ORDINANZA N. 84
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 26 e 27 dello Statuto della Regione siciliana,
approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, promosso con
ordinanza emessa l'11 marzo 1969 dal giudice istruttore presso il tribunale di
Palermo nel procedimento penale a carico di Barone Antonino ed altri, iscritta
al n. 461 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970;
Udito nella camera di consiglio del
6 maggio 1970 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
Ritenuto che l'ordinanza é stata
regolarmente notificata alle parti private, al pubblico ministero, al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Regione siciliana,
nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che non vi é stata costituzione di
parti innanzi a questa Corte;
che con la indicata ordinanza é
stata sollevata questione di legitimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della
Regione siciliana, contenenti norme sui giudizi penali di competenza dell'Alta
Corte per la Regione siciliana, in relazione alle disposizioni di cui agli
artt. 3, 28, 102 e 134 della Costituzione;
Considerato che questa Corte con la sentenza 15-22 gennaio 1970, n. 6, ha già dichiarato l'illegittimità
costituzionale delle stesse norme;
che, in simili casi secondo la
giurisprudenza costante, la questione sottoposta alla Corte deve essere
dichiarata manifestamente infondata, avendo le norme dichiarate
costituzionalmente illegittime cessato di avere efficacia;
Visti gli artt. 26, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione
siciliana, sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 21 maggio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 3
giugno 1970.