SENTENZA N. 58
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 12, 15, 61 n. 3, 171 e 175 della legge 22 aprile
1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1968 dal pretore
di Barra nel procedimento penale a carico di Russo Diamante, iscritta al n. 155
del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11
marzo 1970 il Giudice relatore Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a
carico di Diamante Russo, imputata del reato di cui agli artt. 12, 15, 61 n. 3,
e 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per avere eseguito in pubblico, nel
bar da lei gestito, composizioni musicali a mezzo di elettrogrammofono, senza
avere ottenuto dalla SIAE il permesso di esecuzione, il pretore di Barra,
accogliendo in parte analoga istanza del difensore della imputata, con
ordinanza 15 giugno 1968, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dei citati articoli della legge n.
633 del 1941 per contrasto con l'art. 23 della Costituzione.
Secondo il difensore della imputata,
l'art. 180, che attribuisce alla SIAE in via esclusiva l'attività di
intermediaria per la riscossione dei diritti di autore, sarebbe in contrasto
non soltanto con gli artt. 18 e 41 della Costituzione, in quanto viene a
limitare il diritto di associazione e la libertà della iniziativa economica, ma
anche con l'art. 23, in quanto, attribuendo alla stessa SIAE la potestà di
determinare, anche in via forfetaria e, quindi, arbitraria, l'importo concreto
dei diritti dovuti, le conferirebbe un vero e proprio potere di imposizione
patrimoniale a carattere tributario.
Nella citata ordinanza, il pretore,
motivava la rilevanza con la considerazione che la dichiarazione di
incostituzionalità delle norme denunziate avrebbe determinato l'assoluzione
della imputata con la formula "perché il fatto non costituisce
reato".
Quanto, poi, alla non manifesta
infondatezza, dopo aver rilevato che, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 25 del 1968,
non poteva più discutersi di incostituzionalità dell'art. 180 suddetto, in
riferimento agli artt. 18 e 41 della Costituzione, (dando per ammesso quanto
assunto dalla difesa dell'imputata circa la natura di tributo dei diritti in
questione) osservava:
Secondo la costante giurisprudenza
della Corte costituzionale, per soddisfare l'obbligo sancito dall'art. 23, é
necessario che la legge che impone una prestazione patrimoniale indichi i
criteri adeguati per delimitare la discrezionalità dell'ente impositore; l'art.
175 della legge citata non indica alcun criterio del genere, ma rinvia la
determinazione del diritto erariale dovuto da chi sfrutta l'opera ad un decreto
reale, da emanarsi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 100 del 1926, oggi
abrogata in forza degli artt. 76 e 77 della Carta costituzionale; non risulta,
d'altra parte, l'esistenza di successive norme di legge che disciplinino tale
materia; ne consegue una imposizione forfetaria ed extra legem da parte dell'ente impositore, sia per quanto riguarda
i criteri determinativi dell'ammontare sottoposto a tributo, sia per quelli
determinativi dell'aliquota del tributo stesso, in contrasto con il citato art.
23.
Dopo gli adempimenti di legge la
questione, così sollevata, viene ora alla cognizione della Corte.
Nel giudizio é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che, con memoria d'intervento, chiede che la questione venga
dichiarata non fondata, sostanzialmente per le seguenti considerazioni:
a) mentre le norme che nel giudizio
a quo debbono trovare applicazione riguardano l'osservanza dell'obbligo del
diritto di autore, cioé delle norme che tutelano le opere dell'ingegno, la
norma della quale si denunzia l'incostituzionalità é quella dell'art. 175,
secondo comma, che non concerne le opere tutelate, ma quelle di pubblico
dominio e riguarda più propriamente il diritto demaniale su dette opere;
b) comunque, contrariamente a quanto
ritenuto dal giudice a quo, la delega contenuta nell'art. 175, secondo comma,
della legge n. 633 del 1941 non é stata mai esercitata, ma con l'art. 5 della
legge 6 febbraio 1942, n. 95, é stato fissato tassativamente e senza alcun
margine di discrezionalità, l'ammontare del diritto demaniale.
Non vi é stata altra costituzione in
giudizio.
Considerato in diritto
Anzitutto, ai fini del decidere é
necessario accertare quali siano le norme denunziate a questa Corte per
contrasto con l'art. 23 della Costituzione dato che nella parte dispositiva
dell'ordinanza di rinvio non sono indicate e che, siccome l'ultima norma
menzionata nella motivazione é l'art. 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
potrebbe sorgere il dubbio che soltanto a questa la denunzia si riferisca.
Al riguardo si rileva che, come
chiaramente risulta dal capo di imputazione (reato di cui agli artt. 12, 15, 61
n. 3, e 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633), nel procedimento penale a quo
viene attribuita alla imputata la violazione di diritti soggettivi d'autore,
ossia di diritti privati di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno.
Appunto a tale materia si
riferiscono, infatti, tutte le norme richiamate nel riportato capo di
imputazione e, in particolare, l'art. 171, che commina la sanzione penale per
chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e con qualsiasi forma,
utilizzi l'opera altrui.
La difesa dell'imputata aveva
denunziato la illegittimità costituzionale dei citati articoli, come derivante
da quella dell'art. 180 della stessa legge, che attribuisce alla SIAE, in via
esclusiva, l'attività di intermediario, tra l'altro, per la percezione e la
ripartizione dei proventi derivanti dalla utilizzazione economica dei diritti
tutelati; art. 180 che si affermava essere in contrasto con gli artt. 18, 23 e
41 della Costituzione, in particolare con l'art. 23, che, secondo la difesa
dell'imputata, attribuirebbe alla SIAE il potere di imporre il pagamento di
notevoli somme, determinate forfettariamente, senza tener conto della effettiva
utilizzazione degli apparecchi, né del numero delle composizioni eseguite.
Il giudice a quo affermava come
evidente la concreta rilevanza della questione sollevata "giacché ove le
norme succitate (ossia gli artt. 12, 15, 61 n. 3, e 171 della legge n. 633 del
1941) fossero riconosciute incostituzionali" verrebbe meno il reato.
Quanto alla fondatezza, poi,
rilevava che essa non si potesse affermare né in riferimento all 'art. 18 della
Costituzione, in quanto questa Corte, con sentenza 3 aprile
1968, n.25, aveva già negato sotto questo profilo l'illegittimità della
norma denunziata, né in riferimento all'art. 41, in quanto l'iniziativa
privata, pur essendo libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale.
Rilevava, invece, che la questione
dovesse ritenersi non manifestamente infondata in riferimento all'art. 23 e
argomentava dall'art. 175 della ripetuta legge, in quanto il secondo comma di
questo ultimo articolo, disponendo che l'ammontare del diritto erariale dovesse
determinarsi con decreto reale (da emanare a norma dell'art. 3, n. 1, della
legge 31 gennaio 1926, n.100), veniva a violare il principio delle imposizioni
per legge, sancito dal richiamato art. 23 della Costituzione.
Si deve, dunque, ritenere che
l'ordinanza di rinvio abbia denunciato gli artt. 12, 15, 61 n. 3, 171 e 175
della legge n. 633 del 1941 e che lo abbia fatto solo perché il citato art.
175, ritenuto applicabile in ogni caso, violerebbe la riserva di legge prevista
dall'art. 23 della Costituzione.
Così chiariti i termini della
controversia é facile rilevare innanzi tutto che l'art. 175, come risulta
chiaramente dal suo testo, concerne non il diritto soggettivo dell'autore sulla
propria opera (di cui qui si discute), ma il "diritto demaniale"
spettante allo Stato sull'utilizzazione delle opere divenute per qualsiasi
motivo di pubblico dominio; e che ad ogni modo (come ha esattamente osservato
l'Avvocatura generale dello Stato), non con decreto reale, emanato a norma
della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ma con l'art. 5 della legge 6 febbraio
1942, n. 95, l'ammontare del diritto demaniale é stato tassativamente
determinato nella misura del 5 per cento:
quindi non é più a parlare di
illegittimità costituzionale del citato art. 175 poiché questa norma si deve
oramai interpretare con l'ausilio della legge citata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 12, 15, 61 n. 3, 171 e 175 della legge
22 aprile 1941, n. 633: "Protezione del diritto di autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio", sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9
aprile 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 15 aprile
1970.