SENTENZA N. 94
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 2221 del codice civile e dell'art. 1 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), " con tutte le norme di legge che ne
derivano", promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1968 dal pretore di
Roma nel procedimento penale a carico di Segantini Franca, iscritta al n. 80
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5
maggio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Il tribunale di Roma, con sentenza
30 giugno 1967, dichiarava il fallimento di Franca Segantini, esercente un
negozio di generi alimentari. A suo carico veniva successivamente promosso
procedimento penale per bancarotta semplice, per omessa tenuta dei libri e
delle prescritte scritture contabili.
In sede di dibattimento la difesa
dell'imputata sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt.
2221 del codice civile e 1 della legge fallimentare, "con tutte le norme
di legge che ne derivano ", in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Il pretore di Roma, con ordinanza 27
giugno 1968, rimetteva la questione alla Corte.
Il pretore ha ritenuto la questione
non manifestamente infondata, osservando che le norme impugnate comportano una
discriminazione in base al censo tra l'imprenditore commerciante e il non
commerciante, mentre altra disparità di trattamento é operata tra gli stessi
commercianti, poiché non é ammesso il fallimento del piccolo imprenditore. La
distinzione tra piccolo e grande imprenditore é inoltre lasciata all'arbitrio
della amministrazione finanziaria, la quale, accertando un reddito inferiore al
minimo imponibile, può dare o no ingresso alla procedura fallimentare, mentre
una ulteriore discriminazione in base al censo é subordinatamente operata a
seconda che il capitale investito nella impresa sia superiore o inferiore alle
900.000 lire.
La ordinanza era ritualmente
notificata, comunicata e pubblicata.
É intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, con atto 10 gennaio 1969, nel quale si osserva che il problema
prospettato é di politica legislativa e non di legittimità costituzionale e si
chiede che la questione sia dichiarata infondata.
Le medesime conclusioni sono state
confermate, dalla difesa del Presidente del Consiglio, nella discussione orale.
Considerato in diritto
La questione non é fondata.
Nell'assoggettare alle procedure del
fallimento gli imprenditori commerciali, e non la generalità dei cittadini, la
legge ha avuto riguardo alla natura dell'attività da essi esercitata, e non,
come si assume nell'ordinanza, al loro censo.
Non vi é pertanto violazione
dell'art. 3 della Costituzione, giacché lo svolgere attività commerciale
organizzata ad impresa costituisce una situazione obbiettivamente diversa da
quella di chi svolge un'attività di diverso tipo, e non é irrazionale l'aver
limitato alla prima la disciplina concorsuale, né sono arbitrari i motivi di
tale limitazione, anche se de iure condendo può discutersi sull'opportunità di
una diversa determinazione del campo di applicazione di quella disciplina.
Le stesse ragioni valgono circa
l'esenzione del piccolo imprenditore dal fallimento. Anche nel configurare
questa discriminazione nell'ambito della categoria dei commercianti, la legge
ha tenuto presente una diversità obbiettiva di situazioni, in relazione alle
dimensioni dell'impresa, diversamente valutando l'interesse pubblico ad
applicare la legislazione fallimentare al loro stato di insolvenza.
Come questa Corte ha già avuto
occasione di rilevare (sent. n. 43 del 1970), la esclusione dal fallimento del
piccolo imprenditore e dell'insolvente civile si basa su una valutazione di
politica economico - sociale e di opportunità giuridica, che non può essere
ripetuta in questa sede.
Non é, comunque, esatto che le norme
impugnate abbiano posto in essere una discriminazione tra i cittadini in base
al censo e alla condizione sociale. I limiti di applicabilità delle procedure
fallimentari sono stabiliti non in relazione alla diversità delle condizioni
economiche e patrimoniali dei cittadini, ma in relazione, come si é detto, alla
natura dell'attività da essi svolta e alla sua organizzazione imprenditoriale,
nonché in relazione all'entità dell'impresa, desunta dalla misura del reddito
obbiettivamente accertato e, subordinatamente, del capitale investito, anche in
considerazione delle diverse ripercussioni che può avere il dissesto
nell'economia generale. Né il riferimento al reddito accertato ai fini
dell'imposta di ricchezza mobile assoggetta ad arbitri dell'Amministrazione
l'applicabilità della procedura fallimentare, perché trattasi di accertamento
compiuto a fini tributari e non in funzione di tale assoggettabilità, e in ogni
caso non rimesso all'arbitrio della Pubblica Amministrazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2221 del codice civile e 1 del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)
"con tutte le norme di legge che ne derivano", sollevata con
l'ordinanza in epigrafe indicata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16 giugno
1970.