SENTENZA N. 61
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante
l'ordinamento delle borse di commercio, l'eserecizio della mediazione e le
tasse sui contratti di borsa, e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278,
concernente le tasse sui contratti di borsa, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 giugno 1968
dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra De Giorgi Ignazio
e Re Ambrogia, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968;
2) ordinanza emessa l'8 maggio 1969
dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra De Giorgi Ignazio e
Frigeni Alberto, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.
Visti gli atti di costituzione di De
Giorgi Ignazio e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24
marzo 1970 il Giudice relatore Nicola Reale;
uditi l'avv. Pietro Cattaneo, per il
De Giorgi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel giudizio civile promosso
dall'agente di cambio Ignazio De Giorgi, contro la signora Re Ambrogia, per
sentirne pronunziare la condanna al pagamento del saldo di varie operazioni di
borsa effettuate per conto di lei, il tribunale di Milano, con ordinanza 3
giugno 1968, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità degli artt. 51 della legge 20 marzo
1913, n. 272, e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278.
Rilevato che l'attore non aveva
ottemperato all'onere, imposto dalle predette disposizioni, di provare
previamente, mediante l'esibizione dei foglietti bollati o nei diversi modi
consentiti dalle leggi, il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute in
dipendenza delle operazioni di borsa compiute, conseguendone che non fosse
ammissibile l'azione in giudizio secondo il dettato delle norme sopra
richiamate, il tribunale ha osservato che le disposizioni stesse sono in
contrasto col citato art. 24, primo comma, della Costituzione, in quanto
l'adempimento dell'onere tributario inerente alla redazione del foglietto
bollato condizionerebbe non la disponibilità della prova, ma la procedibilità
stessa della domanda, indipendentemente dall'uso di tale documento in giudizio
ed anche se non sorga contestazione sui diritti fatti valere.
L'Avvocatura generale dello Stato,
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, con atto di
intervento depositato il 30 ottobre 1968, e con successiva memoria illustrativa
dell'11 marzo 1970, ha concluso che la questione venga dichiarata non fondata.
Esclusa qualsiasi analogia con la
regola del solve et repete,
l'Avvocatura assume che l'imposta sui contratti di borsa costituisce un
'imposta sui trasferimenti di ricchezza del tutto simile a quella di registro
presa in esame da questa Corte con la sentenza n. 45 del
1963.
Anche alla disciplina fiscale dei contratti
di borsa si dovrebbe, quindi, applicare il principio per cui non é
costituzionalmente vietato che siano imposte prestazioni fiscali in stretta e
razionale correlazione con il processo, sia che esse configurino vere e proprie
tasse giudiziarie, sia che abbiano riguardo all'uso dei documenti necessari
alla pronuncia finale dei giudici, purché non ne derivi compressione del
diritto di azione.
2. - La stessa questione di
costituzionalità, con motivazione analoga a quella riferita, é stata proposta
dal pretore di Milano, con ordinanza dell'8 maggio 1969, nel corso di altro
giudizio civile promosso dal medesimo agente di cambio De Giorgi contro il
signor Frigeni Alberto, per il pagamento del saldo di un maggior credito per
operazioni di borsa effettuate per conto e per ordine verbale del convenuto.
Anche in questo caso non era stata
data la prova dell'adempimento del tributo gravante sui contratti dedotti.
Davanti a questa Corte si é
costituito il De Giorgi, il quale, con atto 5 agosto 1969, ha sostenuto che le
norme impugnate debbano essere dichiarate incostituzionali in quanto comminano
la "inammissibilità dell'azione" per il caso di omesso adempimento
degli obblighi fiscali inerenti ai contratti di borsa.
Con successiva memoria dell'11 marzo
1970, il difensore del De Giorgi, dopo aver richiamato i principi enunciati da
questa Corte nelle sentenze n. 100 del
1964, 80 del
1966 e 157
del 1969, con particolare riguardo alla circostanza ricorrente nella specie
della mancata ricezione del foglietto bollato recante la sottoscrizione del
cliente, ha osservato che in conseguenza di ciò l'agente di cambio si vedrebbe
esposto a pagare una seconda volta il tributo e le relative penalità sui
contratti in contestazione. Ciò con la conseguenza di dover soddisfare
personalmente il tributo, onde poter chiedere il pagamento delle relative
provvigioni, prima e indipendentemente dall'accertamento giudiziale della
conclusione dei contratti, e col rischio di non poterne ripetere gli importi
dai clienti.
Il che, conclude la difesa del De
Giorgi, dimostrerebbe l'irrazionalità ed eccessività dell'onere derivante dalle
disposizioni impugnate.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze del tribunale e
del pretore di Milano prospettano, in riferimento all'art. 24, primo comma,
della Costituzione, la stessa questione di legittimità dell 'art. 51 della
legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di
commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, e
dell'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui
contratti di borsa. Si deve disporre, pertanto, la riunione dei giudizi perché
siano congiuntamente decisi.
2. - In entrambe le controversie
l'attore, agente di cambio in Milano, ha proposto, nei confronti dei convenuti,
domande di pagamento di varie somme, assumendo esserne creditore a titolo di
saldo per operazioni di borsa compiute per incarico degli stessi.
Ciò senza dare preventivamente la
prova dell'adempimento delle obbligazioni tributarie afferenti alle operazioni
predette, e limitandosi ad asserire, nel solo giudizio pendente davanti al
pretore di Milano, di aver tempestivamente redatto, ma di non essere in grado
di esibire i prescritti foglietti bollati, perché "quasi mai" aveva
ricevuto in restituzione dal convenuto la parte già a suo tempo inviatagli per
la sottoscrizione.
Ricorreva, quindi, il caso
dell'improcedibilità delle domande giudiziali giusta il disposto dei già citati
art. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923,
n. 3278, per cui "non é ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei
rapporti fra commissionario e committente, né veruna liquidazione può
eseguirsi" dal comitato direttivo degli agenti di cambio (che ha
sostituito in tale attribuzione il sindacato dei mediatori) "in dipendenza
delle operazioni contemplate" dalle stesse leggi, "se non viene
previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute".
Nelle ordinanze di rimessione si
osserva che tali norme importano impedimento all'esercizio anche di quei
diritti sulla cui esistenza non sorge contestazione, e condizionano la
procedibilità della domanda al pagamento dei tributi sui contratti di borsa
indipendentemente dall'uso in giudizio dei foglietti bollati, con l'impiego dei
quali il tributo va normalmente assolto. Da ciò la violazione del precetto
dell'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Le disposizioni predette, in
aderenza al giudizio di rilevanza, svolto dai giudici del merito in rapporto di
necessaria congruenza con la "causa
petendi" dedotta davanti ad essi, devono ritenersi, peraltro,
impugnate limitatamente alla proposizione normativa concernente l'esercizio
dell'azione, restandone esclusa, invece, l'altra parte degli articoli in
questione che condiziona all'adempimento del debito tributario l'ammissibilità della
procedura di liquidazione coattiva a cura dei comitato degli agenti di cambio.
3. - Ai sensi degli artt. 34 e
seguenti della citata legge n. 272 del 1913 e degli artt. 1 e seguenti del R.D.
n. 3278 del 1923, e successive modificazioni, il tributo gravante sui contratti
di borsa (indicati nell'art. 3 di quest'ultimo decreto) é corrisposto mediante
l'impiego di appositi foglietti bollati, posti in vendita dall'amministrazione
finanziaria o (secondo il disposto dell'art. 4) con l'uso di fogli stampati su
carta non filigranata, muniti preventivamente di bollo a punzone appostovi
dagli uffici del registro, per importo corrispondente alle tabelle all'uopo
approvate e infine, in casi speciali, mediante l'apposizione di marche da
annullarsi direttamente dalle parti.
Il pagamento del tributo, ove non
segua immediatamente la conclusione del contratto, deve essere effettuato non
oltre il primo giorno festivo ad essa posteriore, nello stesso termine fissato
per la consegna all'interessato del foglietto bollato (art. 42 della legge del
1913 e art. 7 del decreto del 1923).
4. - La questione circa la
legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, in riferimento al
precetto che garantisce al cittadino la tutela giurisdizionale dei suoi diritti
(art. 24, primo comma), non é fondata.
Quando non si tratti, invero, di
contestare la legittimità dell'imposizione tributaria, e nella specie risulta
appunto non contestata la legittimità dell'imposta relativa ai contratti di
borsa dedotti in giudizio (ipotesi del solve et repete), la norma che subordina
all'adempimento del dovere di contribuente l'esercizio del diritto del
cittadino alla tutela giurisdizionale, non appare in contrasto col suddetto
precetto costituzionale.
La Corte ritiene che occorra al
riguardo riaffermare il principio, già da essa enunciato (da ultimo con la sentenza n. 157
dell'11 dicembre 1969), per cui nell'ordinamento giuridico posto in essere
dalla Costituzione repubblicana i diritti individuali dei cittadini sono
armonicamente coordinati con quelli della collettività. In particolare il
diritto di adire gli organi giurisdizionali, sancito nell'art. 24, primo comma,
deve essere contemperato con l'interesse generale alla riscossione dei tributi,
che pure é affermato nell'art. 53, primo comma, della Costituzione.
Né può ritenersi che, per effetto
del previo adempimento dell'imposta sui contratti di borsa, l'esercizio
dell'azione risulti, in concreto; eccessivamente oneroso, sia dal punto di
vista economico, sia con riferimento alle modalità della prova, che di detto
adempimento é richiesta, a carico di chi abbia interesse a proporre o a
proseguire il giudizio.
Tale prova, infatti, non é
necessariamente vincolata alla esibizione del foglietto bollato o di quella
parte di esso che e previsto venga inviata al committente del negozio di borsa,
ma é resa agevole, in ispecie nei rapporti di cui siano parte gli agenti di
cambio, da un complesso di disposizioni concernenti la redazione dei foglietti
bollati o di documenti equipollenti. Basti accennare al caso in cui, per la
consegna del foglietto al cliente, l'agente si avvalga del servizio postale. Al
riguardo sono prevedute dettagliate modalità (art. 88 del regolamento di
esecuzione della legge del 1913, approvato con R.D. 4 agosto 1913, n. 1068),
fra le quali, in particolare, il rilascio da parte dell'ufficio postale di una
copia, esattamente rispondente al foglietto bollato, con ricevuta in margine.
Ciò che é sufficiente per escludere che l'interessato, al fine di costituire la
prova dell'adempiuto onere fiscale, di cui alle norme in questione, debba
reiterare il pagamento quando dal convenuto, cui era stato trasmesso per la
sottoscrizione, non gli venga restituita la parte del foglietto di sua
spettanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272,
riguardante l'ordinamento delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione
e le tasse sui contratti di borsa, e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278,
concernente le tasse sui contratti di borsa, proposta con le ordinanze di cui
in epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
aprile 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI -
Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28
aprile 1970.