SENTENZA N. 87
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del decreto lg. lgt. 9 aprile 1946, n. 212
(assistenza malattia per i lavoratori in agricoltura), promosso con ordinanza
emessa il 12 novembre 1968 dal tribunale di Terni nel procedimento civile
vertente tra Carloni Giulio contro l'INAM, iscritta al n. 276 del registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del
12 febbraio 1969.
Visti gli atti di costituzione di
Carloni Giulio e dell'INAM e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24
marzo 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzl';
uditi gli avvocati Paolo Barile e
Franco Agostini, per Carloni, gli avvocati Michele Giorgianni e Giorgio Foà,
per l'INAM, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento civile
promosso da Carloni Giulio contro l'I.N.A.M., il tribunale di Terni, con
ordinanza del 12 novembre 1968, ha ritenuto non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.Lg.Lgt. 9 aprile 1946,
n. 212, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione: perché
l'assistenza in caso di malattia dei lavoratori alle dipendenze altrui sarebbe
regolata diversamente, a seconda che si tratti di dipendenti da imprese
industriali, per i quali il diritto sussiste per il solo fatto di prestare un
lavoro subordinato - e dei dipendenti da imprese agricole, per i quali la norma
impugnata dispone che il diritto alle prestazioni assistenziali sorge con la
iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949,
e decorre dalla data di validità di tali elenchi. Tra le due categorie di
prestatori d'opera non é dato cogliere una distinzione di condizioni personali
e sociali, per quanto attiene all'assistenza mutualistica in caso di malattia, onde
il trattamento differenziato non sarebbe affatto giustificato. Inoltre non
sarebbe assicurata l'assistenza mutualistica per tutto il periodo di lavoro dei
lavoratori in agricoltura.
Avanti questa Corte si sono
costituiti il Carloni e l'INAM ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Secondo l'Avvocatura generale dello
Stato la prestazione d 'opera in agricoltura presenta la particolarità di
essere, durante l'anno, non solo discontinua, ma anche conseguente ad una
pluralità piuttosto rilevante di rapporti correnti con datori di lavoro
diversi. La difficoltà di individuare tali singoli rapporti ai fini della
costituzione della posizione previdenziale di ciascun lavoratore ha indotto il
legislatore a creare una vera e propria anagrafe di lavoratori agricoli,
mediante la formazione di elenchi nominativi con validità quinquennale, da
aggiornarsi ogni tre mesi (art. 12 R.D. 24 settembre 1940, n. 1949) riflettente
la situazione lavorativa di ciascun iscritto. L'iscrizione in detti elenchi,
non essendo rimessa ad un apprezzamento discrezionale della pubblica
amministrazione, ma conseguente all'accertamento della effettiva occupazione di
ciascun interessato, non attribuisce alcun diritto al lavoratore, ma si risolve
in un atto ricognitivo prima, e dichiarativo poi, del possesso da parte del
prestatore d'opera di specifici requisiti condizionanti il sorgere di
determinati diritti. Il che é confermato dal disposto del quarto comma dello
stesso art. 4, per il quale, malgrado la non iscrizione, l'interessato può
conseguire ugualmente le prestazioni, purché esibisca un certificato
dell'organo preposto alla formazione degli elenchi, attestante il titolo
dell'interessato stesso ad esservi incluso, titolo che, senza alcun dubbio, é
costituito dalla prestazione di lavoro subordinato in agricoltura. Da tutto ciò
consegue che la diversità di regolamentazione tra i lavoratori dell'industria e
quelli dell'agricoltura non attiene al presupposto (prestazione di lavoro
subordinato) del diritto all'assicurazione malattia, ma soltanto
all'accertamento di tale presupposto, accertamento che é diverso nei due casi
per la diversità di situazione. Poiché tale diversità giustifica la disciplina
adottata dal legislatore, non sussisterebbe la violazione del principio di
eguaglianza.
La citata disposizione del quarto
comma dell'art. 4 convince altresì che non vi é neppure violazione dell'art. 38
della Costituzione. La mancata iscrizione negli elenchi non preclude infatti il
diritto a conseguire le prestazioni di malattia, se, anche in mancanza di tale
iscrizione, l'assistenza é dovuta sol che si esibisca l'attestato della
esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Va rilevato infine che la
disciplina dettata dall'art. 4, si risolve in un vantaggio, almeno per le
categorie di lavoratori agricoli classificati eccezionali ed occasionali, per
la modesta attività da essi svolta. Ed invero, qualora al sistema degli elenchi
nominativi si sostituisse il sistema proprio di altri settori, detti lavoratori
potrebbero vedere grandemente scemato il diritto alla assistenza malattia.
Anche secondo la difesa dell'INAM la
questione sarebbe infondata. Nel settore dell'agricoltura, l'attività
lavorativa é caratterizzata - particolarmente in alcune regioni - da notevole
mobilità e saltuarietà, sicché l'accertamento della sussistenza del rapporto di
lavoro al momento della malattia avrebbe presentato difficoltà insormontabili,
ed avrebbe avuto effetti pregiudizievoli per lo stesso prestatore d'opera.
Disponendo l'iscrizione degli aventi diritto negli elenchi dei lavoratori
dell'agricoltura, il legislatore non ha creato una condizione che si aggiunga a
quella del rapporto di lavoro comune a tutti gli altri prestatori d'opera, ma
ha adottato una formalità per l'accertamento della esistenza di tale rapporto.
Anche se la formulazione della norma impugnata può far sorgere qualche
equivoco, deve ritenersi però che gli elenchi costituiscono il mezzo di prova
di quel rapporto dal quale sorge il diritto del lavoratore, tanto che,
indipendentemente dalla iscrizione negli elenchi, l'interessato può sempre
provare il suo diritto all'assistenza previdenziale esibendo una attestazione
del servizio contributi unificati.
Invece, secondo la difesa del
Carloni, sarebbe irragionevole la disparità di trattamento fra lavoratori
dell'industria e lavoratori dell'agricoltura. A termini della norma impugnata,
il diritto alla prestazione previdenziale sarebbe condizionato alla iscrizione
nell'elenco, o quanto meno, alla presentazione del certificato. La iscrizione
avrebbe pertanto carattere di atto amministrativo di accertamento costitutivo e
non semplicemente dichiarativo e sarebbe quindi un requisito attinente alla
esistenza del diritto e non alla modalità della prova. La questione di
costituzionalità prenderebbe inoltre rilievo - sempre secondo la difesa del
Carloni - in relazione ai principi affermati dalla Cassazione che, non é
possibile prescindere dal momento in cui acquistano validità gli elenchi, e che
inoltre nel caso di rilascio di certificato provvisorio, il diritto alle
prestazioni decorre dalla data di tale rilascio. Il certificato, dunque,
avrebbe valore costitutivo, determinando il diritto dal momento in cui viene
rilasciato e non potendo sanare i casi di malattia precedenti al rilascio pur
quando sussista il presupposto del rapporto di lavoro assicurabile ed
assicurato. Questa sola differenza porrebbe in evidenza la sostanziale
discriminazione a danno dei lavoratori agricoli, perché, fra l'altro, in tal
modo restano fuori tutti i casi urgenti di malattia in cui il lavoratore non ha
materialmente il tempo di munirsi del certificato.
La stessa difesa contesta, infine,
l'affermazione di parte avversa che l'attuale disciplina legislativa attui un
trattamento più favorevole per i lavoratori agricoli.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza di rimessione, dopo
aver premesso che per i lavoratori dell'industria il diritto all'assistenza
mutualistica per malattia sorge al momento dell'inizio del rapporto di lavoro,
e per il solo fatto della sussistenza di un vincolo di subordinazione, mentre
per i dipendenti delle imprese agricole l'art. 4 del D.Lg.Lgt. 9 aprile 1946,
n. 212, dispone che lo stesso diritto sorge con la iscrizione negli elenchi
nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e decorre dalla data di validità
degli elenchi medesimi, impugna questa norma per violazione degli artt. 3 e 38
della Costituzione; la impugna sia sotto il riflesso del diverso trattamento
derivante dalla iscrizione negli elenchi anagrafici, sia perché la decorrenza
della assistenza malattia dalla data di validità degli elenchi stessi priva,
per un certo periodo di tempo, il lavoratore della assistenza garantita
dall'art. 38 della Costituzione.
La questione non é fondata.
A differenza di quel che avviene nel
settore industriale, nel quale i rapporti fra datori di lavoro e lavoratori
sono relativamente continui e stabili, l'attività dei lavoratori in agricoltura
é, per lo più, discontinua, legata a pluralità di rapporti con datori di lavoro
diversi, e tale da rendere difficile la costituzione della posizione
assicurativa di ogni singolo lavoratore. Questo particolare stato di cose,
dipendente anche dalle speciali esigenze dell'agricoltura, e dalla stessa
struttura delle aziende, specie in alcune zone del territorio nazionale, ha posto
il problema dell'accertamento della effettiva qualità di lavoratore agricolo,
anche ai fini di evitare possibili frodi. E tale problema il legislatore ha
risolto con la formazione di elenchi di lavoratori agricoli aventi diritto alla
assistenza malattia. Questi elenchi sono compilati per ciascun comune dagli
uffici provinciali dell'ispettorato per i contributi unificati in agricoltura,
sono sottoposti all'esame di commissioni comunali, sono pubblicati negli albi
del comune e periodicamente aggiornati con elenchi suppletivi contenenti le
variazioni e sottoposti a revisione generale ogni cinque anni (artt. 4 e 12 del
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, con le modifiche apportate dall'art. 4 del
D.L. 8 febbraio 1945, n. 75, e dall'art. 4 del D.L. 7 novembre 1947, n. 1308):
il sistema risponde perciò a principi di razionalità.
Dunque, la differente situazione fra
lavoratori dell'industria e lavoratori in agricoltura, sia rispetto alla
organizzazione delle imprese, sia rispetto ai presupposti del diritto alla assistenza
mutualistica, giustifica la diversa disciplina legislativa. Per altro, in un
sistema previdenziale assai vasto quale é quello istituito a favore di tutti i
lavoratori dipendenti, una uniforme regolamentazione, che non tenesse conto di
tali differenze, violerebbe, sotto l'aspetto contrario, il principio di
eguaglianza.
2. - Riconosciuta la legittimità
degli elenchi anagrafici, va osservato che le norme speciali sulla validità di
essi e sull'inizio della assistenza mutualistica sono conseguenza diretta del
sistema e trovano piena giustificazione per il fatto che gli elenchi valgono a
provare la qualità e la quantità del lavoro effettuato ai fini delle
prestazioni dell'assicurazione malattia. Infatti, a tali fini, i lavoratori
agricoli sono distinti in varie categorie (salariati fissi, braccianti,
partecipanti permanenti, abituali, occasionali, od eccezionali, coloni e
mezzadri); e sono considerati braccianti agricoli soltanto quei lavoratori che
dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno (art. 3 del D.Lg.Lgt.
n. 212 del 1946).
L'ordinanza, però, ritiene che
l'art. 4 del D.Lg.Lgt. n. 212 del 1946 violi il principio fissato nell'art. 38
della Costituzione disponendo che il diritto alle prestazioni sorga con la
iscrizione negli elenchi e decorra dalla data di validità degli stessi. Quale
che sia l'espressione usata dalla legge, appare certo che il diritto alle
prestazioni sorge in ogni caso dalla situazione di lavoratore subordinato,
mentre gli elenchi assolvono la funzione specifica di fornire la prova della
sussistenza di tale diritto. Si può aggiungere che il cosiddetto automatismo
dell'assicurazione malattia di tutti i lavoratori, sancito dall'art. 11, terzo
comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, é garantito anche per i lavoratori
in agricoltura, perché, anche per costoro, si prescinde dalla costituzione
della posizione assicurativa e dal pagamento effettivo dei contributi dovuti
dal datore di lavoro. Ma al concetto di automatismo é estraneo il principio che
le prestazioni siano dovute in conseguenza del solo rapporto di lavoro e non
possano essere invece subordinate all'esistenza di altre condizioni, come
quella relativa alla data di validità degli elenchi; data che del resto il
lavoratore può anticipare richiedendo il certificato di cui al quarto comma
della norma impugnata.
3. - Quanto a tale comma, ritiene la
Corte che neppur esso, nella parte in cui dispone che il diritto alle
prestazioni decorre dalla data del certificato, sia viziato di illegittimità
per violazione dell'art. 38 della Costituzione. É certo che il rilascio del
certificato attestante che il lavoratore possiede i requisiti occorrenti per
l'ammissione alle prestazioni di malattia può avvenire immediatamente e -
qualche volta - dopo un certo tempo. Ma é eccezionale il caso che l'insorgere
della malattia coincida con l'inizio del lavoro, sicché l'interessato ha tutto
il tempo per regolarizzare la sua posizione assicurativa. La legge appresta
quindi il mezzo idoneo perché al lavoratore sia assicurata l'assistenza. Ché,
se poi si verificano ritardi nel rilascio del certificato per colpa del
servizio degli uffici dei contributi unificati, oppure per inerzia
dell'interessato, tali ritardi spostano la questione in altro campo e non
possono essere assunti a motivo di illegittimità costituzionale della norma.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del D.Lg.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212
(assistenza malattia ai lavoratori agricoli), sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione dall'ordinanza del tribunale di Terni del 12
novembre 1968.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 10
giugno 1970.