SENTENZA N. 57
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 407 e 350 n. 5 del codice civile, promosso con
ordinanza emessa il 27 luglio 1968 dal giudice tutelare presso la pretura di
Milano sull'istanza di Di Prima Vincenzo per l'affiliazione di Bertozzi Simona
Prima, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di
Prima Vincenzo e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25
febbraio 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Giovanni Urbani, per il
Di Prima, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 27 luglio 1968 il
giudice tutelare presso la pretura di Milano, in sede di esame della domanda
avanzata da Di Prima Vincenzo intesa ad ottenere l'affiliazione della figlia
Bertozzi Simona Prima natale da una relazione adulterina, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 407
e 350 n. 5 del codice civile in riferimento all'art. 30, commi primo e terzo,
della Costituzione.
Ha osservato il giudice a quo che il
divieto di affiliazione per il fallito che non sia stato cancellato dal
registro dei falliti, sancito dalle norme impugnate, sebbene ispirato da
apprezzabili ragioni di opportunità, appare anzitutto in contrasto col primo
comma del citato precetto costituzionale che enuncia "il dovere e il
diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli", anche se
nati fuori del matrimonio.
Poiché lo scopo dell'affiliazione é
quello di garantire una assistenza privata ai minori figli di ignoti, o in
stato di abbandono materiale e morale nonché, secondo una certa giurisprudenza,
anche ai figli adulterini dell'affiliante é evidente che l'istituto costituisce
uno dei modi con cui viene concretamente realizzato l'interesse garantito dal
citato precetto costituzionale. Il divieto previsto é quindi lesivo del diritto
costituzionale riconosciuto all'affiliante.
Del pari violato, ad avviso del
giudice, é il diritto dell'affiliato ad avere un'assistenza, diritto che
risulterebbe garantito dal terzo comma dell'art. 30 secondo il quale "la
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima".
L'affiliazione, invero, non lede i
diritti della famiglia legittima perché non introduce l'affiliato in detto
nucleo familiare, ma si risolve soltanto in una forma di assistenza.
L'ordinanza, ritualmente comunicata
e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 14
dicembre 1968.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con deposito di atto di intervento in
cancelleria in data 5 dicembre 1968.
Si é anche costituita la parte
privata, rappresentata e difesa degli avvocati Giovanni Urbani, Pietro D'Avack
e Ugo Montella, con deposito di deduzioni in data 2 gennaio 1969.
Nelle proprie deduzioni l'Avvocatura
si sofferma anzitutto sul problema della possibilità o meno dell'affiliazione
di un figlio adulterino ricordando che mentre la Cassazione a sezioni unite ha
negato tale possibilità, i giudici di merito, invece, l'hanno ritenuta
ammissibile. Dopo avere indicato i principali argomenti addotti per la
soluzione affermativa e negativa del problema osserva che, qualora la Corte
ritenesse di aderire alla tesi della non affiliabilità dei figli adulterini, il
contrasto tra le norme impugnate e l'art. 30 della Costituzione non potrebbe
neppure ipotizzarsi.
Nell'ipotesi invece che fosse
condivisa la tesi della affiliabilità la questione proposta sarebbe da
dichiararsi infondata. Numerose sono le incapacità conseguenti all'iscrizione
del fallito nell'apposito registro e tra esse vi é quella della esclusione
dall'ufficio tutelare che la dottrina prevalente ritiene comporti una
diminuzione della capacità giuridica.
Ora, se é vero che nel primo comma
dell'art. 30 della Costituzione é sancito il diritto e dovere dei genitori di
mantenere, istruire ed educare la prole, é altrettanto vero che il secondo
comma della stessa norma fornisce l'interpretazione autentica della
disposizione precedente chiarendo che "nei casi di incapacità dei genitori
la legge provvede a che siano assolti i loro compiti".
La difesa del Di Prima sostiene, per
contro, che la questione di legittimità costituzionale é pienamente fondata
sotto entrambi i profili prospettati.
Sotto il primo aspetto rileva che
poiché non é dubbio che l'art. 30, comma primo, riconosce il diritto dei
genitori di allevare la prole anche se nata fuori del matrimonio e poiché
questo diritto può essere esercitato in modo migliore e più idoneo nella
affiliazione, stante le finalità ed il contenuto di questo istituto, si deve di
necessità concludere che vietare per un qualsiasi motivo al genitore naturale
di ottenere l'affiliazione, significa limitarlo ed ostacolarlo nell'esercizio
di un diritto costituzionalmente garantito.
Quanto poi al secondo profilo
d'incostituzionalità la difesa ricorda che il terzo comma dell'art. 30
riconosce ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Ora
l'illegittimo, il figlio naturale ha diritto ad essere allevato, istruito ed
educato e tutto ciò e realizzabile con l'affiliazione la quale non tocca la
sfera della famiglia legittima, ma si limita ad instaurare un rapporto di
natura assistenziale strettamente personale tra affiliante e affiliato.
Il divieto di affiliazione da parte
del fallito non riabilitato non é posto a tutela né del minore né della
famiglia legittima. Non del primo perché l'esperienza insegna che é meglio
avere un padre anche se fallito piuttosto che restare nell'infelice situazione
di figlio di ignoto o d'illegittimo; né della seconda perché a nulla rileva nei
confronti della famiglia legittima che l'affiliante sia o non fallito.
Considerato in diritto
1. - Il giudice tutelare presso la
pretura di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 407 e 350 n. 5 del codice civile, concernente il
divieto di accoglimento dell'istanza di affiliazione del fallito che non sia
stato cancellato dal registro dei falliti, in riferimento ai commi primo e
terzo dell'art. 30 della Costituzione, muovendo dal presupposto che
l'affiliazione sia ammissibile anche nei confronti dei figli adulterini
dell'affiliante.
Non é di competenza della Corte
accertare se tale presupposto sia o meno fondato. L'ammissibilità
dell'affiliazione dei figli adulterini attiene al giudizio di rilevanza della
questione di legittimità costituzionale, giudizio che nella specie risulta
pronunciato dal giudice a quo.
2. - La questione, nei termini nei
quali é stata proposta, non é fondata.
L'istituto dell'affiliazione, così
come regolato nel nostro ordinamento, ha carattere prevalentemente
assistenziale; con esso il legislatore ha inteso mettere in moto quella
attività privata capace, per il suo apporto, oltre che materiale
dell'allevamento, anche morale dei legami affettivi, di alleviare la grave
situazione di bisogno di un considerevole numero di minori dei quali non si
conoscono i genitori, ovvero figli riconosciuti dalla sola madre
impossibilitata a provvedere al loro allevamento, o in stato di abbandono, o
ricoverati in un istituto di pubblica assistenza (art. 401). Funzione primaria
dell'affiliazione é quindi il conseguimento di un fine assistenziale nei
confronti di minori, moralmente e materialmente abbandonati. Di siffatto
precipuo scopo dell'istituto in esame é dato trarre sicura conferma dalle
disposizioni relative alla revoca ed alla estinzione dell'affiliazione. La
prima infatti può aver luogo per sopravvenuta impossibilità dell'affiliante
"di continuare a provvedere all'allevamento del minore" (art. 410, n.
2); mentre la seconda consegue necessariamente alla reintegrazione nella patria
potestà del genitore legittimo o naturale dell'affiliato, decaduto da tale
potestà o impedito di esercitarla (art. 411, comma primo).
La funzione esplicata
dall'affiliazione é di interesse pubblico ed é per tal motivo che questo
istituto, che non dà luogo ad un rapporto di natura familiare sebbene
attribuisca allo affiliante i poteri inerenti alla patria potestà (art. 409),
si ricollega a quello della tutela pur non rivestendo il carattere officioso
proprio di questa. Si giustificano così le limitazioni di capacità stabilite
per l'affiliante dall'art. 407 del codice civile. Tali limitazioni sono state
disposte a tutela degli interessi dei minori, e, per quanto riguarda in
particolare il fallito non cancellato dall'albo, il legislatore ha
evidentemente ritenuto che non ricorrano in tal caso quei requisiti morali che
sono necessari per poter essere affiliante.
Orbene é chiaro che, date le
finalità in vista delle quali l'istituto é sorto ed é stato disciplinato, non é
possibile porre a raffronto la disposizione impugnata con le norme di cui
all'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione le quali, basandosi su un
rapporto di filiazione naturale, affermano rispettivamente il diritto - dovere
dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del
matrimonio, ed il diritto di questi ultimi a vedersi assicurata
legislativamente ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
Né giova addurre che si possono
affiliare i figli nati fuori del matrimonio anche se adulterini. É agevole
osservare che facendo ciò si utilizza l'affiliazione per uno scopo che può
essere realizzato solo adottando le norme che regolano l'istituto compresa
quella che sancisce il divieto di affiliazione per chi si trova nelle
condizioni di incapacità ad assumere l'ufficio tutelare.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 407 e 350, n. 5, del codice civile
proposta, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 30, commi
primo e terzo, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9
aprile 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 15
aprile 1970.