SENTENZA N. 67
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 31
ottobre 1968 dal Pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di
Scalese Carlo, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24
marzo 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a
carico di Scalese Carlo, rinviato a giudizio per rispondere della
contravvenzione prevista dall'art. 78, sub a) commi nono e decimo del decreto
ministeriale 31 luglio 1934, modificato dal successivo D.M. 12 maggio 1937,
perché sorpreso alla guida di un autotreno carico di paglia imballata senza
essere munito di estintore, il pretore di Recanati ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 63 del T.U. della legge di P.S. in
riferimento all'art. 87, comma quinto, nonché ai principi costituzionali (artt.
70 a 82) che regolano le fonti di produzione normativa ed infine in riferimento
all'art. 25, comma secondo, della Costituzione.
Dopo aver sostenuto che il D.M. 31
luglio 1934 deve ritenersi emanato dal Ministro per l'interno in virtù della
delega contenuta nell'art. 63 del citato T.U., il pretore afferma che evidente
é il contrasto tra questa norma, che delega uno speciale potere regolamentare
ad un ministro, e l'art. 87, comma quinto, della Costituzione il quale dispone
che il Presidente della Repubblica "emana i regolamenti".
L'esclusione dei ministri dal novero
delle fonti di produzione normativa troverebbe conferma, secondo l'ordinanza di
rinvio, nei principi fondamentali che regolano tali fonti. Basti al riguardo
considerare che per i decreti contenenti regolamenti ministeriali: non é
prevista la necessità di una loro pubblicazione ai sensi del R.D. 24 settembre
1931, n. 1256, e non si vede come tale assenza sia conciliabile con
l'obbligatorietà delle norme regolamentari per i cittadini, indipendentemente
dalla conoscenza effettiva che questi ne abbiano; non figura regolato il
rapporto tra essi é i decreti del Presidente della Repubblica; si sottraggono infine
a tutto quel complesso di garanzie di legalità, dettato invece per il potere
regolamentare del Governo, e cioè alla previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, al parere del Consiglio di Stato e al controllo della Corte dei
conti.
Tutto ciò dimostrerebbe che le
singole leggi attributive di potestà regolamentare ad un ministro, a seguito
della entrata in vigore della Costituzione, sono da considerarsi non conformi
al sistema delle fonti da questa delineato e si pongono in contrasto con i
principi regolatori dello stato di diritto che il costituente ha riaffermato.
Ritiene infine il pretore che la
questione di incostituzionalità sollevata appare fondata anche sotto il profilo
del principio di stretta legalità della pena affermato dall'art. 25, comma
secondo, della Costituzione. L'art. 63 del T.U. delle leggi di P.S. violerebbe
la riserva di legge in materia penale poiché, nel commettere al Ministro per
l'interno il potere di formulare precetti - alla cui violazione si collegano le
sanzioni dell'arresto o dell'ammenda previste dall'art. 17 del T.U. - non
specifica affatto presupposti, carattere, contenuto e limiti dei provvedimenti
penalmente sanzionati; né una qualche delimitazione o specificazione
dell'ambito dei provvedimenti di cui trattasi é data rinvenire in altre norme
dello stesso capo (VI titolo II), o comunque dell'intera legge di P.S.
L'ordinanza, ritualmente comunicata
e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6
dell'8 gennaio 1969.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte
la parte privata non si é costituita, ma é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, con deposito di atto di intervento in cancelleria in data 16 gennaio
1969.
L'Avvocatura, dopo avere in via
preliminare contestato l'esattezza dell'affermazione del pretore, secondo cui
il D.M. 31 luglio 1934 trarrebbe origine dall'art. 63 del T.U. delle leggi di
PS., passando al merito della questione di legittimità sollevata conclude per
l'infondatezza della stessa osservando che la prevalente dottrina ritiene
conformi alla Costituzione le leggi che autorizzano l'emanazione di un
regolamento da parte di un organo diverso dal Capo dello Stato e, nel caso più
frequente, da parte di un ministro. Ciò in quanto l'art. 87 della Costituzione,
che conferisce il potere regolamentare al Presidente della Repubblica, non ha
inteso dare carattere tassativo ed inderogabile alla funzione regolamentare.
Per quanto poi attiene alla pretesa
violazione dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione l'Avvocatura ricorda
che in diverse occasioni questa Corte (sentenze 36 e 96 del 1964) ha avuto modo
di escludere la illegittimità di disposizioni legislative che nel comminare una
sanzione penale si rimettevano, per la specificazione della fattispecie, ad
atti non dotati di valore di legge. É vero che nella sentenza n. 26 del
1966 é stato affermato che il principio della legittimità della pena può
considerarsi soddisfatto solo quando la legge indichi, con sufficiente
specificazione, i presupposti, il carattere, il contenuto e i limiti dei
provvedimenti dell'autorità non legislativa, alle trasgressioni dei quali deve
seguire la pena; tale indicazione legislativa tuttavia deve essere intesa con
elasticità specie nel caso in esame in cui si é di fronte a materia che, per le
continue variazioni della tecnica, si sottrae alla possibilità di una
particolareggiata previsione da parte della legge.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza di cui in
epigrafe viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvata con R.D. 18
giugno 1931, n. 773, nella parte in cui dispone che con un regolamento speciale
da approvarsi con decreto del Ministro per l'interno saranno stabilite le norme
da osservarsi per il trasporto delle sostanze presentanti pericolo di incendio.
Ritiene il pretore che la delega della potestà regolamentare ad un ministro
contenuta in detta norma - in virtù della quale sarebbe poi stato emanato il
regolamento approvato con D.M. 31 luglio 1934 - sia in contrasto con l'art. 87,
comma quinto, della Costituzione che prevede l'emanazione di regolamenti solo
da parte del Presidente della Repubblica e con gli altri precetti
costituzionali (artt. 70 a 82) che disciplinano le fonti di produzione
normativa senza far menzione dei ministri, nonché con l'art. 25, comma secondo,
che sancisce il principio secondo il quale solo la legge può validamente
disporre in materia penale.
Nel sollevare detta questione il
pretore rileva che nel giudizio dinanzi ad esso pendente deve trovare
applicazione un precetto penale contenuto nell'art. 78 lett. a, commi nono e
decimo, del citato regolamento ministeriale 31 luglio 1934 e che tale precetto
diverrebbe invalido e conseguentemente inapplicabile qualora fosse dichiarata
l'incostituzionalità dell'art. 63 della legge di pubblica sicurezza dal quale
esso trarrebbe origine.
2. - Ad avviso della Corte la
presente questione, al pari di altre analoghe precedentemente decise (sentenze nn. 73 del
1968 e 117
del 1969), é manifestamente irrilevante poiché l'eventuale dichiarazione
d'illegittimità costituzionale della norma di legge denunciata non avrebbe
alcuna conseguenza sulla validità delle norme penali contenute nel regolamento
del 1934 la cui trasgressione forma oggetto del giudizio vertente davanti al
pretore.
Sia la legge autorizzativa che il
regolamento in forza di essa emanato sono di epoca anteriore all'entrata in
vigore della Costituzione, di tal che quand'anche la Corte, in accoglimento
delle eccezioni formulate, ritenesse incostituzionale l'art. 63 della legge di
pubblica sicurezza per essersi con esso conferito al Ministro per l'interno un
potere normativo in violazione del sistema di competenze previsto dalla vigente
Carta costituzionale, o con una ampiezza incompatibile col principio della
riserva di legge in materia penale, gli effetti di siffatta pronuncia
d'incostituzionalità sopravvenuta potrebbero ricadere solo su atti che in virtù
della stessa delega fossero stati emessi dopo l'entrata in vigore della
Costituzione. Nessuna incidenza avrebbe, invece, la dichiarazione
d'incostituzionalità sulla validità di atti che - come il regolamento del 1934
- sono stati posti in essere in un momento anteriore a quello in cui la legge
che ne autorizzava l'emanazione é divenuta incompatibile con i precetti della
nuova Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 63 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 87, comma quinto, 70
a 82 e 25, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23
aprile 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4
maggio 1970.