma, del codice di procedura
civile, senza peraltro apprestare nel procedimento speciale convenienti rimedi
a tutela dei diritti dei creditori, sia l'art. 3, primo comma, della
Costituzione, in quanto l'autotutela della pubblica amministrazione realizzata
dalla norma impugnata, con la lamentata esclusione di adeguate cautele a favore
degli altri creditori andrebbero ben oltre la posizione di preminenza
ammissibile in favore dello Stato per la diversa situazione soggettiva in cui
si trova rispetto agli altri creditori procedenti.
L'Avvocatura dello Stato,
intervenuta ritualmente in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio
dei ministri, ha contestato la fondatezza delle questioni come sopra sollevate.
Anzitutto, invero, la norma
impugnata non violerebbe la garanzia della tutela giurisdizionale o della
difesa degli altri creditori del contribuente, avendo la giurisprudenza della
Corte già escluso la violazione delle suddette garanzie per effetto della
speciale disciplina della procedura esecutiva fiscale, attesa la sua natura
amministrativa e la funzione di pubblico interesse cui corrisponde. E d'altra
parte, la natura concorsuale della procedura stessa, i poteri di direzione e di
controllo pur sempre attribuiti al pretore, e l'assoggettabilità degli atti
dell'esattore ai comuni rimedi contro gli atti degli organi amministrativi,
rafforzerebbero tale conclusione nel caso in esame.
Infondata apparirebbe poi la pretesa
violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione sempre in conformità
della giurisprudenza della Corte, che con riferimento al caso dell'esecuzione
individuale privilegiata da parte dell'esattore nel corso del fallimento del
contribuente, ha escluso trattarsi di uno spostamento di competenza dal giudice
fallimentare al pretore, ed ha negato quindi la violazione della garanzia del
giudice naturale, riconoscendo anche che, in sostanza, l'esattore non
percepirebbe nulla in più di quanto avrebbe conseguito se non avesse usufruito
della procedura individuale.
Infine, la norma impugnata non
sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza, giustificandosi la speciale
protezione del credito tributario per la particolarità del rapporto, inteso a
tutelare il preminente interesse finanziario dello Stato.
Considerato in diritto
1. - Con la suindicata ordinanza di
rimessione, la questione di costituzionalità dell'art. 205 del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette viene sollevata sotto triplice profilo.
Si assume che la surroga
dell'esattore in procedimenti esecutivi immobiliari già iniziati da altri, avrebbe
come conseguenza lo spostamento in ogni caso e la concentrazione degli atti da
compiere, nell'ambito esclusivo dell'ufficio pretorile, a norma degli artt. 200
e seguenti del predetto testo unico: ciò con l'effetto di distogliere le parti
interessate dal giudice naturale, garantito dall'art. 25 prima parte della
Costituzione.
Si assume, in secondo luogo, con
riferimento all'art. 24 della Costituzione, che la surroga dell'esattore al
creditore procedente costringerebbe questi a sottostare coattivamente, senza
possibilità di contrapporre utili difese, all'iniziativa dell'esattore, con
l'effetto di vedere neutralizzato il soddisfacimento dei propri diritti di
credito.
Infine, si assume che il trattamento
di favore riservato all'esattore, risolventesi in una forma di autotutela,
condurrebbe a porre i cittadini in genere, in condizioni di inferiorità, perché
privati della garanzia loro derivante dall'espletamento dell'ordinario
procedimento concorsuale, con violazione dell'art. 3 della Costituzione.
La questione, in tutti gli aspetti
sotto cui é presentata, non é da ritenersi fondata.
2. - L'esecuzione cosiddetta
esattoriale é già stata più volte espressamente considerata da questa Corte (sentenze n. 87 del
1962; n. 83
del 1966; n.
115 del 1967) come un procedimento particolare, che si conforma, sia pure
accentuandolo, al principio della esecutorietà degli atti amministrativi: e
l'intervento direzionale del giudice pretorile ne significa e garantisce la
giurisdizionalità.
L'art. 205 in esame ripete,
perfezionandola, la formula adottata fin dal precedente testo unico n. 1401
(art. 65) e si pone dietro la scia di principi basilari, ai quali é estraneo il
dubbio di una arbitraria sottrazione di competenza alla ordinaria sede
concorsuale.
In particolare, la precitata sentenza n. 115 del
1967 ha fatto applicazione di quei principi nel caso di rapporti tra
esecuzione esattoriale e procedura concorsuale fallimentare (art. 206 t.u.).
Va, conseguentemente, esclusa la non
corrispondenza della norma in esame al principio che garantisce il rispetto del
giudice naturale, inteso, secondo comune interpretazione, quale giudice
precostituito per legge; ciò in quanto, nel caso, l'intervento e la sede
dell'organo giurisdizionale risultano istituiti dalla legge in base a criteri
generali fissati in anticipo e non già "a posteriori", in vista di
singole controversie.
3. - Quanto é detto al numero
precedente, vale anche come premessa per escludere che l'art. 205 in esame
contrasti con l'art. 24 della Costituzione.
Questa Corte, con la seconda delle
citate sentenze (la n. 83 del 1966)
ha già esaminato a fondo il problema della compatibilità dell'esecuzione
esattoriale immobiliare con i diritti di azione e di difesa garantiti
costituzionalmente, concludendo che questa garanzia debba riconoscersi
operante, ove la si inquadri nel sistema della legge speciale, volto a tutelare
il preminente interesse della pubblica finanza mediante strumenti (atti
amministrativi) dei quali é sempre ammissibile contestare la legittimità ai
sensi dell'art. 113 della Costituzione.
Non sussistono né vengono qui
prospettati validi motivi che possano sorreggere diversa decisione.
L'ordinanza di rinvio dà, bensì,
rilievo al fatto che, secondo l'art. 205 in questione, il creditore procedente
o il debitore vengono ad essere sottoposti alla rigorosa alternativa di pagare
subito all'esattore l'importo del suo credito, ovvero di sottostare alla surroga.
Tuttavia, siffatta situazione, a
parte quanto si é detto, in generale, circa la razionalità del sistema, non
impone ma lascia al creditore procedente o al debitore, la scelta volontaria
tra le due soluzioni, secondo i propri calcoli di convenienza.
Qualora, a seguito del mancato
soddisfacimento, l'esattore eserciti il diritto di surroga, proseguendo negli
atti esecutivi già iniziati, perverrà ad ottenere il pagamento della somma a
condizione che "nell'esecuzione non siano intervenuti altri creditori aventi
diritto di prelazione prevalente o concorrente" (artt. 205 e 239 t.u.). Il
diritto di intervento e di partecipazione di tutti i creditori del contribuente
nella procedura davanti al pretore per concorrere alla distribuzione del
prezzo, basta per escludere che il sistema ponga l'esattore in tale condizione
di arbitraria supremazia da compromettere la difesa di privati interessi.
Inoltre, la eventualità, quando il
terzo incanto abbia avuto esito negativo, che l'immobile sia devoluto di
diritto allo Stato per la minor somma tra il prezzo base e l'ammontare della
imposta (art. 238 t.u.) non é tale da compromettere irrazionalmente la tutela
dei diritti del creditore istante, come, invece, prospetta l'ordinanza di
rinvio.
La norma predetta, al pari delle altre
del sistema, risponde alla immanente finalità di ovviare al pericolo di lunghe
dilazioni nella riscossione delle imposte, che deriverebbe dalla applicazione
della legge ordinaria (art. 591 c.p.c.) con la possibilità di moltiplicazione
degli incanti, a prezzo base estremamente ridotto, a tutto vantaggio
dell'eventuale acquirente più che dei singoli creditori.
4. - Infine, nemmeno é fondata la
questione, prospettata in relazione all'osservanza del principio di eguaglianza
di cui all'art. 3 della Costituzione. Questo principio, invero, é applicabile
quando vi sia omogeneità di situazioni da regolare legislativamente in modo
unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivanti da
basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari: come nel
caso in esame, caratterizzato dalla finalità di natura pubblicistica di
agevolare la sollecita riscossione dei tributi erariali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 205 del testo unico delle leggi sulle
imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n.
645) sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe dal pretore di Modena in
riferimento agli artt. 24, 25 prima parte, e 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella seGiuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
de della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
Depositata in cancelleria il 16
giugno 1970.