ORDINANZA N. 92
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
AVV. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 4 e 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla
composizione delle sezioni specializzate agrarie, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 ottobre
1969 dal tribunale di Bologna - sezione specializzata agraria - nel
procedimento civile vertente tra Tamba Giuseppe e Nanni Adolfo, iscritta al n.
25 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 57 del 4 marzo 1970;
2) ordinanze emesse l'11 novembre
1969 dal tribunale di Terni - sezione specializzata agraria - nei procedimenti
civili vertenti rispettivamente tra Luccioni Mario ed altro e Rampiconi Argino,
tra Chitarrini Ascenza ed altra e Guelfi Bonaventura e tra Angelici Gioberto ed
altro e Di Paolo Carlo, iscritte ai nn. 47, 48 e 49 del registro ordinanze 1970
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del
21 maggio 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati;
Ritenuto che, con ordinanza 20
ottobre 1969, pronunciata nel corso della causa civile vertente tra Tamba
Giuseppe e Nanni Adolfo, la sezione specializzata agraria del tribunale di
Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3,
quarto comma, e 4, primo comma, legge 2 marzo 1963, n. 320, per violazione
degli artt. 104, 105 e 108, della Costituzione;
che con tre ordinanze identiche in
data 11 novembre 1969, pronunciate nel corso delle cause civili vertenti
rispettivamente tra Luccioni Mario ed altro e Rampiconi Argino, tra Chitarrini
Ascenza ed altra e Guelfi Bonaventura e tra Angelici Gioberto ed altro e Di
Paolo Carlo, la sezione specializzata agraria del tribunale di Terni ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 ed 8 della legge
suddetta per violazione dei medesimi articoli della Costituzione;
che nessuno si é costituito nei
relativi giudizi, i quali possono essere riuniti avendo eguale oggetto;
Considerato che, dopo la pronuncia
delle ordinanze di rimessione, con sentenza n. 53 del 25 marzo 1970, questa Corte ha dichiarato
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto
comma, e 4, legge 2 marzo 1963, n. 320, che era stata precedentemente sollevata
anche da altri giudici;
che non sussistono ragioni che
inducano a modificare la precedente decisione;
che gli argomenti in essa svolti
valgono anche per quanto riguarda l'impugnazione degli altri commi dell'art. 3
e dell'art. 8 della legge, che non assume autonomo rilievo rispetto a quella
rivolta nei confronti delle disposizioni già esaminate dalla Corte;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e
29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 ed 8 della legge
2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie,
per violazione degli artt. 104, 105 e 108, della Costituzione, promossa con le
ordinanze 20 ottobre 1969 della sezione specializzata agraria del tribunale di
Bologna ed 11 novembre 1969 della sezione specializzata agraria del tribunale
di Terni.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
- Francesco PAOLO BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI -
Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE -
Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 10
giugno 1970.