ORDINANZA N. 93
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 30
ottobre 1969 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di
Massarini Pietro, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 21
maggio 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
Ritenuto che l'ordinanza del pretore
di Genova solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773), nella parte in cui prevede l'arresto in flagranza per il reato
di cui all'art. 85 dello stesso testo unico, in riferimento agli artt. 13,
secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;
Considerato che, con sentenza n. 39
dell'11 marzo 1970. questa Corte ha dichiarato la illegittimità dell'art.
220 ridetto, perché prevede l'obbligo dell'arresto ad opera della polizia
giudiziaria per il reato di cui all'art. 85, che é punibile solo con l'ammenda,
sicché la parte dell'art. 220 che si richiama all'art. 85 ha cessato di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 25 marzo 1970;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e
29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza
indicata in epigrafe, dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui si richiama all'art. 85
dello stesso testo unico.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
- Francesco PAOLO BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI -
Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE -
Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 10
giugno 1970.