SENTENZA N. 73
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 27, primo ed ultimo comma, e 29, comma secondo,
della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 27 marzo 1969
dalla Corte di appello di Roma - sezione speciale per gli usi civici - nei
procedimenti civili vertenti rispettivamente tra le frazioni di Ponte e di
Rocchetta ed il comune di Cerreto di Spoleto; Scarpetta Gilda ed altri ed il
comune di Fondi; Cervelloni Narcisa ed altri, il comune di Terracina e Mari
Alberto ed altri, iscritte ai nn. 246, 247 e 248 del registro ordinanze 1969 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 del 16 luglio 1969;
2) ordinanza emessa il 9 luglio 1969
dalla Corte di appello di Roma - sezione speciale per gli usi civici - nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra gli eredi di Scalfati Alfredo ed altri
ed il comune di Terracina ed altri, iscritta al n. 382 del registro ordinanze
1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5
novembre 1969.
Visti gli atti di costituzione delle
frazioni di Ponte e di Rocchetta, dei comuni di Terracina e di Sabaudia, delle
società Domiziana e G.I.S.A., di Scarpetta Gilda, Roma Antonio, Cervelloni
Narcisa ed altri, Mari Alberto ed altri, e l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25
febbraio 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Guido Astuti, per
Scarpetta e Roma; gli avvocati Eugenio Cannada Bartoli e Domenico Barillaro,
per il comune di Sabaudia; l'avv. Guido Cervati, per le frazioni di Ponte e di
Rocchetta e per Cervelloni ed altri; l'avv. Gastone Curis, per il comune di
Terracina e per Mari ed altri; l'avvocato Francesco Franchi, per la società
Domiziana; ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio promosso avverso
la sentenza del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici con
sede in Roma dell'8 settembre 1967, dalle frazioni di Ponte e di Rocchetta nei
confronti del comune di Cerreto di Spoleto e del procuratore generale presso la
Corte di appello di Roma, con ordinanza del 27 marzo 1969, ed in parziale
accoglimento delle eccezioni proposte dalle frazioni e dal p.m., la Corte di
appello di Roma, sezione speciale per gli usi civici, sollevava la questione
incidentale di legittimità costituzionale degli articoli 27, commi primo e
ultimo, e 29, comma secondo, in relazione al primo, della legge 16 giugno 1927,
n. 1766, in riferimento agli artt. 108, comma secondo, e 25, della Costituzione.
Altre tre ordinanze di identico
contenuto emetteva la stessa Corte di appello, sezione speciale per gli usi
civici (due sotto la medesima data e la terza il 9 luglio 1969)
rispettivamente: nel giudizio promosso con appello del 29 luglio 1967 da Gilda
Scarpetta e Antonio Roma avverso la sentenza del 14 giugno 1967 del commissario
per gli usi civici di Roma e vertente tra gli appellanti, il comune di Fondi ed
il p.m., ed a seguito di eccezione di illegittimità costituzionale proposta dal
p.m.; b) nel giudizio promosso con appello del 23 settembre 1966 da Narcisa
Cervelloni, Laura Cervelloni e Adele Di Girolamo ved. Cervelloni (in proprio e
quale esercente la patria potestà sul figlio minore Franco Cervelloni) avverso
la sentenza del 30 luglio 1966 del commissario per gli usi civici di Roma e
vertente tra le appellanti, il comune di Terracina, Alberto Mari, Salvatore
Rossi é Giuseppe Rossi, Ermanno Bottiglia quale cittadino utente del comune di
Terracina ed il p.m., ed a seguito di eccezione di illegittimità costituzionale
proposta dalle appellanti e dal p.m.; e c) nei procedimenti riuniti vertenti
tra Giulio Scalfati, Pasquale Scalfati, Margherita Scalfati in Biagiarelli,
Teresa Di Salvo ved. Scalfati ed il comune di Terracina; tra la S.p.A.
Domiziana e Giulio Scalfati, Pasquale Scalfati, Margherita Scalfati in
Biagiarelli, Teresa Di Salvo ved. Scalfati, il comune di Terracina, Violante
Schisani, Teresa Schisani ed Edoardo Schisani, il comitato per i demani
comunali di Terracina, la S.p.A.
Gestioni ed investimenti ed il
comune di Sabaudia; e tra gli eredi di Alfredo Scalfati ed il comune di
Terracina, la S.p.A. Domiziana, Violante Schisani, Teresa Schisani ed Edoardo
Schisani ed il comitato per i demani comunali di Terracina e tutti nei
confronti del p.m.: giudizi promossi con vari atti di appello avverso
l'ordinanza del 4 aprile 1958 e la sentenza del 22 giugno 1961 del commissario
per gli usi civici di Roma, ed a seguito di eccezione di illegittimità
costituzionale proposta dal p.m., dal comune di Sabaudia e da Violante e Teresa
Schisani.
2. - Con le dette ordinanze il
giudice a quo precisava che la denuncia concerneva le norme indicate nelle
parti in cui si riferivano a poteri esercitati nelle fattispecie dal
commissario e che la sollevata questione non si presentava prima facie
manifestamente infondata.
Osservava, in generale, che
"l'indipendenza del giudice va innanzi tutto affermata in relazione alla
possibilità che in concreto, un altro organo estraneo alla funzione
giurisdizionale possa influire, sia pure per la tutela di interessi generali,
sulle sue decisioni" e che "l'indipendenza tuttavia implica un
concetto più ampio, perché non può prescindersi da ogni altro elemento che
possa porre in pericolo l'imparzialità del giudice: l'indipendenza cioè é
richiesta in ogni caso proprio per il pericolo della parzialità".
A suo avviso, la questione andava
quindi esaminata con criteri obiettivi: doveva, in altri termini, farsi
"esclusivo riferimento alla posizione che ha in concreto l'organo
giurisdizionale ed accertarsi se la detta posizione possa per se stessa non
offrire adeguata garanzia di indipendenza e di imparzialità, sia pure come
remoto pericolo".
Ed andava infine rilevato, e sempre
in generale, che "non può considerarsi indipendente, e conseguentemente
imparziale, in senso obiettivo, il giudice, il quale, in una determinata
controversia, abbia in precedenza svolto la sua attività in relazione ad
elementi che sono (ora) oggetto del suo giudizio".
La Corte di appello faceva poi
riferimento ad alcune pronunce di questa Corte (nn. 30 del 1967,
55 del 1966,
133 del 1963
e 80 del 1967)
che avrebbero lumeggiato, sotto vari profili che presentavano interesse nella
specie, il principio dell'indipendenza del giudice.
Ed infine esaminava in concreto
l'effettiva posizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi
civici nella sua funzione giurisdizionale, allo scopo di accertare se le
suindicate norme garantissero o meno l'indipendenza e quindi l'imparzialità del
giudice alla luce dei principi anzidetti.
A tal riguardo, ricordava che nel
sistema della legge fondamentale del 1927 il commissario ha una funzione
essenzialmente amministrativa: "quella di accertare la esistenza dei
diritti di uso civico e similari e di procedere alle relative operazioni di
liquidazione mediante scorporo (o imposizione di canone per le terre
migliorate)"; che in tale funzione primaria può procedere d'ufficio o
sopperire all'inerzia degli enti pubblici (che per altro non rappresenta)
titolari dei diritti di uso civico, per la tutela degli interessi generali
delle popolazioni, università agrarie, ecc. Esso "anche fuori di un vero e
proprio rapporto gerarchico, costituisce l'organo sul quale il Ministero
dell'agricoltura deve fare il suo affidamento nell'ambito dei suoi poteri
istituzionali in materia"; e, pur non identificandosi con i soggetti
titolari di diritti di uso civico e similari, per i suoi poteri di impulso e
sostitutivi, appresta a quei diritti un'efficace garanzia.
Il commissario ha inoltre una
funzione giurisdizionale a carattere occasionale ed incidentale, per la
risoluzione delle controversie sorte, in occasione dello svolgimento delle
funzioni amministrative o anche indipendentemente da queste, tra gli enti che
si affermano titolari di un diritto civico ed altri soggetti (in genere
privati) che contrastano l'esistenza del diritto stesso.
L'affidamento di codesta funzione
all'organo investito di quella amministrativa, é il risultato di una scelta di
politica legislativa: si é preferito l'organo specializzato per la complessa
funzione amministrativa e si é inteso, d'altro canto, garantire quanto più é
possibile i diritti delle popolazioni e degli enti pubblici.
Ma il sistema così creato, secondo
la Corte di appello, "non sembra compatibile con il principio
dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice sancito dall'art. 108,
secondo comma, della Costituzione", in quanto "il commissario, in
sede giurisdizionale, si pronunzia sulla legittimità dei suoi stessi
provvedimenti presi in sede amministrativa".
Tale situazione ricorre, "ad
esempio, in materia di occupazione di terre di uso civico da parte di soggetti,
dal commissario ritenuti privi di titolo, in sede amministrativa, e che poi,
sostenendo invece un proprio diritto sulle terre stesse, adiscono il
commissario in sede giurisdizionale" e pare altresì evidente nell'ipotesi
in cui sia negata "l'autorizzazione ad una conciliazione della
controversia, in base ad una valutazione di merito" e la controversia
venga successivamente esaminata dal commissario, come giudice.
In base al sistema in discorso,
inoltre, il commissario "potrebbe ritenersi non sufficientemente
indipendente dall'esecutivo", dato che (per l'art. 37 della legge n. 1766
del 1927) "la suprema direzione per l'esecuzione della legge stessa é
affidata al Ministero dell'agricoltura il quale, indipendentemente da un vero e
proprio rapporto gerarchico nei confronti del commissario si avvale delle
funzioni del predetto proprio per tale compito istituzionale"; e dato che
il ministro determina la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato
(art. 27, ultimo comma della legge, che, per altro, "sembra contrastare
con il principio della riserva di legge in materia giurisdizionale di cui
all'art. 25 della Costituzione"), e nel l'ipotesi in cui debba procedersi
all'affrancazione di usi civici e ad operazioni similari su terre comprese nel
territorio di due diversi commissariati regionali, "stabilisce, con un suo
decreto, a quali commissari debba essere affidata l'esecuzione - delle operazioni
e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse" (giusta il
cit. art. 27 in sé e in correlazione all'art. 67 del regolamento approvato con
R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, che per altro sarebbe in contrasto con l'art. 25
della Costituzione).
Ed infine il pericolo di parzialità
deriverebbe dalle norme che riconoscono al commissario il potere di impulso di
ufficio e che ne caratterizzano in senso parzialmente inquisitorio la
giurisdizione (ed in particolare dall'art. 3 del regolamento del 1928 per cui
il commissario, se ritiene che a favore di una popolazione esistano diritti
civici non dichiarati, può procedere alla nomina di un istruttore per accertare
i diritti anzidetti).
3. - Le quattro ordinanze sono state
regolarmente comunicate, notificate e pubblicate.
Nei relativi giudizi davanti a
questa Corte si sono costituiti:
a) le frazioni di Ponte e di
Rocchetta (del comune di Cerreto di Spoleto) a seguito di deliberazione delle
rispettive rappresentanze nominate dalla G.P.A. di Perugia, con deduzioni
depositate il 30 giugno 1969 ed a mezzo dell'avv. Guido Cervati;
b) Gilda Scarpetta ed Antonio Roma,
con deduzioni del 31 luglio 1969, a mezzo dell'avv. Ettore Mosillo;
c) Narcisa Cervelloni, Laura
Cervelloni, Adele Di Girolamo ved. Cervelloni e Franco Cervelloni, con
deduzioni del 30 giugno 1969, a mezzo dell'avv. Guido Cervati;
d) il comune di Terracina (nella
causa contro Narcisa Cervelloni ed altri), in forza di delibera del 5 settembre
1969 della Giunta municipale approvata dalla G.P.A. di Latina il 15 ottobre
1969, con memoria del 17 giugno 1969, a mezzo dell'avv. Gastone Curis;
e) Alberto Mari, Giuseppe Rossi ed
Ermanno Bottiglia, con memoria del 17 giugno 1969, a mezzo dell'avv. Gastone
Curis;
f) il comune di Terracina (nella
causa contro Giulio Scalfati ed altri), con delibera del 16 dicembre 1969 della
Giunta municipale approvata dalla G.P.A. di Latina il 23 gennaio 1970, con
memoria depositata il 23 ottobre 1969 a mezzo dell'avv. Gastone Curis;
g) la S.p.A. Domiziana, con memoria
depositata il 25 novembre 1969, a mezzo degli avv.ti prof. Virgilio Andrioli,
Giulio Cardelli Santucci, Francesco Franchi e prof. Michele Giorgianni;
h) il comune di Sabaudia, in forza
di delibera della Giunta municipale dell'11 settembre 1969, approvata dalla
G.P.A. di Latina il 30 detto e ratificata dal consiglio comunale con delibera
del 17 novembre 1969, con deduzioni del 14 ottobre 1969, a mezzo degli avv.ti
proff. Eugenio Cannada Bartoli e Domenico Barillaro; e
i) la S.p.A. gestioni ed investimenti
(G.I.S.A.), con deduzioni depositate il 22 ottobre 1969, a mezzo dell'avv.
Renato Marzolo.
Nel giudizio di cui alla terza
ordinanza, spiegava intervento, con atto depositato il 4 agosto 1969, il
Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato.
E nel primo giudizio, sotto la data
del 17 settembre 1969 (ma tardivamente) depositava comparsa il comune di
Cerreto di Spoleto, peraltro poi rinunciandovi.
4. - Le frazioni di Ponte e di
Rocchetta e Narcisa Cervelloni ed altri con le deduzioni (separate ma di
identico contenuto) e con la memoria depositata il 12 febbraio 1970 chiedevano
che fosse "dichiarata illegittima la giurisdizione dei commissari per gli
usi civici".
Dopo avere premesso alcune
osservazioni circa i precedenti storici ed i caratteri della giurisdizione del
commissario e notato che in questo rimangono immanenti i poteri amministrativi
anche durante lo svolgimento del processo (dato che il commissario ha nel
pubblico interesse il potere di promuovere di ufficio i processi quale
sostituto amministrativo dei comuni, frazioni e associazioni agrarie, di
ampliare la domanda, di raccogliere prove di ufficio e di approvare nel merito
le conciliazioni) per cui si ha "una particolare inquisitorietà
nell'interesse é a tutela di una sola parte", mettevano in evidenza che
anche nelle cause nelle quali erano parti, si sarebbe avuta "la
concentrazione di controllo e di tutela di interessi nell'organo che - quale
giudice - dovrebbe esercitare controllo sul suo operato nel momento operativo
in cui - concedendo terre ed effettuando scorpori o assegnazioni - non si
distingue da qualsiasi altro operatore".
Tutto ciò non garantirebbe
l'indipendenza e l'imparzialità del commissario in quanto allo stesso soggetto
e cioè allo stesso organo sarebbero attribuite le due funzioni con
l'inevitabile sovrapporsi (particolarmente evidente nella materia delle
conciliazioni, e durante l'intero corso del processo) di tipi di valutazioni
che invece dovrebbero rimanere su piani rigorosamente distinti. Il commissario
in altri termini sarebbe istituzionalmente interessato alla controversia stante
che la mancanza di indipendenza sarebbe essenziale alla disciplina del procedi
mento: e sia nel caso in cui il commissario abbia promosso d'ufficio il giudizio
che in quello opposto di sua inerzia e di instaurazione del giudizio ad istanza
dell'amministrazione interessata (contro l'avviso del commissario). E di fronte
a codesta posizione del commissario non vi sarebbe per altro la possibilità di
una sua ricusazione.
Dalle norme denunciate, d'altro
canto, secondo le sopra dette parti, risulterebbe che il commissario, nei
confronti del ministro, é inserito in un rapporto gerarchico vero e proprio o
si trova in una situazione di subordinazione in forza di un intenso potere
direttivo, di controllo e sostitutivo spettante al ministro. Tale relazione
nascerebbe anche dal fatto che il ministro nomina e revoca i commissari (per
cui questi non sarebbero inamovibili), promuove e sollecita le azioni ed
esercita poteri istruttori a mezzo di funzionari amministrativi.
Sarebbe per ciò chiaramente violato
l'art. 108. E lo sarebbe del pari l'art. 25 della Costituzione, perché, pur
essendo vero che la circoscrizione del commissariato con sede in Roma é stata a
suo tempo istituita con legge, il ministro potrebbe, avvalendosi del potere di
cui all'art. 27, ultimo comma, della legge n. 1766, assegnare una data causa ad
altro commissariato attraverso la modificazione delle circoscrizioni.
5. - Gilda Scarpetta e Antonio Roma,
dopo avere osservato che la Corte di appello aveva inquadrato esattamente la
posizione che nel sistema della legge n. 1766 ha il commissario, rilevavano che
nella specie questo aveva esplicato la sua attività giurisdizionale sulla base
di accertamenti e di valutazioni compiuti da un organo posto alle sue
dipendenze, che agisce in conformità di istruzioni da esso emanate
nell'esercizio di funzioni amministrative o di istruzioni superiori ricevute
per suo tramite.
Assumevano che con le norme
denunciate, e giusta gli orientamenti espressi da questa Corte, sarebbero stati
sacrificati i requisiti di indipendenza e di imparzialità che la Costituzione
esige per i giudici speciali.
E concludevano, perciò, per la
fondatezza della questione.
6. - Alberto Mari, Giuseppe Rossi ed
Ermanno Bottiglia ed il comune di Terracina (nella causa contro Narcisa
Cervelloni ed altri) con le deduzioni (separate, ma di identico contenuto)
chiedevano che fosse respinta l'eccezione di incostituzionalità delle funzioni
dei commissari.
Osservavano che il cumulo nello
stesso organo di funzioni amministrative e di funzioni giurisdizionali non
comporta necessariamente l'illegittimità costituzionale delle norme che lo
prevedono.
L'indipendenza del commissario quale
giudice, poi, sarebbe garantita, nonostante che il ministro intervenga nella
sua nomina (atteso il prevalente ed assorbente intervento del Consiglio
superiore della magistratura e non essendovi alcuna norma che neghi
l'inamovibilità) e pur spettando al commissario anche funzioni istruttorie
(potendo tale compatibilità essere giustificata da una consolidata tradizione).
Né sarebbe possibile pervenire a
conclusioni differenti qualora si volesse considerare l'attività di
conciliazione: questa infatti non dà luogo a transazione, ma a semplice
soluzione amichevole della controversia nel rispetto degli interessi generali
in gioco.
Non esistono quindi i lamentati
vizi. E se nell'attuale sistema c e una disfunzione, questa risiede nel mancato
esercizio dei poteri di impulso che la legge espressamente prevede.
7. - Il comune di Terracina (nella
causa contro Giulio Scalfati ed altri), con le deduzioni, a sostegno della
richiesta che questa Corte volesse dichiarare non fondata la questione, si
richiamava, anzitutto, alla legittimità delle giurisdizioni speciali
preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione ed in particolare a
quella dei commissari (dato che alla loro nomina provvede il Consiglio
superiore della magistratura). Precisava che il rapporto tra il commissario ed
il ministro é di piena autonomia e trova adeguata giustificazione da un canto
in specifici poteri del ministro (quale quello di proporre impugnativa avverso
determinati atti del commissario) e dall'altro nella peculiare natura delle
funzioni a questo affidate e nelle caratteristiche tipiche della materia
attinente agli usi civici. Richiamate poi le più importanti sentenze di questa
Corte in tema di indipendenza ed imparzialità del giudice, osservava che, nella
specie, la possibilità che siano esercitate dal commissario funzioni
amministrative e giurisdizionali, non comporta di per sé la dedotta
illegittimità costituzionale della relativa normativa. Né avrebbero maggior
peso le circostanze che i commissari vengono designati dal ministro, e che vi
sarebbe una incompatibilità tra funzioni istruttorie e decisorie e l'asserita
mancanza di inamovibilità dei commissari (stante che questa non é esclusa da
alcuna norma e la sua mancanza risulta affermata in una sola decisione del
Consiglio di Stato che potrebbe essere ritenuta non corretta). Eventuali
imperfezioni del sistema troverebbero comunque compenso nell'esigenza che si é
voluto realizzare di un processo rapido ed affidato ad un soggetto altamente
qualificato e specializzato.
In ordine alla specifica questione
di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 29 della legge n. 1766 il comune
si riportava integralmente al contenuto delle deduzioni della Avvocatura
generale dello Stato nella causa contro Narcisa Cervelloni ed altri (che
saranno ricordate al paragrafo 11 della presente esposizione in punto di fatto)
Ed infine a proposito delle
attribuzioni dei commissari, riportandosi a pronunce della Corte di cassazione,
rilevava che il criterio della loro delimitazione andava ricercato nel
contenuto dei relativi atti di esercizio ed a seconda che questi si riferiscano
ad interessi legittimi o a diritti soggettivi.
8. - La S.p.A. Domiziana, con la
memoria di costituzione e con memoria illustrativa depositata il 12 febbraio
1970, a sostegno della domanda diretta ad ottenere una pronuncia di
inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione, precisato
preliminarmente entro quali limiti la sollevata questione potesse essere
esaminata, osservava che in ordine al problema concernente il giudizio che il
commissario sarebbe chiamato a pronunciare sui suoi stessi provvedimenti, non é
fondato parlare di illegittimità perché da un riesame non é insidiata
l'indipendenza di giudizio quante volte ne sia garantita la terzietà e perché
questa terzietà ricorre in pieno nella specie in cui "anche nella fase
cosiddetta amministrativa, il commissario si pone super partes e non tutela affatto gli interessi ex necesse parziali delle comunità,
titolari degli usi civici, e, ancor meno, dei proprietari delle terre, che ne
sono gravate". Codesto riesame, d'altra parte, non attenta minimamente
all'indipendenza del giudice nelle ipotesi della opposizione a decreto
ingiuntivo, della revocazione e dell'opposizione di terzo, e dato che
l'ordinamento positivo appresta, in concreto, i rimedi dell'astensione e della
ricusazione "mai elevata a ragione di nullità della sentenza adottata dal
giudice, che non si astenne o non fu ricusato".
A proposito della asserita
"promiscuità" tra funzioni amministrative e giudiziarie, negava che si
potesse delineare nella materia della legittimazione delle occupazioni, e che
sussista nella ipotesi in cui il commissario é chiamato a decidere (secondo
l'art. 29, comma secondo) di tutte le controversie circa l'esistenza, la natura
e l'estensione dei diritti di cui all'art. 1 della legge o dello scioglimento
delle promiscuità. Ciò perché "le funzioni giurisdizionali sono dal
commissario esercitate con riferimento a controversie, consequenziali ad
opposizioni avverso progetti di liquidazione di diritti, di cui egli si é
limitato a disporre la pubblicazione, ovvero ad opposizioni avverso atti
istruttori di scioglimento di promiscuità, in ordine ai quali la sua attività
non é andata oltre la disposizione della pubblicazione"; e perché i
progetti sono opera di assessori o di istruttori e gli atti istruttori opera
dei periti e che lo stesso magistrato non può conoscere dei progetti, da lui
redatti in qualità d'istruttore (talché non rimane spazio utile neppure per
l'astensione e la ricusazione).
Rispondeva infine la società
concludente, alle argomentazioni marginali del giudice a quo; e a proposito
della questione di incostituzionalità dell'art. 27, comma terzo, rappresentava
la necessità che si identificasse il provvedimento di determinazione della
circoscrizione di ciascun commissariato per accertarne se rientri o meno nello
schema del provvedimento del ministro, delineato nella norma impugnata e
concludeva che nella specie, non essendo stato l'incidente sollevato in
relazione al R.D. 16 giugno 1927, n. 1255, la relativa questione dovesse dirsi
inammissibile per difetto di rilevanza.
9. - Si pronunciava per la
fondatezza, con le deduzioni e con la memoria depositata il 12 febbraio 1970,
il comune di Sabaudia. Prospettava l'illegittimità costituzionale delle norme
denunciate, anche in riferimento agli artt. 102, 103 e 104 della Costituzione;
e sosteneva che per varie ragioni sussistesse il dubbio di costituzionalità nei
termini in cui era stato avanzato dall'ordinanza. Anzitutto, perché sarebbero
indici di dipendenza del commissario dal ministro, il modo della nomina (che
sarebbe ministeriale) e l'esistenza di un vero e proprio rapporto gerarchico
(che comporta un vincolo di soggezione); perché l'indipendenza sarebbe
minacciata dalla mancanza di norme circa la predeterminazione della durata
dell'ufficio; e perché, mancata una previsione dei casi di incompatibilità, non
sarebbe possibile applicare l'istituto dell'astensione e della ricusazione. In
secondo luogo, perché, avvalendosi il commissario in sede giurisdizionale di
dati da lui stesso predisposti come capo dell'amministrazione, si avrebbe una
contaminazione tra gli accertamenti. Ed infine, perché, a proposito dell'art.
27, ultimo comma, della legge, sarebbe violata la riserva assoluta di legge di
cui all'art. 25 e (ponendosi la norma denunciata in correlazione con l'art. 67
del regolamento) il commissario quale giudice non sarebbe precostituito ma
scelto a posteriori.
10. - La S.p.A. Gestioni ed
Investimenti (G.I.S.A.) concludeva per la declaratoria di incostituzionalità
delle norme denunciate. Premetteva che tutta la disciplina concernente la
regolamentazione degli usi civici avrebbe dovuto essere rivista dalle
fondamenta con riferimento alle nuove e diverse condizioni economico - sociali
del Paese. In ordine alla questione, rilevava che, a parte il contrasto
dell'art. 2 della citata legge n. 1766 con l'art. 3 della Costituzione, l'art.
27 della stessa legge violerebbe gli artt. 25, comma primo, e 108, comma primo,
della Costituzione, perché detta norma attribuisce al ministro di determinare
le circoscrizioni dei singoli uffici e di designare i commissari e perché
accentra in un unico organo funzioni amministrative e giurisdizionali. Quanto
poi all'articolo 29, la sua illegittimità costituzionale deriverebbe dal fatto
che esso, sottoponendo all'approvazione del commissario e del ministro tutte le
conciliazioni, creerebbe una singolare situazione per cui lo stesso commissario
é chiamato a conoscere in sede giurisdizionale delle questioni a lui già
sottoposte in sede amministrativa. Conseguenziale, sarebbe l'illegittimità
dell'art. 37.
Per la società concludente, infine,
la chiesta pronuncia dovrebbe essere estesa alle norme regolamentari dettate
per l'esecuzione della legge e segnatamente agli artt. 67 e seguenti.
11. - Il Presidente del Consiglio
dei ministri con l'atto di intervento (nella terza causa) e con la memoria
depositata il 27 gennaio 1970, chiedeva che fosse dichiarata non fondata la
questione proposta con l'ordinanza di rinvio.
L'Avvocatura dello Stato, in
relazione alla tesi secondo cui il commissario si pronuncerebbe in sede
giurisdizionale sulla legittimità dei suoi stessi provvedimenti emessi in sede
amministrativa, preliminarmente escludeva che si potesse ravvisare una
violazione dell'indipendenza del commissario nella mancata previsione della
possibilità di astensione e di ricusazione. Rilevato che mentre l'ordinamento
processuale penale conosce come motivo di ricusazione - astensione il fatto che
il giudice abbia già manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento
fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, analogo motivo non é previsto
dall'ordinamento processuale civile, rinveniva il significato della differenza
in ciò che la norma processuale penale mira ad evitare non tanto la cosiddetta
forza della prevenzione quanto che si creda che tale prevenzione esista. E da
ciò ricavava che la disciplina in parte de qua dell'ordinamento processuale
penale non é espressione di un principio costituzionale, non sostanzia cioè un
particolare profilo della garanzia dell'indipendenza del giudice. Per cui nella
specifica materia della attività giurisdizionale dei commissari per la
liquidazione degli usi civici (che per altro rientra negli schemi
dell'ordinamento processuale civile), non ricorre l'esigenza che le parti non
debbano temere una prevenzione del giudice. I commissari, infatti, sono organi
investiti di funzioni amministrative e giurisdizionali che vengono esercitate
con piena autonomia; e la distinzione tra questa giurisdizione e quella del
Consiglio di Stato si basa sempre sul criterio fondamentale che fa capo alla
distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi.
Quando l'interessato propone
l'opposizione al commissario su materia incidente su diritti soggettivi -
deduceva inoltre l'Avvocatura - non può sostenersi che il commissario si sia
pronunciato in sede amministrativa esprimendo inequivocabilmente la propria
volontà, ma può solo dirsi che abbia effettuato una generica delibazione del
modo in cui i dati elaborati sono stati eseguiti, senza aver avuto modo di
effettivamente pronunciarsi sul punto oggetto di contestazione. Non v e ragione
quindi perché la sopra detta tesi possa essere prospettata.
Né le cose stanno diversamente nella
particolare materia delle conciliazioni. Il commissario non provvede in via
amministrativa a termine di un iter che sia penetrante delibazione delle
opposte ragioni giuridiche e non anticipa in alcun modo il giudizio completo
che é in grado di esprimere solo a termine della fase giurisdizionale.
Circa, infine, la pretesa offesa
dell'art. 27, ultimo comma, della legge n. 1766, all'art. 108, comma primo,
della Costituzione, l'Avvocatura ricordava in che modo fossero state fissate le
circoscrizioni dei commissariati e che per quella del commissariato con sede in
Roma si fosse provveduto con un decreto reale su proposta del ministro
competente che, pur non avendo forza di legge, costituiva un di più che
comprendeva il meno (e cioè il decreto ministeriale, conforme all'ordinamento
del tempo); e concludeva per la legittimità costituzionale della norma
denunciata.
12. - All'udienza di discussione gli
avvocati Guido Astuti, per delega dell'avv. Mosillo, per Scarpetta e Roma,
Cannada Bartoli e Barillaro per il comune di Sabaudia, Cervati per le frazioni
di Ponte e di Rocchetta e per Cervelloni ed altri, insistevano nella tesi della
illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
L'avv. Curis per il comune di
Terracina si riportava agli scritti difensivi; mentre l'avv. Franchi per la
società Domiziana e il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti
per il Presidente del Consiglio dei ministri ribadivano le rispettive tesi
chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata.
Considerato in diritto
1. - La Corte di appello di Roma, sezione
speciale usi civici, con le quattro ordinanze indicate in epigrafe ed aventi
identico contenuto, solleva la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 27, commi primo ed ultimo, e 29, comma secondo in relazione al primo,
della legge 16 giugno 1927, n. 1766 in riferimento agli artt. 108, comma
secondo, e 25, della Costituzione.
Dato che le cause così instaurate
hanno lo stesso oggetto, i relativi procedimenti vanno riuniti.
2. - La Corte di appello non precisa
come l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme
denunciate possa rilevare nelle cause sottoposte al suo esame. Osserva solo che
codeste norme si riferirebbero a poteri esercitati nelle fattispecie dal
commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, facendo quindi
intendere che, ove di dette norme dovesse risultare l'illegittimità
costituzionale, verrebbe meno ex tunc la base per quei poteri.
L'affermazione ora riportata con la
sua probabile interpretazione, può valere come sufficiente motivazione circa la
rilevanza a proposito dell'art. 27, comma primo, della citata legge 1927 n.
1766 e dell'art. 29, comma secondo in relazione al primo della stessa legge, ma
non anche per quanto ha riferimento all'art. 27, ultimo comma.
L'eventuale dichiarazione di
illegittimità di quest'ultima norma, in forza della quale il Ministero (per
l'economia nazionale ed ora quello) dell'agricoltura e delle foreste ha il
potere di determinare la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato, non
avrebbe modo di incidere autonomamente e direttamente sui giudizi di merito
(infatti le controversie di cui si tratta sono sorte in ordine a diritti di uso
civico che interessano popolazioni e comuni che insistono sul territorio
compreso nella circoscrizione del commissariato con sede in Roma e precisamente
sulla parte di detto territorio che é stata ad esso attribuita con un
provvedimento, R.D. 16 giugno 1927, n. 1255, conforme all'ordinamento del
tempo) e non modificherebbe minimamente la sfera di competenza (nascente da quel
provvedimento) del commissario con sede in Roma, il quale potrebbe continuare a
conoscere delle cause in oggetto.
Conseguentemente, a giudicare dalla
motivazione, la questione, almeno per quanto concerne l'art. 27, ultimo comma,
deve dirsi priva di rilevanza.
3. - La Corte é chiamata, perciò, a
pronunciarsi sulla conformità agli artt. 108, comma secondo, e 25 della
Costituzione, dell'art. 27, comma primo, e dell'art. 29, comma secondo: in base
alla prima norma i commissari regionali provvedono "con funzioni
amministrative e giudiziarie" alla attuazione di quanto é disposto nella
legge riguardante il riordinamento degli usi civici; in virtù della seconda
norma i commissari decidono "tutte le controversie circa la esistenza, la
natura e la estensione dei diritti (di cui all'art. 1 della legge) e delle
altre situazioni indicate nel primo comma dello stesso art. 29, comprese quelle
nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a
titolo particolare dei beni delle "associazioni, nonché tutte le questioni
a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate".
Di conseguenza la Corte deve
rispondere ai quesiti: se sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità del
commissario, in quanto titolare e nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali,
per il fatto che allo stesso organo sono assegnate o dalla stessa persona
fisica vengono esercitate funzioni amministrative, ed in particolare perché il
commissario giudica dopo che in sede amministrativa abbia ispezionato i luoghi
in contesa o nominato un istruttore perito (in sede di verifica demaniale) o
delibato, senza modifiche, il progetto di legittimazione, o disposto la
pubblicazione del progetto, o respinto le opposizioni al progetto e disposto la
legittimazione.
4. - Va anzitutto rilevato che dalla
pura e semplice coesistenza in testa al commissario regionale di poteri
riconducibili a funzioni amministrative ed a funzioni giurisdizionali nulla può
dedursi in ordine all'asserita mancanza di indipendenza e di imparzialità del
commissario quale giudice.
Nei casi in cui egli conosca di
controversie in sede giurisdizionale senza che ci sia in corso una fase
amministrativa, é da escludersi che il commissario non abbia l'indipendenza e
l'imparzialità volute; per il (e nel) concreto esercizio dei poteri
giurisdizionali egli non ha vincoli di precedente attività amministrativa e,
appartenendo all'ordine giudiziario, non dipende da alcuno né é tenuto a
seguire istruzioni di alcuno, essendo soggetto soltanto alla legge.
Ma, anche nell'ipotesi (normale) di
esercizio delle funzioni giurisdizionali nell'ambito di un procedimento
incidentale ed accessorio nei confronti di quello amministrativo, si deve,
parimenti, riconoscere la piena indipendenza e imparzialità dell'organo
giudicante, dato che la coesistenza nella stessa persona delle funzioni
amministrative e giurisdizionali non comporta di per sé che l'esercizio delle
prime pregiudichi quello delle seconde. La sua stessa condizione di
appartenente all'ordine giudiziario é garanzia perché il commissario distingua
una funzione dall'altra con assoluta obiettività.
D'altra parte le garanzie
costituzionali che assistono lo stato giuridico del magistrato preposto alla
funzione commissariale sono tali da renderlo distaccato non soltanto
dall'organo che ne ha proposto la nomina, la quale oggi é di spettanza del
Consiglio superiore della magistratura, ma anche dall'interesse amministrativo
che l'organo proponente é chiamato a curare.
5. - Non si perviene a conclusioni
differenti, in ordine alla questione in esame, qualora se ne valutino gli
aspetti particolari (ed i riflessi concreti).
La circostanza che il commissario
sia chiamato a giudicare e giudichi dopo che nella materia, in ordine alla
quale é insorta la controversia, abbia compiuto atti nello svolgimento delle
sue funzioni amministrative, non deve far ritenere che il commissario quale
giudice non sia indipendente ovvero manchi o sia messa in pericolo o in forse
la sua imparzialità.
Un primo aspetto del problema si
rende evidente nella eventualità che il commissario giudice abbia compiuto,
nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, atti per esempio di
ricognizione o di accertamento o comunque estranei ad un concreto esercizio di
poteri autorizzativi, dispositivi o concessivi, suscettibili di incidere sulle
situazioni giuridiche (non giurisdizionali) non é in contrasto con l'obiettivo
esercizio delle funzioni giurisdizionali. Il fenomeno non é raro a verificarsi
qualora ad un organo giurisdizionale siano attribuite anche funzioni
amministrative da esercitare pregiudizialmente o preliminarmente rispetto alle
funzioni giurisdizionali, ed é pacifico che non compromette l'indipendenza o
l'imparzialità del giudice. Altrettanto perciò deve dirsi qualora (come nella
specie) ad un organo siano attribuite istituzionalmente funzioni amministrative
e giurisdizionali e l'esercizio di queste ultime funzioni normalmente sia
incidentale.
Un secondo aspetto del problema si
coglie nell'eventualità che il commissario giudice abbia, nell'esercizio delle
sue funzioni amministrative, posto in essere accertamenti o pronunce nella
materia o anche sulla questione che é oggetto del suo esame in sede
giurisdizionale.
Ma neppure in questo caso ricorre
l'asserita mancanza della indipendenza e dell'imparzialità volute dalla
Costituzione. É possibile infatti constatare che l'attività giurisdizionale non
é condizionata nei suoi contenuti da quella amministrativa svolta in
precedenza; e che (a conferma di ciò), in fase giurisdizionale, sul terreno
probatorio il commissario può esercitare d'ufficio un potere inquisitorio o
d'iniziativa e che comunque le opposizioni lo richiamano in sede
giurisdizionale a nuove valutazioni in relazione ai vizi di attività che gli
sono stati denunciati e sui quali deve esprimere esclusivamente la volontà
della legge riferita al caso concreto.
É vero che nell'esercizio
dell'attività amministrativa può accadergli di manifestare il suo pensiero
sulla questione, su cui più tardi deve pronunciarsi come giudice, e che con
tutto ciò, in questa seconda fase, non può essere ricusato né astenersi. Ma
occorre rilevare che l'esigenza di imparzialità, che in generale trova la sua
manifestazione processuale nell'istituzione stessa del giudice, non é disattesa
dai particolari modi di essere della disciplina legislativa dell'astensione e
della ricusazione. A tal proposito - come giustamente osserva l'Avvocatura
dello Stato - é infatti da considerare che, mentre l'ordinamento processuale
penale conosce come espresso e specifico motivo di ricusazione e astensione il
fatto che il giudice abbia manifestato il suo parere sull'oggetto del processo
fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, analogo motivo non é previsto
dall'ordinamento processuale civile; e che la mancanza di codesta specifica
previsione normativa, data la diversità di situazioni, non sostanzia violazioni
dell'invocato principio costituzionale. E ciò comporta che per il processo in
materia di usi civici, stante il rinvio all'ordinamento processuale civile di cui
all'art. 31, comma terzo, della legge n. 1766 del 1927, si debba pervenire alle
stesse conclusioni.
6. - Posta la questione nei termini
sopradetti, non rilevano ai fini della decisione le numerose é ampie
argomentazioni svolte dal giudice a quo e dalle parti e relative tra l'altro
allo statuto del commissario quale giudice ovvero alla materia delle
conciliazioni. E pertanto, sulla base delle considerazioni fatte nei paragrafi
che precedono, si conclude per la non fondatezza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per difetto
di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo
comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici,
sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 25 e
108, comma secondo, della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 29, comma secondo in
relazione al primo, della stessa legge, sollevata con le indicate ordinanze, in
riferimento agli artt. 25 e 108, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
maggio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 25
maggio 1970.