ORDINANZA N. 54
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 99 e 103
del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e provinciale),
modificato con le leggi 27 giugno 1942,n.851, e 9 giugno 1947, n. 530, promosso
con ordinanza emessa il 12 giugno 1968 dal tribunale di Ferrara nel
procedimento civile vertente tra Domenichini Guido ed altri ed il Comune di
Ferrara, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 275 del 26 ottobre 1968.
Visti gli atti di costituzione del Comune di Ferrara e del
Ministro per l'interno, e d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1970 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Massimo Severo Giannini, per il Comune di Ferrara,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da
Domenichini Guido ed altri contro il Comune di Ferrara, il tribunale di Ferrara
dopo avere con sentenza non definitiva del 12 giugno 1968 estromesso dal
giudizio per difetto di giurisdizione l'amministrazione degli interni, chiamata
in causa dalla parte convenuta, ha sollevato, con ordinanza in pari data,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 99 e 103 del testo unico 3
marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 5,
128 e 130 della Costituzione (questione analoga ad altra dichiarata non fondata
da questa Corte con sentenza n. 94 del
1965);
che dagli atti di causa risulta che il Comune non si é opposto
all'accoglimento della domanda degli attori, fondantesi sul regolamento
speciale di gestione e del personale delle imposte di consumo deliberato dal
Consiglio comunale nelle sedute del 17 gennaio 1963 e del 28 febbraio 1963 e
approvato dalla G.P.A. il 28 giugno dello stesso anno;
che la deliberazione in data 23 aprile 1964, con la quale la
Giunta comunale intendeva dare ulteriore attuazione al menzionato regolamento,
contiene esplicita conferma del ricorrere dei presupposti di fatto addotti
dagli attori a sostegno della domanda;
che tale delibera fu restituita dalla G.P.A. alla Giunta
comunale in base a rilievi attinenti alla interpretazione del regolamento e che
successivamente la stessa Giunta comunale in data 1 ottobre 1964 ebbe a
confermare integralmente la precedente deliberazione, senza più ottenere
l'approvazione;
che davanti a questa Corte si é costituito il Comune di Ferrara
ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato: si é anche costituito il Ministro per
l'interno, rappresentato dall'Avvocatura stessa, che peraltro all'udienza di
discussione ha dichiarato di recedere;
Considerato che l'ordinanza del tribunale, pur avendo motivato
quanto alla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale
sotto il profilo della incidenza del controllo tutorio sulla efficacia della
deliberazione comunale del 23 aprile 1964, se equiparata a
"confessione", ha omesso di porsi il problema della necessità o meno
dell'approvazione tutoria ai fini, invece, dell'efficacia della delibera
medesima quale mezzo di prova liberamente valutabile dal giudice, anche con
riferimento al comportamento processuale delle parti;
che può esser dubbio, d'altronde, se la G.P.A. abbia esercitato
nella specie il controllo di merito previsto dalle disposizioni di legge
denunciate o non invece un controllo di legittimità, che sarebbe come tale
eventualmente suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario;
che si rende perciò necessario un nuovo esame sulla rilevanza nei
sensi di cui sopra.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Ferrara.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
marzo 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1970.