Ordinanza n. 72 del 1970

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 72

 

ANNO 1970

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

 

Prof. Michele FRAGALI

 

Prof. Costantino MORTATI

 

Prof. Giuseppe CHIARELLI

 

Dott. Giuseppe VERZÌ

 

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

 

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

 

Dott. Luigi OGGIONI

 

Avv. Ercole ROCCHETTI

 

Prof. Enzo CAPALOZZA

 

Prof. Vezio CRISAFULLI

 

Dott. Nicola REALE

 

Prof. Paolo ROSSI

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1969 dal pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Cristofaro Antonietta, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969

 

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

 

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Antonietta Cristofaro, il pretore di Chieri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui rende possibile la effettuazione e la successiva utilizzazione in causa dei processi verbali di sequestro senza l'osservanza dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

 

Considerato che la norma denunziata é stata dichiarata illegittima con sentenza di questa Corte n. 148 del 1969 (vedi anche la sentenza n. 2 del 1970);

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 304 quater del codice di procedura penale.

 

 

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.

 

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

 

 

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1970.