SENTENZA N. 78
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHT
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale delle seguenti norme in materia di fiammiferi e apparecchi
automatici di accensione:
a) art. 3 del R.D. 11 marzo 1923, n.
560, e artt. 1, 2, 9, 10 e 12 della convenzione annessa;
b) artt. da 2 a 15 del R.D.L. 26
febbraio 1930, n. 105 convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611, e artt. 1,
2, 3, 10 e 12 della convenzione annessa;
c) art. 1 del D.Lg. 17 aprile 1948,
n. 525, e art. 12 della convenzione aggiuntiva;
d) art. 8 del D.L. 11 gennaio 1956,
n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109;
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 novembre
1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la società
Ronson, il Consorzio industrie fiammiferi e la società per azioni Fabbrica
fiammiferi ed affini (SAFFA), iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969;
2) ordinanza emessa il 29 aprile
1969 dal Consiglio di Stato - sez. VI - sul ricorso della società Ronson contro
il Ministero delle finanze ed il Consorzio industrie fiammiferi, iscritta al n.
309 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 243 del 24 settembre 1969.
Visti gli atti di costituzione delle
società Ronson e SAFFA e del Consorzio industrie fiammiferi e l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22
aprile 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi gli avvocati Feliciano
Benvenuti e Antonio Sorrentino, per la Ronson, l'avv. Enrico Guicciardi, per la
SAFFA, gli avvocati Massimo Severo Giannini, Arturo Carlo Jemolo e Giuliano
Mastrogiovanni, per il Consorzio, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Un'ordinanza 14 novembre 1968
del tribunale di Milano, pronunziata in una causa promossa dalla società Ronson
contro il Consorzio industrie fiammiferi (CIF) e la società per azioni Fabbrica
fiammiferi ed affini (SAFFA), ha posto in dubbio che con gli artt. 41 e 43
della Costituzione, siano compatibili:
a) gli artt. 2 a 15 del R.D.L. 26
febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611, in quanto
estendono alla produzione ed alla vendita degli accenditori azionati da
pietrina focaia e di qualsiasi altro oggetto capace di produrre fiammella,
scintille od incandescenza, il monopolio che il R.D. 11 marzo 1923, n. 560,
aveva istituito a favore del Consorzio industria fiammiferi;
b) l'art. 8 del DL. 11 gennaio 1956,
n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, in quanto stabilisce che
rimangono in vigore tutte le disposizioni sopra ricordate in ordine alla
produzione e vendita degli apparecchi di accensione.
La ragione del ventilato sospetto di
illegittimità costituzionale consisterebbe nel fatto che, mentre il monopolio
dei fiammiferi a favore del Consorzio si accompagna ad una imposta di
fabbricazione e ad un dazio doganale e il monopolio opera come il mezzo più
idoneo alla riscossione dei due tributi, l'analoga riserva per gli accenditori
non ha alcuna finalità fiscale, né diretta né indiretta.
Il tribunale spiega che l'imposta di
fabbricazione sugli accenditori é stata abolita con la legge 16 marzo 1956, n.
109, e sostituita con un diritto annuale a carico di tutti i detentori degli
apparecchi, pagato mediante acquisto di marche in vendita presso gli esercizi
autorizzati; e pertanto questo secondo monopolio non assolve più al compito
indiretto di garantire il gettito dell'imposta sui fiammiferi limitando il
numero degli accenditori introdotti sul mercato. É del resto opinabile che gli
accenditori, così come oggi sono prodotti e venduti sul mercato italiano, siano
succedanei ai fiammiferi, in guisa da ritenere che, ad un minore smercio dei
primi, corrisponda un maggior consumo dei secondi.
Il monopolio predetto non riguarda
poi né un servizio pubblico essenziale né una fonte di energia, né infine una
attività di preminente interesse generale; nemmeno implica controllo o
programmazione dell'attività economica privata del settore. A parte che tale
controllo e tale programmazione non potrebbero assolvere a fini sociali, dato
che si riferirebbero a prodotti voluttuari idonei a soddisfare unicamente
esigenze di eleganza e di lusso.
2. - Successivamente, un'ordinanza
29 aprile 1969 del Consiglio di Stato, emessa in un procedimento relativo a
ricorsi proposti dalla Ronson contro il Ministero delle finanze e il Consorzio,
ha prospettato, in relazione agli artt. 3, 41 e 43 della Costituzione,
l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 3 R.D. 11 marzo 1923,
n. 560, e degli artt. 1, ultimo comma, 2, 9, 10 e 18 della convenzione annessa,
dell'art. 1 del D.Lg. 17 aprile 1948, n. 525, e dell'art. 12 della convenzione
annessa, in quanto attribuiscono al Consorzio il monopolio per la fabbricazione
e la vendita dei fiammiferi;
b) degli artt. 2 e 4 R.D.L. 26
febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611, nonché
degli artt. 1, 2 ,3, 10 e 12 della convenzione annessa, in quanto estendono il
monopolio del Consorzio alla produzione, alla vendita e all'importazione degli
accenditori;
c) dell'art. 8 D.L. 11 gennaio 1956,
n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, in quanto dispone che
rimangono in vigore le disposizioni relative al monopolio degli apparecchi di
accensione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto
manifestamente infondata altra questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 R.D. 11 marzo 1923, n. 560, per violazione dei limiti della
delegazione data al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601. Ha affermato
che il decreto del 1923 ha istituito un vero e proprio monopolio esclusivo.
L'art. 4 del D.Lg.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 317, é vero, attribuì al Ministero
delle finanze il potere di consentire l'apertura di nuove fabbriche per
necessità di approvvigionamento e nei casi di nuovi processi di fabbricazione
riconosciuti vantaggiosi dal punto di vista economico - fiscale. Ma, anzitutto,
sorge il dubbio che detta norma sia stata implicitamente abrogata dal D.L. 17
aprile 1948, n. 525; e comunque essa prevede ipotesi legate ad avvenimenti del
tutto eccezionali e forse, con riferimento alla prima ipotesi, meramente
illusori.
Non trova riscontro nella legge
l'assunto che il monopolio sarebbe stato istituito per fini sociali individuati
nell'esistenza di contenere il prezzo dei fiammiferi e di mantenerlo uniforme
in tutto il territorio nazionale; e peraltro l'esistenza di tali fini non é
conciliabile con lo scopo fiscale cui il monopolio vuole assolvere e che tende,
di regola, a percepire una imposta elevata attraverso l'imposizione di un
prezzo pure elevato. Si ha invece un monopolio fiscale indiretto per lo Stato,
ma diretto nei rapporti del Consorzio, soggetto privato; e non può neanche
opinarsi che le norme impugnate realizzino un ordinamento di settore rientrante
nell'ambito dell'art. 41, terzo comma, della Costituzione.
É dubbio inoltre che la fabbricazione
e la vendita dei fiammiferi realizzino una di quelle situazioni obiettive e
soggettive prevedute dall'art. 43 della Costituzione, che legittima un
monopolio di diritto solo in favore dello Stato, di enti pubblici e di comunità
di lavoratori o di utenti, non anche in favore di un consorzio di imprese
private.
Secondo il Consiglio di Stato le
norme di cui si tratta ledono infine la regola di eguaglianza in quanto, per il
tramite del Consorzio, apparirebbe fatta ad un gruppo di imprese, costituenti
un numero chiuso, un ingiustificato privilegio. Quanto al monopolio degli
accenditori, ritenuti dal legislatore succedanei dei fiammiferi, valgono per il
giudice a quo le stesse considerazioni esposte per il monopolio dei fiammiferi;
e inoltre vale il fatto che, istituito il diritto speciale a carico del
detentore degli accenditori stessi, é venuta a mancare la ragione di mantenere
in vigore il sistema.
3. - La società Ronson ha ribadito
le considerazioni svolte nelle ordinanze di rinvio, ed ha aggiunto che non
risponde a fini di preminente interesse generale tutelare le imprese
consorziate consentendo ad esse di evitare la concorrenza attraverso
l'impedimento al sorgere di altre fabbriche in Italia, l'aumento dei prezzi, la
limitazione delle importazioni e simili strumenti.
La Ronson ha giudicato equivoco e
inaccettabile riferire al Consorzio la titolarità di un monopolio fiscale
indiretto, a parte che tale giustificazione non potrebbe riguardare il
monopolio degli accenditori, non soggetti ad imposta di fabbricazione. Se si
potesse legittimare un monopolio commerciale ed industriale a favore di una
ristretta categoria di operatori economici solo perché il prodotto é soggetto
ad imposta di fabbricazione, si favorirebbe l'aggiramento delle norme
costituzionali, bastando istituire quell'imposta su un prodotto qualsiasi per
attribuire al privato una situazione monopolistica. Il contenimento del prezzo
dei fiammiferi, che si dice finalità di ordine sociale perseguita della legge denunziata
non si realizza assoggettandoli a un pesante tributo.
Non si parli di ordinamento
settoriale inquadrabile nella previsione dell'art. 41, ultimo comma, della
Costituzione, perché é difficile scorgere i fini pubblici e sociali che
giustificano quell'ordinamento, e perché l'articolo predetto consente
limitazioni e controlli, senza pregiudizio della libertà di iniziativa, mentre
il monopolio di poche imprese sopprime l'iniziativa stessa. L'art. 4 D.Lg.Lgt.
12 ottobre 1944, n. 317, accordò al Ministero delle finanze la facoltà di
consentire l'apertura di nuove fabbriche di fiammiferi che avrebbero fatto
parte del Consorzio, ma non nuove fabbriche di accenditori, e fu dettato per
legittimare una fabbrica di fiammiferi che era sorta in Sicilia quando l'isola
era ancora separata dal restante territorio nazionale: tale facoltà fu
esercitata una sola volta con d.m. 19 febbraio 1946 per una fabbrica di
Catania. Comunque, anche per il Consiglio di Stato é da contestarsi che la
norma continui ad aver vigore, perché le norme di esecuzione allegate al D.Lg.
17 aprile 1948, n. 525, elencano le fabbriche facenti parte del Consorzio, e ne
riconfermano perciò il carattere chiuso; esse limitano a casi eccezionali la
possibilità di includere nuove fabbriche.
La lesione del principio di
eguaglianza é poi manifesta, dato che non può, in alcun modo, giustificarsi la
posizione di privilegio fatta alle poche fabbriche consorziate.
4. - Il Consorzio fiammiferi dubita
della rilevanza della questione promossa dal tribunale, sotto il profilo che la
causa di merito ha titolo in un'asserita concorrenza sleale, mentre le norme
impugnate sono limitatrici della concorrenza.
Circa il merito ha rilevato che il
Consorzio non é un organismo al quale sia stata riservata una qualche attività
ex art. 43 della Costituzione, ma é semplicemente un consorzio obbligatorio di
produttori di fiammiferi e di accenditori, ed é un intermediario fra Ministero
delle finanze, da un lato, i produttori, gli importatori e gli esportatori di
prodotti suddetti, da un altro lato, e i rivenditori da un altro lato ancora.
La costituzione di un consorzio obbligatorio é strumento strutturalmente del
tutto diverso da quello della riserva di attività, che fa perdere a chicchessia
la legittimazione a svolgere l'attività riservata; mentre le norme denunziate
mantengono ferma la libertà di iniziativa, e soltanto la assoggettano alla
regola della partecipazione all'organizzazione consortile. Il che non é vietato
dall'art. 41, in quanto i consorzi obbligatori sono strumenti di programmazione
o di controllo dell'attività economica privata a fine di indirizzo e di
coordinamento per finalità sociale. Questa finalità risulta dallo statuto del
Consorzio e l'Amministrazione della finanza si avvale di questo come di un
proprio delegato alla vigilanza sull'attività delle imprese consorziate;
cosicché si ha esercizio privato di servizi e di funzioni pubbliche. Il sistema
adottato ha il vantaggio, rispetto ad altri ordinamenti sezionali, di
permettere la gestione degli stessi partecipanti al Consorzio, là dove la
gestione diretta dello Stato o quella di un ente pubblico ha carattere
autoritativo.
5. - La Fabbrica fiammiferi ed
affini (SAFFA), deducendo nella causa promossa dal Consiglio di Stato, ha
chiesto la restituzione a questo degli atti per un approfondito esame della
questione relativa all'art. 4 del D.Lg.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 317, sul cui
attuale vigore é stato espresso soltanto un dubbio insussistente. In entrambe
le cause la SAFFA ha fatto presente la necessità di esaminare le norme
denunziate nel loro complesso, perché la disciplina legislativa degli
accenditori é stata sempre espressamente dettata in funzione di quella dei
fiammiferi, e cioé in quanto i primi erano e sono idonei a sostituire,
nell'uso, i secondi; essa é stata mantenuta anche dopo l'abolizione
dell'imposta di fabbricazione, in vista di quella idoneità che le leggi hanno
affermato e riaffermato da oltre mezzo secolo. L'erario ricava una entrata,
così dalla vendita degli uni, come dalla vendita degli altri, e il risultato
ottimale é ottenuto con il coordinamento della disciplina legislativa di
entrambi.
Il legislatore non ha voluto
collettivizzare il settore, come é nel fine dell'art. 43 della Costituzione, ma
destatizzarlo; esso ha ritenuto che le relative attività presentino profili di
pubblico interesse, sia sotto l'aspetto fiscale, sia sotto l'aspetto sociale,
ed ha creato un ordinamento sezionale, alla testa del quale ha posto il
Ministero delle finanze e il Consorzio come organo del Ministero. Ha preferito
il sistema dell'autoamministrazione a quello dell'amministrazione a mezzo di
ente pubblico; se qualche funzione consortile potesse ricondursi al concetto di
monopolio, ciò deriverebbe dalla qualità di concessionario dello Stato che la
legge conferisce al Consorzio.
6. - Anche il Presidente del
Consiglio ha affermato che l'istituzione del monopolio di produzione e
distribuzione dei fiammiferi ha trovato ragione nella necessità di assicurare,
non solo la riscossione dell'imposta di fabbricazione, ma anche la
distribuzione dei fiammiferi in tutto il territorio dello Stato al prezzo
fissato dal Ministero delle finanze; ha rilevato pure che il monopolio degli
accenditori é complementare a quello dei fiammiferi e assolve al compito di
garantire indirettamente il conseguimento delle sue finalità difendendo il
notevole cespite ricavato dall'imposta sui fiammiferi. Ha soggiunto che
l'istituzione del monopolio dei fiammiferi rende possibile la migliore
realizzazione del pubblico servizio di distribuzione del prodotto in tutto il
territorio statale ad un prezzo uniforme fissato autoritariamente: i fiammiferi
sono prodotti di primissima necessità ed estremamente poveri, e la loro
produzione e la loro vendita costituiscono attività aventi un fine di generale
utilità e di preminenti interessi generali. Non si tratta di prodotti del tutto
voluttuari e di lusso; peraltro la sottrazione, allo smercio dei fiammiferi,
delle zone di mercato più ricche potrebbe ostacolare gli scopi che il monopolio
si prefigge.
Esso non può essere illegittimo solo
perché il soggetto beneficiario del diritto riservato é una persona giuridica
privata, essendosi organizzata la riscossione dell'imposta di fabbricazione
creando un solo soggetto debitore d'imposta. Non é esatto che il monopolio sia a
favore del Consorzio che fissa un prezzo tale da garantirgli i vantaggi
economici che derivano dalla posizione monopolistica: il prezzo di vendita dei
fiammiferi é fissato dallo Stato per il perseguimento delle finalità dello
stesso. La finalità fiscale é conciliabile con quella sociale: il monopolio del
sale, pur essendo imperniato sullo scopo tributario, assicura il controllo
dello Stato sopra una merce di prima necessità, sul suo prezzo e sulla sua
regolare somministrazione, così da meglio realizzare un servizio di prima
necessità in tutto il territorio nazionale.
7. - Nelle memorie difensive le
parti hanno insistito nei punti di vista suesposti e li hanno illustrati; hanno
confutato argomenti ex adverso
opposti.
La Ronson ha riproposto la questione
di legittimità costituzionale del R.D. 11 marzo 1923, n. 560, istitutivo del
Consorzio, perché emanato in eccesso della delegazione contenuta nella legge 3
dicembre 1922, n. 1601, la quale si era limitata a riordinare il sistema
tributario allo scopo di semplificarlo, di adeguarlo alle necessità di bilancio
e di meglio distribuire il carico delle imposte: nei termini di questa
delegazione non può ricomprendersi la possibilità di istituire un così detto
monopolio fiscale indiretto. La Ronson ha poi contestato che le ordinanze di
remissione siano viziate nell'esame della rilevanza: tanto il tribunale di
Milano quanto il Consiglio di Stato vi hanno proceduto con ampia motivazione
sottratta al controllo della Corte.
Il tribunale, soggiunge la Ronson ha
precipuamente rilevato che le norme su un monopolio legale non derogano alla
disciplina della concorrenza sleale e anche il comportamento del monopolista
può dar luogo ad atti di tal genere. Il Consiglio di Stato, sempre secondo la
Ronson, ha fondato la sua convinzione sulla normativa che esso doveva
applicare, la quale, a suo giudizio, impedisce che le autorizzazioni richieste
possano essere concesse a soggetti diversi dal Consorzio: se ha espresso dubbi
sull'attuale vigore dell'art. 4 del D.Lg.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 317, lo ha
fatto in sede di giudizio sulla non manifesta infondatezza. É irrilevante
definire la natura dei compiti del Consorzio, perché ciò che interessa é che
l'art. 4 predetto apre il Consorzio soltanto in casi eccezionali, perché sono
del consorzio i vantaggi del monopolio, cosicché non può ritenersi che persegua
fini sociali; perché lo stesso monopolio fiscale é incompatibile con l'art. 43
della Costituzione, che consente di sottrarre all'iniziativa privata alcuni
rami di attività economica sulla base di presupposti che nulla hanno da vedere
con lo scopo tributario; perché l'esazione dell'imposta di fabbricazione non
richiede alcuna necessaria intermediazione di enti monopolistici e l'estensione
del monopolio a prodotti, come gli accenditori, non più soggetti a tale
imposta; perché il regime denunciato danneggia gli interessi fiscali dello
Stato, in quanto il consorzio segue una politica di prezzi che favorisce
l'incremento del contrabbando nel campo degli accenditori; perché il sistema
che riguarda questi ultimi ha dato luogo a rilievi da parte della Commissione
della C.E.E. che ne ha raccomandato il riordinamento.
Il Consorzio, a sua volta, ha
spiegato che il Consiglio di Stato non si é proposto il problema di
interpretare l'art. 4 suddetto in modo da chiarire se la necessità di
approvvigionamento che permette l'ammissione di nuovi consorziati sia soltanto
un evento straordinario o anche il normale incremento dei consumi. Ha rilevato
che il proprio compito solleva l'amministrazione dello Stato da quegli oneri e
da quei rischi che avevano fortemente inciso sul regime anteriore alle norme
denunziate; che l'ammissione al consorzio dipende da atti autorizzativi del
Ministero delle finanze e non da discrezionalità consortile; che il prezzo dei
fiammiferi é fissato da una commissione ministeriale, la quale propone anche
l'aliquota d'imposta, in modo che il tributo sia pari almeno al 50 per cento
del prezzo di vendita al pubblico; che il Consorzio garantisce il pagamento
dell'imposta anche relativa agli accenditori e ne anticipa l'ammontare; che ad
esso non viene attribuito alcun utile, e i proventi che ricava dalla vendita di
alcuni tipi di accenditori servono a ripianare le deficienze di gestione
dell'imposta che vi si riferisce; che anche attività economiche private possono
assolvere fini di utilità generale; che, per realizzare tali fini, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, é legittima financo la protezione di una
categoria di fronte ad una altra; che spetta al legislatore apprezzare quali
strumenti siano più idonei a realizzare quei fini, avendo presente
l'insegnamento della Corte, la quale non ha ritenuto la concorrenza di per sé
idonea ad attuarli; e, in linea di principio, non ha creduto di escludere un
interesse sociale per la sola considerazione della natura voluttuaria di un
prodotto; che, allorché si tratta di succedanei di un genere soggetto ad
imposta, é ragionevole criterio legislativo non disancorare le rispettive
normazioni, ad evitare che l'uso degli stessi contragga la fabbricazione e il
commercio dei primi, e incida perciò sul rendimento dell'imposta.
La SAFFA rileva che, fin dal
D.Lg.Lgt. 31 agosto 1916, n. 1090, lo Stato si é assunto il compito di
ripartire tra le singole fabbriche il fabbisogno complessivo per la vendita al
pubblico dei fiammiferi: l'ordinamento successivo altro perciò non ha fatto se
non trasferire al Consorzio l'esercizio di quel compito, il quale implicava
l'organizzazione della fabbricazione per il consumo interno e l'organizzazione
della vendita al pubblico. Si é instaurato cioè il regime della concessione; ed
é indifferente che lo Stato provveda ad un servizio pubblico o ad una impresa
pubblica mediante una gestione diretta, mediante un ente strumentale o mediante
concessione. Il Consorzio peraltro ha il monopolio, non della fabbricazione dei
fiammiferi, che é ancora attività privata soggetta ad atto autorizzativo, ma
della vendita, cioé quel monopolio che era già stato riservato al Ministero
delle finanze. Si va fuori dall'art. 43 della Costituzione, perché non v'é
stato trasferimento coattivo di imprese alla mano pubblica ma, se mai,
trasferimento dell'esercizio di un'attività statale alla mano privata.
La situazione non é mutata rispetto
alla legge del 1916 per la quale il produttore di fiammiferi era tenuto a
cedere l'intera produzione allo Stato: lo Stato perciò poteva rifiutare la
licenza di fabbricazione sotto il profilo che il consumo interno era coperto o
consentirla soltanto per l'esportazione, così come oggi può negare la
partecipazione al Consorzio di altre imprese la cui istituzione non é
necessaria all'approvvigionamento; né al concessionario di vendita può essere
impedito di approvvigionarsi presso i fabbricanti di sua scelta, perché anche
egli ha una libertà economica. A tale libertà corrisponde il sistema criticato,
riguardante un'attività istituzionalmente di spettanza statale, quindi estranea
all'esplicazione dell'iniziativa economica privata, che può essere chiamata a
collaborare con l'attività statale, senza pretendere una libera esplicazione. Versandosi,
nella specie, in un sistema di concessione in esclusiva, non si potrebbe
ammettere che altri possa pretendere trattamento di eguaglianza senza rompere
l'equilibrio fra produzione e bisogno, presupposto per l'assolvimento della
imposta da parte del concessionario, e senza determinare una concorrenza a
scapito di quest'ultimo; a parte che ogni nuova concessione comporterebbe una
illegittima modificazione in senso riduttivo della concessione in atto.
La Presidenza del Consiglio esclude
che sia equivoca la nozione di monopolio indiretto, derivata dalle leggi
impugnate: essa richiama la situazione che sorge quando il soggetto escluso dal
divieto é distinto dal titolare dell'interesse che la legge ha voluto
perseguire con l'istituzione del monopolio, cosicché l'unico soggetto che può
produrre o vendere fa ciò, non già nell'interesse proprio, ma nell'interesse
del soggetto a cui spetta il monopolio. La legge ha dettato norme precise per
evitare che al Consorzio potessero derivare vantaggi economici propri del
monopolista, e il monopolio perciò é dello Stato: la legge che istituisce una
imposta di fabbricazione allo scopo di creare un monopolio privato sarebbe
viziata da illegittimità costituzionale. L'art. 43 indica gli strumenti per
combattere le situazioni di monopolio privato, non già le situazioni create a
favore dello Stato per fini di pubblico interesse. Il dubbio sull'attuale
vigore dell'art. 4 del D.Lg.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 317, si dissolve
considerando che il successivo D.Lg. 17 aprile 1948, n. 525, ha prorogato la
disciplina anteriore, non già l'ha modificata; e non v'é nulla nel decreto del
1948 che sia incompatibile con la persistenza dell'art. 4 predetto, richiamato
peraltro nell'art. 1 del decreto stesso. Anche il Presidente del Consiglio opina
che le esigenze di approvvigionamento che in base alla citata norma consentono
altre autorizzazioni di fabbricazione non debbono necessariamente risultare da
eventi eccezionali: per gli accenditori, gli artt. 2 e 3 R.D.L. 26 febbraio
1930, n. 105, attribuiscono al Consorzio la facoltà di ammettere nuove
fabbriche e di riservare la produzione eccedente il contingente annuo di 63.000
apparecchi a fabbriche di nuova istituzione.
8. - All'udienza del 22 aprile 1970
i difensori hanno confermato le rispettive tesi é conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Le cause vanno decise con una
sola sentenza a causa della loro connessione, dato che per il monopolio degli
accenditori é in discussione la sua funzione protettiva di quello dei
fiammiferi.
2. - Deve disattendersi l'istanza
Ronson diretta alla verifica della legittimità del decreto istitutivo del
consorzio per eccesso dai limiti della delegazione contenuta nella legge 3
dicembre 1922, n. 1601, sul cui fondamento il decreto fu emanato. La questione
ha formato oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato, che ne ha
dichiarata la manifesta infondatezza; il che influisce sulla causa promossa dal
tribunale di Milano.
Da respingere sono le richieste del
Consorzio e della SAFFA di provocare un più approfondito esame della rilevanza
delle questioni proposte, sia sotto il profilo di una asserita inconferenza
della questione rispetto al tema della causa promossa innanzi al tribunale di
Milano, che riguarda una pretesa concorrenza sleale, sia sotto il riflesso di
una allegata perplessità e insufficiente motivazione del giudizio espresso dal
Consiglio di Stato sull'attuale vigore dell'art. 4 del D.Lg.Lgt. 12 ottobre
1944, n. 317. Anche su tali questioni i giudici del processo di merito hanno
rispettivamente proceduto a diffusa indagine; e peraltro le parti suddette non
avvertono che il giudizio di rilevanza su questioni di legittimità
costituzionale deve essere condotto sulla linea di una mera delibazione.
3 - Sono state sottoposte al
giudizio di questa Corte anche alcune disposizioni di convenzioni fra Stato e
Consorzio allegate ad atti legislativi od aventi forza di legge, e disposizioni
esecutive pure annesse ad atti di tale natura: si tratta di disposizioni che,
per espressa dichiarazione contenuta in tali atti, ne fanno parte integrante e
perciò ne acquistano il valore.
4. - Per quanto concerne la denuncia
di illegittimità costituzionale delle disposizioni del R.D. 11 marzo 1923, n.
560, indicate nell'ordinanza del Consiglio di Stato, la Corte osserva che,
anteriormente alla emanazione di quelle norme, la vendita dei fiammiferi
occorrenti per il consumo interno era stata riservata all'amministrazione
finanziaria (art. 1 D.Lg.Lgt. 31 agosto 1916, n. 1090). L'amministrazione
avrebbe dovuto rifornirsi acquistando il prodotto da tutte le fabbriche
esistenti, in una proporzione corrispondente al contributo che ciascuna di esse
aveva dato per approvvigionare il mercato del triennio 1911-1913 (art. 3 terzo
comma D.Lg.Lgt. predetto); all'amministrazione era dato il potere di limitare
"l'uscita" dei fiammiferi dalla fabbrica in modo da mantenerla nella
misura dei "tempi normali di vendita" (art. 7, primo comma, stesso
decreto). Cosicché veniva indirettamente a limitarsi la produzione per il
consumo, la quale, in tal modo, risultava contingentata per quote specifiche.
Tale ordinamento non trovò
attuazione, perché il Ministro delle finanze non determinò il giorno dal quale
essa avrebbe dovuto avere applicazione (art. 11 decreto citato); e fu
sostituito da quello disposto con le norme denunziate. Queste, emanate
nell'esercizio della delegazione accordata al Governo con la suddetta legge 3
dicembre 1922, n. 1601, abolirono il "monopolio" statale di cui al
citato D.Lg.Lgt. 31 agosto 1916, n. 1090, e istituirono "in sua vece"
una imposta di fabbricazione sui fiammiferi; ma istituirono anche un consorzio
obbligatorio fra i produttori dei fiammiferi destinati al consumo interno, al
quale fu affidata, non solo la vendita, ma altresì la fabbricazione dei prodotti
suddetti. Il consorzio doveva garantire il gettito di tale tributo (art. 5,
ultimo comma, R.D. 11 marzo 1923, n. 560), e prendere in consegna una quantità
di marche corrispondente a quella dei fiammiferi estratti da ciascuna fabbrica
(art. 7 norme allegate al D.Lg. 17 aprile 1948, n. 525); doveva distribuire le
marche fra le imprese consorziate (art. 5, terzo comma, R.D. del 1923) e
rendere mensilmente il conto delle marche esitate (art. 5, secondo comma,
stesso decreto); doveva ripartire i contingenti di produzione fra le imprese
predette (art. 5 convenzione allegata al citato decreto del 1923) e distribuire
fra i rivenditori di generi di monopolio il prodotto finito (art. 7 stessa
convenzione).
Con la costituzione del consorzio si
volle certo attuare la direttiva, segnata dalla legge di delegazione
suindicata, di "ridurre le funzioni dello Stato" nella materia
tributaria: il consorzio ebbe attribuite quelle incombenze che erano state in
precedenza riservate all'amministrazione finanziaria dal D.Lg.Lgt. 31 agosto
1916, n. 1090, e ne rimase certo agevolato il conseguimento dei fini fiscali.
Ma é altrettanto sicuro che la scelta del sistema consortile, non essendo stata
ripetuta negli altri decreti emanati in base ai poteri delegati, fu ispirata a
quelle singolari situazioni dell'industria dei fiammiferi alle quali accenna la
relazione al disegno di legge di conversione del decreto del 26 febbraio 1930
sugli accenditori, che dà al sistema adottato dal decreto del 1923 il merito di
aver permesso "all'industria italiana dei fiammiferi di svilupparsi ed
affermarsi é resistere alla politica di assorbimento del trust svedese";
il che si é certo risolto anche nella protezione dei lavoratori impegnati nel
settore. Forse anche é esatto opinare che l'istituzione del consorzio, secondo
quanto esso assume e secondo quanto assume la SAFFA, doveva permettere una
distribuzione capillare delle merci, in quanto prodotto di consumo generale;
vero é comunque che hanno ragione le parti quando deducono che il consorzio
assolve ad un tempo a fini fiscali e a fini economico sociali, eppertanto
l'obbligo dei produttori di assoggettarsi ad una disciplina comune si può
giudicare imposto, a parte le ragioni fiscali, nell'esercizio razionale della
potestà normativa di prescrivere all'iniziativa privata limiti destinati a
realizzare fini di utilità sociale (art. 41, secondo comma, della
Costituzione). Ciò che suscita problemi di legittimità costituzionale é invece
il modo di organizzazione del consorzio.
Il Consorzio venne chiuso agli imprenditori,
non indicati nell'art. 3 R.D. del 1923, che non avessero domandato di
parteciparvi entro un dato termine (art. 1 convenzione allegata a tale
decreto), e lo Stato si impegnò a non consentire per il tempo successivo
l'insediamento di nuove imprese (art. 10 stessa convenzione). Quest'obbligo fu
attenuato con l'art. 4 del D.Lg.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 317, che diede al
Ministero delle finanze la facoltà di dar licenza per nuove imprese che
avessero l'oggetto di produrre fiammiferi per il consumo interno; ma
esattamente il Consiglio di Stato ha giudicato che la norma non é riuscita a
dare al consorzio una struttura rispettosa della libertà di iniziativa privata.
Il Ministero può esercitare la facoltà conferitagli solo nel caso di necessità
di approvvigionamento o di introduzione di nuovi processi di fabbricazione
ritenuti vantaggiosi dal punto di vista economico e fiscale, cioè in ipotesi
del tutto eccezionali; e non convince la tesi del Consorzio e della SAFFA, per
cui la facoltà ministeriale si riferisce anche ad ipotesi in cui la necessità
di approvvigionamento é provocata da accadimenti straordinari: l'eccezionalità
o la straordinarietà nella specie é insita nel concetto di necessità, perché é
ovvio che una domanda di partecipazione al Consorzio potrebbe essere accolta,
in base alla norma predetta, soltanto quando alla sopravvenuta
"necessità" non potessero provvedere gli imprenditori consorziati
mediante ammodernamenti, ampliamenti, nuovi finanziamenti, e cioè in casi
impossibili o difficili ad avverarsi, data la posizione economica e finanziaria
del Consorzio. Tanto più che, in base all'art. 36 delle norme allegate al
R.D.L. 18 gennaio 1932, n. 14, il Consorzio é tenuto ad introdurre nella
fabbricazione dei fiammiferi, su richiesta dell'amministrazione finanziaria,
quei perfezionamenti e quelle innovazioni che siano riconosciuti vantaggiosi
dal punto di vista tecnico e da quello economico; cosicché resta impedito
l'apporto perfezionativo o innovativo di imprenditori estranei fino a quando il
perfezionamento e l'innovazione possono essere realizzati nel seno del
consorzio, o quanto meno si consentono al consorzio e ai consorziati scelte
meramente discrezionali fra l'accettazione di apporti estranei e l'attuazione
diretta delle opportune modificazioni nel processo produttivo. Di fatto,
nell'arco di venticinque anni, in virtù dell'art. 4 del D.Lg.Lgt. del 1944 sono
state accordate licenze soltanto con riferimento a casi eccezionali: una fu
data ad una società siciliana costituitasi sotto il regime del governo militare
alleato, e quindi senza dubbio a titolo di sanatoria, l'altra fu rilasciata per
il Territorio libero di Trieste, certo in correlazione alla situazione
internazionale in cui questo si trovava, che esigeva autonomia di rifornimenti.
Si noti che, nel secondo caso, l'autorizzazione fu data al Consorzio, non ad un
consorziato, e che il Consorzio dovette modificare lo statuto (d.m. 8 luglio
1952); cosicché rimane acclarato che la "necessità" di
approvvigionamento idonea ad allargare la base soggettiva del consorzio, anche
secondo l'interpretazione data all'art. 4 del D.Lg.Lgt. del 1944, poteva
appagarsi mediante l'immissione di nuovi imprenditori nel consorzio soltanto
ove non avessero potuto sopperirvi lo stesso consorzio o i consorziati neanche
mediante il ricorso a mezzi straordinari adeguativi dell'ordinamento produttivo
e dell'ordinamento giuridico del consorzio. É chiaro che questo sistema blocca
e scoraggia ogni iniziativa d'insediamento di nuove imprese da parte di terzi;
epperò non si potrebbe obiettare che. nel periodo preso in considerazione, non
siano state fatte proposte di allargamento dell'organizzazione consortile né
siano state respinte istanze a tal fine avanzate.
É allora del tutto irrilevante,
quanto meno ai fini dell'odierno processo costituzionale, discutere se il
predetto art. 4 del D.Lg.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 317, sia stato abrogato
dall'art. 12 delle norme esecutive allegate al D.Lg. 17 aprile 1948, n. 525,
che, nell'estendere alla produzione di esportazione l'obbligo dello Stato di
non permettere l'insediamento di nuove imprese, non richiamò il potere
ministeriale di licenza. Ammesso che l'art. 4 predetto sia sopravvissuto
all'art. 12 su ricordato (e la Corte non é chiamata a pronunziarsi a tal
riguardo), il senso della norma non permette di decidere che l'ordinamento
attuale del settore si accordi con la regola di libertà economica posta
nell'art. 41, primo comma, della Costituzione.
I limiti che possono essere
prescritti a tale libertà (secondo comma predetto art. 41) non debbono essere
tali da renderne impossibile o estremamente difficile l'esercizio; e, nella
specie, quella impossibilità o questa estrema difficoltà affiora senza alcuno
sforzo di ricerca. Sostenere che l'organizzazione unitaria del settore doveva
dare all'industria una sistemazione che servisse al suo incremento, al suo
consolidarsi é forse anche a rendere possibile una distribuzione capillare dei
fiammiferi, non vuoi dire giustificare la necessità di chiudere
l'organizzazione ad imprese nuove; né la legittimazione della soppressione
dell'iniziativa economica può farsi risalire all'agevolazione che lo Stato
riceve dall'esistenza del consorzio nella soddisfazione dei suoi interessi
fiscali: infatti non é escluso che analoga agevolazione sarebbe potuta venire dalla
costituzione di un consorzio aperto.
I programmi e i controlli che
possono essere imposti alla attività economica privata (terzo comma del
ricordato art. 41) non debbono poi sopprimere l'iniziativa individuale, potendo
essi soltanto tendere ad indirizzarla ed a condizionarla.
Quanto alla riserva dell'art. 43
della Costituzione essa non copre il caso in decisione, poiché le norme
sottoposte al giudizio di questa Corte hanno dato alle imprese consorziate
posizioni di privilegio che la legge può riservare soltanto ad alcune categorie
di enti od organismi indicate dalla Costituzione stessa.
Nella parte in cui impedisce la
partecipazione al consorzio di imprese nuove, il cui ingresso non risulti
pregiudizievole agli interessi generali, il decreto del 1923 é pertanto lesivo
della libertà economica. E in tali limiti deve dichiararsi illegittimo, secondo
quanto sarà indicato nel dispositivo che segue.
5. - Altro deve dirsi per le norme
che riservano al Consorzio industrie fiammiferi anche la fabbricazione, l'importazione
e la vendita per il consumo interno degli apparecchi di accensione azionati da
pietra focaia e delle parti e dei pezzi di ricambio dei medesimi (art. 2 R.D.L.
26 febbraio 1930, n. 105).
In precedenza pure questa riserva
era stata istituita a favore dello Stato (art. 1 R.D.L. 2 febbraio 1922, n.
281); ma l'art. 9, secondo comma, della convenzione allegata al citato decreto
del 1923 disponeva che, ove lo Stato si fosse persuaso della convenienza di
rinunziare anche a quel monopolio, a parità di condizioni, avrebbe dovuto dare
al Consorzio la preferenza nella "concessione" della fabbricazione e
della vendita di quegli articoli. L'obbligo fu adempiuto con il citato R.D.L.
26 febbraio 1930, n. 105, il quale, nelle premesse, ebbe a richiamarlo; l'obbligo
é anche ricordato nella relazione al disegno di legge di conversione, nella
quale si fa parola di una vertenza arbitrale, ritenuta di esito incerto, che si
era deciso di risolvere in via transattiva, cioè riservando al Consorzio il
settore degli accenditori c.d. poveri e lasciando allo Stato il settore
rimanente.
Se ne desume che i produttori di
accenditori a pietra focaia furono assoggettati all'obbligo di consorzio, non
per indirizzare la loro iniziativa economica e coordinarla a fini sociali, ma
per permettere allo Stato di adempiere transattivamente ad un obbligo ad esso
fatto, che, essendo stato posto nell'interesse particolare del Consorzio, si
rivela in contrasto con l'art. 41, secondo comma, della Costituzione. Non si
può obiettare che l'industria degli accenditori doveva necessariamente
ancorarsi a quella dei fiammiferi, che dei primi sono succedanei: anteriormente
la fabbricazione e la vendita degli accenditori aveva ricevuto un trattamento
distinto da quello dei fiammiferi, l'una essendo stata riservata allo Stato,
l'altra al Consorzio, e si riconosceva, in tal modo, che i due settori erano
scindibili, che la difesa collaterale dell'industria dei fiammiferi era bene
assicurata dall'imposta di fabbricazione sugli accenditori e dal monopolio statale,
e che non era necessaria un'organizzazione unitaria di questo secondo settore.
Tanto quella difesa era assicurata che la citata relazione alla legge di
conversione del decreto in esame giudicava che l'industria dei fiammiferi era
già affermata al tempo dell'istituzione del monopolio privato degli accenditori
e capace di resistere alle pressioni economiche straniere di cui si é già fatta
parola.
Alla Corte é consentito di
verificare lo scopo di una legge quando si contesta la legittimità di
quest'ultima nel confronto di una norma costituzionale che vincola ad un fine
la discrezionalità legislativa; ed alla Corte é anche consentito di vagliare il
rapporto di congruità fra mezzi e fini, per salvaguardare la libertà garantita
contro interventi arbitrariamente restrittivi (Corte cost. 7 febbraio 1963, n.
12) o contro interventi che praticamente annullano il diritto primario
inerente alla libertà stessa (Corte cost. 3 aprile 1963, n.
39). Sotto questo secondo riflesso non é sostenibile che la legittimità
costituzionale delle norme in esame trovi sostegno in necessità attinenti ad
interessi fiscali.
Il D.L. 11 gennaio 1956, n. 2,
incentrò tali interessi in un diritto annuale riscuotibile mediante vendita di
marche contrassegno, che l'utente deve apporre sull'accenditore o su un
qualsiasi documento di riconoscimento personale. Il diritto predetto non viene
accertato e corrisposto in misura della produzione di apparecchi, come era
antecedentemente per l'imposta di fabbricazione, ma nella misura del consumo; e
non é perciò corrisposto dal produttore, ma dall'utente, sia pure con
corresponsabilità del rivenditore per la marca di primo acquisto. Epperò tale
ordinamento non rende congrua e razionale la limitazione della libertà di
iniziativa dei produttori, del tutto estranei all'imposta, e del cui gettito
non sono né possono essere responsabili. Ciò é tanto vero che l'art. 3, secondo
comma, del citato D.L. del 1956 attribuisce al Consorzio unicamente il compito
della distribuzione primaria delle marche e, se é vero che ciò può dar luogo a
riscossione anticipata del tributo, non si può dire che questo é garantito dal
consorzio, perché le marche che risultassero invendute alla fine dell'anno
vengono sostituite con marche dell'anno successivo (art. 8 d.m. 4 febbraio
1956). Ora, appare del tutto assurdo che, per provvedere alla distribuzione
delle marche rappresentative del pagamento di una imposta da essi non dovuta,
sia congruo imporre ai produttori di accenditori di riunirsi in organizzazione
comune e di sottostare alle direttive che questa organizzazione può impartire
in merito alla loro attività.
Non v'é, perciò, nelle norme
denunciate alcun aspetto che resista al confronto con le norme costituzionali
invocate; e se ne deve dichiarare l'illegittimità.
Il che non significa che al
Consorzio fiammiferi non possa rimanere affidato il servizio di distribuzione e
vendita delle marche per il diritto annuale, secondo le disposizioni dell'art.
3 del D.L. 11 gennaio 1956, n. 2, ma vuol dire soltanto che il consorzio lo
esplicherà non in quanto consorzio obbligatorio fra i fabbricanti di
accenditori.
6. - Resta assorbita ogni altra
questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale:
1) dell'art. 3, ultimo comma, del
R.D. 11 marzo 1923, n. 560 (sull'abolizione del monopolio dei fiammiferi e
l'istituzione in sua vece di una imposta di fabbricazione), nonché degli artt.
1, ultimo comma, 2, 9, secondo comma, e 10 della Convenzione annessa al detto
decreto, nella parte in cui essi impediscono ad altri imprenditori la
partecipazione al Consorzio quando essa non sia in contrasto con fini di
utilità sociale;
2) dell'art. 12 delle norme di
esecuzione allegate al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, relativo
alla rinnovazione delle convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie
fiammiferi;
3) degli artt. 2, 3, 4, 6, 7 e 9 del
R.D.L. 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611,
concernente i diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione;
4) degli artt. 1, 2, 3 e 10 della
Convenzione annessa al predetto decreto legge;
5) dell'art. 8 del D.L. 11 gennaio 1956,
n. 2, convertito nella legge 16 maggio 1956, n. 109, sul diritto fisso dovuto
per la detenzione di apparecchi di accensione.
In applicazione dell'art. 27 della
Legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara inoltre la illegittimità costituzionale:
a) degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e li
della Convenzione annessa al suindicato R.D.L. 26 febbraio 1930, n. 105;
b) dell'articolo unico del R.D.L. 18
gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, riguardante
rinnovazione della Convenzione tra lo Stato e il Consorzio per quanto concerne
la importazione, la fabbricazione e vendita degli apparecchi di accensione a
pietrina focaia;
c) dell'art. 4 D.Lg.Lgt. 12 ottobre
1944, n. 317, relativo alla proroga delle Convenzioni stipulate fra lo Stato e
il Consorzio.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
maggio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 3
giugno 1970.