ORDINANZA N. 91
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma quinto, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765,
sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, promosso con
ordinanza emessa il 14 luglio 1969 dal tribunale di Genova nel procedimento
civile vertente tra Datteri Abele ed il Ministero della difesa - marina,
iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.
Udito nella camera di consiglio del
21 maggio 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati;
Ritenuto che con ordinanza 14 luglio
1969, pronunciata nel corso della causa civile vertente tra Datteri Abele ed il
Ministero della difesa - marina, il tribunale di Genova ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto
1935, n. 1765, che stabilisce un termine di decadenza per l'esercizio
dell'azione di risarcimento dei danni da parte del lavoratore infortunato, per
violazione degli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione;
che nel giudizio avanti la Corte
costituzionale si sono costituiti il Datteri, col patrocinio degli avvocati
prof. Paolo Barile, Franco Agostini e Claudio Scopsi, i quali hanno concluso
per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, ed
il Ministero della difesa - marina, col patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, il quale ha concluso per la dichiarazione d'infondatezza;
Considerato che dopo la pronuncia
dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 10 del
16 gennaio 1970, questa Corte ha dichiarato infondata la questione stessa,
che era stata precedentemente sollevata anche da altri giudici;
che non sussistono ragioni che
inducano a modificare la precedente decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e
29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art.4, quinto comma, del
R.D.17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni
sul lavoro, per violazione degli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, promossa
con ordinanza 14 luglio 1969 del tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ -
Giovanni BATTISTA BENEDETTI
- Francesco PAOLO BONIFACIO -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI -
Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE -
Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 10 giugno
1970.