Ordinanza n. 91 del 1970
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ORDINANZA N. 91

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quinto, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1969 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Datteri Abele ed il Ministero della difesa - marina, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati;

Ritenuto che con ordinanza 14 luglio 1969, pronunciata nel corso della causa civile vertente tra Datteri Abele ed il Ministero della difesa - marina, il tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, che stabilisce un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni da parte del lavoratore infortunato, per violazione degli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione;

che nel giudizio avanti la Corte costituzionale si sono costituiti il Datteri, col patrocinio degli avvocati prof. Paolo Barile, Franco Agostini e Claudio Scopsi, i quali hanno concluso per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, ed il Ministero della difesa - marina, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la dichiarazione d'infondatezza;

Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 10 del 16 gennaio 1970, questa Corte ha dichiarato infondata la questione stessa, che era stata precedentemente sollevata anche da altri giudici;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.4, quinto comma, del R.D.17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, per violazione degli artt. 3, 35 e 38 della Costituzione, promossa con ordinanza 14 luglio 1969 del tribunale di Genova.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

 

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1970.