SENTENZA N. 59
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi
provvedimenti in materia di imposte di registro, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 giugno 1968
dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra Mangano
Cataldo e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 167 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 248 del 28 settembre 1968;
2) ordinanza emessa il 25 marzo 1969
dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra l'Istituto
regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna e l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.
Visto l'atto di costituzione
dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udito nell'udienza pubblica dell'11
marzo 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Renato Carafa, per l'Amministrazione finanziaria.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento civile
vertente tra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e Mangano Cataldo,
avente per oggetto opposizione a valutazione del valore di un immobile
acquistato al pubblico incanto in una esecuzione promossa dalla Cassa Vittorio
Emanuele di Palermo contro Spallina Giovanni in forza di cambiale agraria, il
tribunale di Caltanissetta, con ordinanza 4 giugno 1968, ha proposto d'ufficio,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737 (in
relazione all'art. 50, comma secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269) con
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
É sembrato al tribunale che non sia
giustificabile, di fronte ad una stessa fattispecie, costituita dal
trasferimento di immobile in sede di aggiudicazione al pubblico incanto, la
differenza tra l'art. 4 citato, che per le aggiudicazioni seguite a vendite
coatte promosse in dipendenza di mutui in danaro, dispone che il valore
tassabile debba determinarsi in base al comune procedimento di valutazione
fiscale, e l'art. 50, comma secondo, pure citato, che, per le vendite coatte in
genere prescrive invece che per quel valore debba assumersi il prezzo stesso di
aggiudicazione, e quindi omettendosi ogni procedimento di accertamento di
valore.
A tale differenza di trattamento, in
fattispecie ritenute sostanzialmente non differenziabili fra loro, é stata dal
tribunale ritenuta contrastante con il principio di eguaglianza tutelato
dall'art. 3 della Costituzione.
La stessa questione di legittimità
costituzionale é stata poi proposta dal tribunale di Bologna, con ordinanza 25
marzo 1969, emessa nel procedimento civile vertente tra l'Istituto regionale di
credito agrario per l'Emilia- Romagna e l'Amministrazione finanziaria dello
Stato.
Anche per il tribunale di Bologna il
diverso trattamento, previsto dall'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, in
deroga all'art. 50, comma secondo, della legge di registro, sembra dar luogo ad
una ingiustificata sperequazione fra situazioni sostanzialmente eguali, con
conseguente violazione non solo del principio di eguaglianza sancito dall'art.
3, ma anche di quello dell'art. 53 della Costituzione, per il quale tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità
contributiva.
Mentre nel primo dei due giudizi
avanti questa Corte nessuno é comparso, nel secondo si é costituita
l'Amministrazione delle finanze, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale, con deduzioni del 19 maggio 1969, ha chiesto
che venga dichiarata infondata la questione di costituzionalità proposta dal
tribunale di Bologna.
Secondo l'Avvocatura non vi sarebbe
nel caso violazione né dell'art. 3 né dell'art. 53 della Costituzione, in
quanto le aggiudicazioni in vendite coatte in genere e in quelle promosse su mutui
in danaro, sono fra loro differenziate dai titoli per cui si procede e che non
manca peraltro una specifica ragione che legittima la disposizione dell'art. 4
del decreto del 1943; ragione da ravvisarsi nella temuta frode al fisco, che
può più facilmente consumarsi nelle vendite su mutui in danaro perché queste
possono essere anche simulatamente promosse.
Considerato in diritto
1. - Le due cause, riguardando la
stessa questione, possono essere riunite e decise con unica sentenza.
Viene proposto il dubbio che l'art.
4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, allorché prescrive che, nelle vendite
coatte promosse in base a mutui in danaro, il valore del bene trasferito debba
determinarsi mediante il comune procedimento fiscale di accertamento di valore,
violi, secondo il tribunale di Caltanissetta, l'art. 3 e, secondo il tribunale
di Bologna, anche l'art. 53 della Costituzione: e ciò per il motivo che
quell'articolo si discosta, senza apprezzabili ragioni, dal principio accolto
nell'art. 50, comma secondo, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale
dispone invece che, nelle vendite coatte in genere, si debba assumere come
valore tassabile lo stesso prezzo di vendita risultante dal verbale di
aggiudicazione, e quindi non si debba procedere ad alcun accertamento.
2. - Il dubbio, così formulato, é
fondato.
Principio generale in materia di
imposte sul trasferimento della ricchezza é quello enunciato nell'art. 30 della
legge del registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), secondo il quale é assunto
come tassabile il valore venale dei beni in comune commercio da determinarsi in
base al procedimento di valutazione previsto dalla stessa legge.
Questa però, nell'art. 50, comma
secondo, ha ritenuto di derogare a tale principio generale per quanto concerne
i trasferimenti effettuati mediante aggiudicazione ai pubblici incanti, che
vengono invece tassati sulla base del prezzo della vendita risultante dal
verbale di aggiudicazione.
Avendo pertanto il legislatore, con
valutazione discrezionale che é stata ritenuta non costituzionalmente
illegittima da questa Corte (sentenza n. 62 del
1965), operato una differenziazione fra le vendite all'incanto e quelle
consensuali, per esonerare le prime dal procedimento di accertamento, non può
considerarsi legittima la norma dell'art. 4 del decreto legge n. 737 del 1943,
che, in deroga alla deroga, ripristina, solo per le vendite all'incanto
promosse su mutui in danaro, la regola generale relativa all'accertamento di
valore. Tale disposizione, sancita per la prima volta nel nostro ordinamento
col D.L. 18 agosto 1942, n. 946, si inquadrava nel sistema della imposta sul
plusvalore introdotta durante la guerra al fine di ostacolare i trasferimenti
immobiliari. Conservata nel complesso delle norme che hanno sostanzialmente
ripristinato la legislazione anteriore, la norma dell'art. 4 citato é rimasta
priva di ogni valida giustificazione e non si regge al confronto con quella
dell'art. 50 che, nel sistema, contiene una regola valida per tutti i
trasferimenti avvenuti mediante aggiudicazione ai pubblici incanti. Una
sottodistinzione che, per le vendite coatte promosse in dipendenza di mutui,
ripristini il più generale sistema dell'accertamento del valore venale del bene
trasferito, non trovando alcuna ragione che la giustifichi, lede il principio
costituzionale di eguaglianza, in forza del quale situazioni eguali debbono
essere regolate nello stesso modo. Tale principio, espresso in via generale
dall'art. 3, ispira anche, in materia attinente ai tributi, l'art. 53 della
Costituzione che a buon titolo é stato pertanto anch'esso invocato.
3. - Non può infatti dubitarsi che
le vendite coatte in genere e quelle promosse in dipendenza di mutui, per
essere assistite dalle stesse garanzie formali e sostanziali, non presentano
fra loro alcuna differenza che possa giustificare una diversità di trattamento
legislativo relativa all'accertamento dell'imposta sul valore del bene
trasferito, con effetti, per altro, nei confronti di un terzo, qual é
l'aggiudicatario, il quale non é nemmeno tenuto a conoscere il titolo e la
causa per cui l'espropriazione avviene.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4 del R.D.L. 19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi
provvedimenti in materia di imposte di registro.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
aprile 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28
aprile 1970.