SENTENZA N. 75
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 1751, primo comma, del codice civile, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 luglio 1968
dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Banchi Roberto
ed il "Calzaturificio Francesco Barbagli e figli", iscritta al n. 173
del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;
2) ordinanza emessa il 19 novembre
1968 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra la società
"Ares Pubblicità" e Sorge Carmelo, iscritta al n. 39 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del
26 marzo 1969;
3) ordinanza emessa il 7 febbraio
1969 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Grigò
Sirio ed il "Laboratorio bioterapico milanese V. Selvi e C.",
iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 105 del 23 apri le 1969;
4) ordinanza emessa l'11 aprile 1969
dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Saletti Danilo e
Busmanti Alberto, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969;
5) ordinanza emessa il 9 aprile 1969
dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra la società
"Organizzazione Pilota" e Grossi Pietro, iscritta al n. 269 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 179 del 16 luglio 1969;
6) ordinanza emessa il 24 giugno
1969 dal tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Quaglia Emidio
e la società "Ordil", iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1969
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre
1969.
Visti gli atti di costituzione di
Banchi Roberto e del calzaturificio Barbagli;
udito nell'udienza pubblica del 24
marzo 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Marcello Morabito, per
il Banchi, e gli avvocati Rutilio Sermonti e Carlo Fornario, per il
calzaturificio Barbagli.
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento civile
vertente tra Roberto Banchi e la ditta "Calzaturificio Francesco Barbagli
e figli", e in ordine alla tesi prospettata dal ricorrente che
"quando l'agente si avvalga del diritto di recesso dal contratto, quali
che siano i motivi del recesso, dall'esercizio di tale diritto non può derivare
la perdita dell'indennità prevista dall'art. 1751" del codice civile, la
Corte di cassazione, dopo aver dato atto che questa norma é generalmente
interpretata nel senso che la detta indennità non sia dovuta in caso di recesso
ad nutum dell'agente dal contratto di agenzia a tempo indeterminato (e quindi
nelle ipotesi in cui lo scioglimento del contratto derivi da esclusiva volontà
dell'agente ovvero questi adduca una "giusta causa" che risulti
inesistente), con ordinanza del 3 luglio 1968 e d'ufficio, ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del citato art.
1751, comma primo, limitatamente alla parte in cui dispone che la anzidetta
indennità é dovuta solo se il contratto si sciolga per fatto non imputabile
all'agente. Ha reputato al riguardo valide le considerazioni poste da questa
Corte, con sentenza
n. 75 del 1968, a base della dichiarazione di parziale illegittimità
costituzionale dell'art. 2120, comma primo, del codice civile, e cioè che
l'indennità riveste carattere retributivo, costituendo parte del compenso
dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento
della cessazione del rapporto allo scopo di agevolare il lavoratore nel
superamento delle difficoltà economiche possibili ad insorgere per il venir
meno del salario, e che conseguentemente quell'indennità sia dovuta in ogni
caso di cessazione del rapporto ed anche nelle ipotesi di colpa del lavoratore
o di sue dimissioni volontarie. E specificamente ha ritenuto che si dovesse
riconoscere all'indennità de qua "carattere retributivo, a corresponsione
differita in vista delle medesime finalità", tanto più che col vigente
codice civile si sarebbe inteso estendere al contratto di agenzia per quanto
concerne l'estinzione del rapporto, i principi relativi al rapporto di lavoro
subordinato. L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
2. - Davanti a questa Corte si sono
costituiti il Banchi a mezzo degli avvocati Aldo Nonvel, Mario Morabito e
Vittorio Amici, con deduzioni depositate il 17 ottobre 1968 e la ditta
"Calzaturificio Francesco Barbagli e figli" a mezzo degli avvocati
prof. Alfonso Sermonti e Carlo Fornario con deduzioni depositate sotto la
stessa data.
Il Banchi, richiamata la già citata sentenza n. 75 del
1968 di questa Corte, ha sostenuto che allo stesso trattamento usato per il
lavoratore subordinato, debba essere sottoposto l'agente o rappresentante per
ragioni di carattere etico giuridico (in quanto non sarebbe concepibile nel
vigente ordinamento sociale che un lavoratore di qualsiasi specie, il quale
voglia recedere dal rapporto a tempo indeterminato, non lo possa fare senza
perdere il diritto alle indennità per lo scioglimento del rapporto stesso) e
per ragioni di mero diritto (in quanto del tutto simili, per quel che concerne
l'indennità de qua, sarebbero le figure del lavoratore subordinato e
dell'agente o rappresentante). A quest'ultimo riguardo si é richiamato
all'orientamento secondo cui col vigente codice civile si é inteso estendere al
contratto di agenzia, per quanto concerne l'estinzione del rapporto, i principi
che disciplinano il lavoro subordinato, ricordando che detto orientamento
risulterebbe dalla relazione ministeriale per l'approvazione del codice stesso
(n. 723) e che sarebbe stato seguito dalla Corte di cassazione (con due
pronunce del 1953 e 1954) la quale avrebbe affermato l'analogia esistente tra
il trattamento dell'agente e quello del lavoratore subordinato ed il carattere
retributivo e previdenziale dell'indennità ex art. 1751. Ed ha pure osservato
che la perdita dell'indennità per lo scioglimento del rapporto sarebbe molto
più onerosa per l'agente che non per il lavoratore subordinato.
Posto, quindi, che l'agente per
quanto concerne la ripetuta indennità deve considerarsi alla stregua di un lavoratore
subordinato e che detta indennità é "un supplemento di retribuzione di
natura previdenziale con pagamento differito", il Banchi ha concluso per
la fondatezza della questione.
Il calzaturificio Barbagli con le
deduzioni e con memoria illustrativa depositata l'11 marzo 1970 ha, per
converso, chiesto che la Corte volesse pronunciarsi per la non fondatezza. A
sostegno della richiesta ha osservato che la Cassazione ha sollevato la
questione unicamente perché ha ritenuto valide in ordine ad essa le argomentazioni
adottate da questa Corte con la citata sentenza n. 75 del
1968 a proposito dell'art. 2120 del codice civile; che di esse, però, il
giudice a quo avrebbe richiamato solo la più generica (quella relativa al
carattere retributivo dell'indennità di anzianità) e non le altre (di rilievo
specifico, sia in relazione all'art. 3 che all'art. 36 della Costituzione); e
che se si fossero tenute presenti anche le ultime argomentazioni si sarebbe
dovuto ritenere manifestamente infondata la questione.
Ed infatti non rileverebbe il
carattere retributivo delle due indennità bensì l'applicabilità (che per quella
ex art. 1751 sarebbe da escludersi) dell'art. 36 della Costituzione; e si
dovrebbe tenere presente che, giusta anche la recente sentenza n. 1452 del 1969
della Cassazione, l'agente é sempre un imprenditore o quanto meno un lavoratore
autonomo, e non é legato al committente da un rapporto di subordinazione
gerarchica. E a tali peculiari caratteri corrisponderebbero i differenti
criteri seguiti nella disciplina della indennità.
Del resto - secondo la difesa del
calzaturificio Barbagli - la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 57 del
1968 avrebbe fissato gli essenziali criteri giuridici discriminatori del
rapporto di agenzia da quello di lavoro subordinato, per cui ogni estensione
(oltre quella ipotizzabile per l'indennità de qua) al contratto di agenzia
della disciplina del lavoro subordinato dovrebbe essere riservata al
legislatore.
Da ciò ne conseguirebbe che la
questione di cui si tratta é a sé stante e la risoluzione di essa non può
direttamente derivare da quella adottata per la questione a suo tempo sollevata
per l'art. 2120 del codice civile: l'indennità ex art. 1751 (a differenza di
quella di anzianità) infatti "entra, fin dall'inizio del rapporto, nel
patrimonio e così nella proprietà dell'agente"; in caso di morte
dell'agente, spetta iure hereditario
agli eredi; é computata in base alle provvigioni liquidate nel corso
dell'intero contratto, ed é infine improntata al concetto che l'agente, con la
sua impresa, opera a proprio rischio.
D'altra parte non sarebbero
invocabili le disposizioni della Costituzione a riferimento: non l'art. 36,
perché questo non si riferisce all'agente, in quanto occorrerebbe dimostrare
che dall'omessa corresponsione dell'indennità risulti in concreto una
violazione dei principi del salario costituzionale e perché l'eventuale perdita
dell'indennità non costituirebbe un'ingiusta mortificazione della persona
dell'agente; e neppure l'art. 3, perché radicali diversità intercorrono tra il
contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato.
3. - La stessa questione di
legittimità costituzionale ed in riferimento ai medesimi articoli della
Costituzione (3 e 36) é stata sollevata dalla Corte di cassazione con altra
ordinanza (del 19 novembre 1968 nel procedimento civile vertente tra la società
"Ares Pubblicità" e Carmelo Sorge) e dalla Corte di appello di Milano
con ordinanza del 7 febbraio 1969 (nel procedimento civile vertente tra Sirio
Grigò ed il "Laboratorio bioterapico milanese V. Selvi e C.").
In particolare la Corte di appello
di Milano ha sollevato la questione, precisando che nella specie si era in
presenza di successivi contratti di agenzia a tempo determinato ma che l'art.
1751 sarebbe applicabile a norma dell'art. 3 dell'Accordo economico collettivo
del 20 giugno 1956.
4. - Con altra ordinanza del
tribunale di Bologna, dell'11 aprile 1969, emessa nel procedimento civile
vertente tra Danilo Saletti e Alberto Busmanti, la detta questione é stata
sollevata con riferimento non solo agli artt. 3 e 36, ma anche all'art. 4 della
Costituzione. La norma sarebbe in contrasto con l'art. 36 perché l'agente
verrebbe privato del frutto del suo lavoro, con gli artt. 3 e 4 perché sarebbe
limitata di fatto la sua libertà nella scelta di un lavoro diverso e ancora con
l'art. 3 perché dopo la sentenza di questa Corte concernente la parziale
illegittimità dell'art. 2120, si creerebbe una disparità di trattamento tra
lavoratori che si trovano in situazioni identiche.
5. - La ripetuta questione é stata
infine sollevata, in riferimento al solo art. 36 della Costituzione, con altre
due ordinanze, una dello stesso tribunale di Bologna emessa il 9 aprile 1969
nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. "Organizzazione
Pilota" e Pietro Grossi é l'altra datata 24 giugno 1969, emessa dal
tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra Emilio Quaglia e la
S.p.a. "Ordil" di Padova. In particolare il tribunale di Bologna ha
ricordato l'origine storica dell'analogia esistente tra il trattamento
riservato all'agente e quello disposto in favore del lavoratore subordinato e
ne ha visto dei segni anche nell'art. 1743 del codice civile, e nella
disciplina collettiva, nonché il riconoscimento in varie pronunce
giurisprudenziali. E, rilevata la sostanziale identità delle due ipotesi, di
fatto imputabile all'agente e di colpa del lavoratore subordinato, ha concluso
per l'illegittimità costituzionale dell'art. 1751, in quanto la indennità ivi
prevista ha natura di retribuzione differita ed ha conseguentemente la funzione
di controprestazione della attività di collaborazione svolta nell'interesse del
preponente.
Il tribunale di Padova, da parte
sua, premesso che la questione era nella specie rilevante, nonostante che fosse
stata eccepita la carenza di legittimazione passiva del preponente, dovendosi
riconoscere all'agente il diritto ad un'azione di accertamento dell'obbligo del
preponente di regolarizzare la corrispondente posizione assicurativa, ha
sollevato la ripetuta questione sul presupposto che l'indennità de qua avesse
l'uguale funzione retributiva e previdenziale di quella spettante al lavoratore
subordinato.
Le cinque ordinanze sopra richiamate
sono state tutte regolarmente notificate, comunicate e pubblicate. Nei relativi
giudizi davanti a questa Corte nessuna delle parti si é costituita.
6. - In nessuno dei giudizi di cui
sopra ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
All'udienza del 24 marzo 1970 l'avv.
Marcello Morabito (per delega dell'avv. Mario Morabito) per il Banchi, e gli
avvocati Rutilio Sermonti (per delega dell'avv. prof. Alfonso Sermonti) e Carlo
Fornario, per il calzaturificio Barbagli, hanno svolto le ragioni a sostegno
delle rispettive tesi é richieste.
Considerato in diritto
1. - Le sei ordinanze che hanno dato
vita ai giudizi di cui in narrativa, sottopongono all'esame della Corte la
questione di legittimità costituzionale dell 'art. 1751, comma primo, del
codice civile nella parte in cui dispone che l'indennità per lo scioglimento
del contratto di agenzia a tempo indeterminato é dovuta solo se il contratto si
sciolga per fatto non imputabile all'agente, in riferimento agli artt. 3, 4 e
36 della Costituzione.
É per ciò disposta la riunione dei
relativi procedimenti, e le cause vanno decise con unica sentenza.
2. - I giudici a quo premettono che
"la disposizione del citato articolo 1751 viene generalmente intesa nel
senso che la detta indennità non sia dovuta in caso di recesso ad nutum dell'agente dal contratto di
agenzia a tempo indeterminato, in quanto la "imputabilità" di cui si
parla nell'art. 1751 va intesa nel senso di "attribuibilità" e quindi
comprende anche l'ipotesi in cui lo scioglimento del contratto derivi da
esclusiva volontà dell'agente" e che "a tale ipotesi si dovrebbe,
poi, equiparare quella in cui l'agente adduca una "giusta causa" che
risulti inesistente" (ord. n. 173 del 1968); dato ciò, assumono che la
questione sarebbe non manifestamente infondata perché l'indennità de qua
avrebbe identità di natura giuridica, di modalità di determinazione e
corresponsione di finalità pratiche, o evidente analogia (ord. n. 269 del 1969)
con quella di anzianità prevista dall'art. 2120, comma primo, del codice civile
e perché quindi per essa dovrebbero valere le considerazioni in forza delle
quali questa Corte ha, con la sentenza n. 75 del
1968, risolto la questione relativa alla norma da ultimo citata,
dichiarandone la parziale illegittimità costituzionale.
Assumono altresì che "l'agente
di commercio, pur nella autonomia della sua posizione, svolge delle prestazioni
assimilabili sotto alcuni punti di vista a quelle di lavoro, sia per la natura
intrinseca delle sue attività, sia per i suoi obblighi verso il preponente
(artt. 1746 e 1747 cod. civ.)" (ord. n. 125 del 1969); ed infine, per
quanto riguarda la estinzione del rapporto di agenzia, che col vigente codice
civile (come avverte la relazione ministeriale per l'approvazione del testo
definitivo, n. 723) sarebbero stati applicati "i principi relativi al
rapporto di lavoro subordinato" (ord. n. 173 del 1968), ed infine, a
proposito dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia, che
"l'estensione all'agente di una tutela identica a quella accordata al
lavoratore" sarebbe stata giustificata "per la stabile collaborazione
che l'agente presta alla impresa del preponente, di cui costituisce un vero e
proprio ausiliario" (ord. n. 257 del 1969, che si richiama alla relazione
ministeriale per l'approvazione del libro "Delle obbligazioni" per
altro identica a quella definitiva).
3. - La Corte ritiene che non sia
fondata la denuncia in riferimento all'art. 36 e, correlativamente, all'art. 3
della Costituzione.
Il rapporto di agenzia é diverso da
quello di lavoro subordinato. Infatti l'agente, anche se ha la posizione di
favore d'essere solo ad operare per conto del preponente in una zona
determinata, ha diritto, non ad un salario o ad uno stipendio e cioè ad una
retribuzione sicura, ma alla provvigione per gli affari che hanno avuto
regolare esecuzione, con la conseguenza, data questa natura del rapporto, che
non può essergli garantito un minimo vitale e non gli spetta alcun compenso per
l'attività non concretantesi in affari conclusi ed eseguiti. La diversità é tra
i due rapporti tale che non si può argomentare dall'uno all'altro: del resto
l'agente, piuttosto che lavoratore subordinato, in dottrina é ritenuto egli
stesso un imprenditore.
Né deriva che l'indennità per lo
scioglimento del contratto d'agenzia non costituisce, come invece l'indennità
di anzianità spettante al lavoratore subordinato, una retribuzione ritardata.
Essa é piuttosto il corrispettivo, a fine rapporto, dell'utilità che l'agente
ha apportato all'azienda del preponente e che non può dirsi compensata dalle
provvigioni: di una utilità consistente soprattutto nel procacciamento e nella
conservazione della clientela, e destinata a durare nel tempo.
Ma lo scioglimento del contratto a
tempo indeterminato causato da fatto imputabile all'agente é suscettibile di
procurare al preponente un danno sia per sé che rispetto alla clientela. Di
modo che non può dirsi irragionevole la norma secondo cui, operandosi una
compensazione tra questo danno e quell'utilità, cada il presupposto per la
corresponsione dell'indennità.
Non é perciò configurabile una
violazione dell'art. 36. Il quale d'altra parte vuole assicurare la tutela
della persona del lavoratore e la soddisfazione dei bisogni fondamentali suoi e
della sua famiglia; e pertanto non sarebbe invocabile con riferimento a un
singolo rapporto d'agenzia, la cui importanza può in concreto essere per
l'agente del tutto insignificante e costituire solo una delle fonti del suo
reddito.
4. - Nemmeno l'art. 3 della
Costituzione risulta offeso dalla norma impugnata. Dato che le posizioni
dell'agente e del lavoratore subordinato non sono identiche e non sono state
assimilate nella disciplina legislativa, cadono anche le argomentazioni secondo
cui il differente trattamento assurgerebbe a violazione del principio di
eguaglianza.
La circostanza che l'indennità vada
corrisposta all'atto in cui il rapporto di agenzia o di lavoro venga sciolto
unilateralmente rivela tutt'al più, tra i due rapporti, un'analogia puramente
esteriore di fronte ai profili ed elementi di differenza.
Né si può ravvisare una violazione
dell'art. 3 della Costituzione sulla base del citato art. 2120, comma primo,
del codice civile, quale risulta a seguito dell'anzidetta pronuncia di questa
Corte (n. 75 del
1968) e cioè considerando che l'indennità di anzianità é dovuta in ogni
caso di estinzione del rapporto di lavoro: e ciò per la ricordata singolarità
della posizione dell'agente.
Del resto l'accostamento della
posizione dell'agente a quella del lavoratore in ordine al regime
dell'indennità, anche se fondato, non escluderebbe la adeguatezza e razionalità
del diverso trattamento atteso che, tra l'altro, il "fatto
imputabile" all'agente, che funziona da discriminante, ha, come si é
detto, una sua portata particolare, logico riflesso della struttura e funzione
del rapporto di agenzia.
5. - Non é, infine, fondata la
questione nei termini in cui e prospettata dal tribunale di Bologna, con
l'ordinanza n. 257 del 1969, in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione
e sostanzialmente al secondo di essi in relazione al primo: infatti la norma
denunciata non pone limiti alla libertà di lavoro e tanto meno la rinnega.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1751, comma primo, del codice civile,
sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 4
e 36 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
maggio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 25 maggio
1970.