SENTENZA N. 81
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 237 e 238 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 (c.d.
tariffa penale), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1968 dal pretore
di Guastalla sull'istanza di dilazione del pagamento di pena pecuniaria
presentata da Quaranta Giovanni, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio
1969.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22
aprile 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
A seguito di condanna alla pena di
mesi quattro di arresto e lire 30.000 di ammenda per il reato di guida senza il
prescritto tipo di patente, emessa dal pretore di Guastalla, tale Quaranta
Giovanni veniva tradotto in espiazione presso le carceri di Poggioreale, mentre
la cancelleria della competente pretura procedeva ai necessari atti esecutivi
per la riscossione della pena pecuniaria, atti che si concludevano con verbale
di pignoramento negativo.
Accertata ritualmente
l'insolvibilità del condannato ai sensi dell'art. 40 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale, il 16 novembre 1968 veniva emessa
dal pretore ordinanza di conversione della pena dell'ammenda in giorni sei di
arresto, a norma dell'art. 136 del codice penale.
Successivamente il condannato
presentava istanza diretta alla cancelleria della pretura di Guastalla con la
quale chiedeva di essere ammesso alla dilazione del pagamento della pena
pecuniaria.
Il giudice a quo premesso che
l'istituto della predetta dilazione delle pene é disciplinato dagli artt. 237 e
238 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, e constatato che per il conseguimento
della rateizzazione del pagamento da parte della pubblica amministrazione, é
necessaria la presentazione di garanzie immobiliari o la fideiussione di un
garante solvibile, sospendeva l'ordinanza di conversione della pena pecuniaria,
sollevando d'ufficio la questione di legittimità costituzionale delle citate
norme della tariffa penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
In particolare il giudice a quo
rilevava che la disparità di trattamento tra cittadini abbienti e non abbienti
presa in considerazione dal citato art. 237 ai fini della concessione della
rateizzazione del credito erariale, contrastava con il principio costituzionale
d'uguaglianza, osservando altresì che la costituzionalità del principio della
conversione delle pene pecuniarie in pene detentive, riconosciuta dalla Corte
con sentenza n.
29 del 1962, non poteva esplicare rilievo nella nuova fattispecie
prospettata, perché l'ammissione incondizionata del condannato alla dilazione
della pena avrebbe consentito, in caso di inadempimento, l'esecuzione effettiva
della pena mediante ordinanza di conversione.
Si é costituito in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato l'11 febbraio 1969,
chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.
Ha rilevato l'Avvocatura generale dello
Stato che gli impugnati artt. 237 e 238 della tariffa penale prevedono che il
debitore, cui sia stato notificato l'avviso di pagamento, può presentare
istanza per la dilazione o rateizzazione del debito, mentre il cancelliere può
sospendere gli atti di esecuzione civile solo se siano presentate garanzie
immobiliari o fideiussioni di persone solvibili. Il ricorso, inoltrato al
procuratore della Repubblica per il parere, viene trasmesso all'intendente di
finanza che decide in proposito, salvo che l'organo competente a decidere
dissenta dal parere del procuratore della Repubblica, nel qual caso provvede il
Ministero delle finanze con atto definitivo.
Nel merito la difesa dello Stato
premette che secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, a
situazioni oggettivamente diverse deve corrispondere una normativa
differenziata, istituzionalmente spettante al legislatore ordinario, legittima,
purché non esercitata contro il principio della ragionevolezza; e rileva quindi
come sia razionale attribuire alla amministrazione finanziaria il potere di
concedere la dilazione nel pagamento a chi sia in grado di fornire idonee
garanzie e negarla a chi non si trovi in tale condizione, proprio per la
intrinseca diversità delle rispettive situazioni.
Soggiunge infine che se tale
diversificazione di disciplina viene criticamente prospettata per le
conseguenze che ne derivano sul regime della libertà personale, il problema si
risolve in quello già affrontato e superato da questa Corte con la sentenza n.29 del
1962, con la quale é stato sancito il principio della inderogabilità della
pena, e respinta l'eccezione di incostituzionalità sollevata contro l'istituto
della conversione della pena.
Considerato in diritto
La Corte costituzionale é chiamata a
decidere se contrastino o meno con il principio costituzionale d'uguaglianza,
per disparità di trattamento tra cittadini abbienti e non abbienti, gli artt.
237 e 238 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 (c.d. tariffa penale), nella parte
in cui richiedono al condannato di prestare garanzie immobiliari o personali
perché l'amministrazione finanziaria possa concedergli la dilazione del
pagamento della pena pecuniaria.
Occorre preliminarmente esaminare se
la questione sollevata sia ammissibile in riferimento alla circostanza che il
giudice a quo, a seguito della presentazione al cancelliere dell'istanza di
dilazione, non era autorizzato ad emettere alcun provvedimento decisorio, ma un
semplice parere, necessario perché la domanda stessa potesse venire inoltrata
all'amministrazione finanziaria ai fini della decisione di merito.
É noto che la riscossione delle pene
pecuniarie avviene istituzionalmente a cura dell'amministrazione finanziaria
dello Stato, alle cui dipendenze operano, nel settore specifico, le cancellerie
giudiziarie, e che ai sensi delle impugnate norme, modificate dall'art. 5 del
R.D. 22 gennaio 1922, n. 200, compete all'intendenza di finanza accordare la
dilazione al pagamento delle pene suddette qualora concordi nell'avviso
espresso dal procuratore della Repubblica o dal pretore. In caso di dissenso,
invece, l'intendente di finanza deve riferirne al superiore ministero che
provvede in modo definitivo, salva, ovviamente, secondo i principi generali
oggi vigenti, la possibilità di esperire i comuni ricorsi giurisdizionali
avverso il provvedimento ora menzionato.
Da quanto precede risulta che le
norme impugnate esplicano la loro efficacia nell'ambito di un procedimento
meramente amministrativo, al quale l'organo giudiziario preposto all'esecuzione
penale rimane estraneo, eccetto che per l'emanazione di un parere.
Il controllo giurisdizionale della
legittimità del provvedimento emesso appartiene al giudice amministrativo.
Consegue pertanto che il giudice a quo, cui non compete alcun potere
decisionale in applicazione delle norme impugnate, non ha veste per poter
sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale innanzi a questa
Corte: la questione stessa deve essere quindi dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 237 e 238 del R.D. 23 dicembre 1865,
n. 2701 (c.d. tariffa penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Guastalla, con ordinanza 6 dicembre 1968.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
maggio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco
PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 3
giugno 1970.