SENTENZA N. 53
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4 della legge 2 marzo 1963, n.
320 (nomina e durata in carica degli esperti delle sezioni specializzate
agrarie), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 25 gennaio
1969 dal tribunale di Roma - sezione specializzata agraria - nei procedimenti
civili vertenti rispettivamente tra Fiorentini Lucia e Ilardi Agapito, Marconi
Alberto e Coletta Domenico, Lucci Armando e De Angelis Finau, iscritte ai nn.
285, 286 e 287 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969;
2) ordinanza emessa il 5 luglio 1969
dal tribunale di Reggio Calabria - sezione specializzata agraria - nel
procedimento civile vertente tra Tropea Carmela Regina e Verduci Guerino,
iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;
3) ordinanza emessa il 24 luglio
1969 dal tribunale di Rieti - sezione specializzata agraria - nel procedimento
civile vertente tra Battaglia Lidia e Sillieri Mario e Bruno, iscritta al n.
343 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;
4) ordinanze emesse il 29 luglio
1969 dal tribunale di Vibo Valentia - sezione specializzata agraria - in tre
procedimenti civili promossi da Arena Francescantonio contro Giannini Caterina,
Grillo Eleonora e Grillo Domenico ed altri, iscritte ai nn. 416, 417 e 418 del
registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 311 del 10 dicembre 1969.
Visti gli atti d'intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri e di costituzione di Fiorentini Lucia, De Angelis
Finau e Battaglia Lidia;
udito nell'udienza pubblica del 25
febbraio 1970 il Giudice relatore Costantino Mortati;
uditi gli avvocati Leopoldo
Piccardi, Alessandro De Feo e Corrado Noulian, per il De Angelis, l'avv.
Giuseppe Zappalà, per la Fiorentini, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Donadio, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio
promosso avanti la sezione specializzata agraria del tribunale di Roma da
Fiorentini Lucia contro Ilardi Agapito, avente ad oggetto la dichiarazione di
decadenza dalla proroga legale di un contratto di affitto di fondo rustico, é
stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto
comma, e 4, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 320, che disciplinano il
sistema di scelta degli esperti che, insieme con magistrati professionali,
compongono tali sezioni, per violazione degli artt. 104, 105 e 108 della
Costituzione.
Nell'ordinanza pronunciata il 25
gennaio 1969 dalla sezione specializzata presso il tribunale di Roma si fa
rilevare come il sistema di scelta degli esperti predisposto dalla legge n. 320
del 1963 comporti un intervento del potere esecutivo e precisamente degli
ispettorati dell'agricoltura cui compete procedere (su parere delle
associazioni sindacali e di categorie professionali competenti) alla
designazione dei nomi dei dottori in agraria o periti agrari e geometri, da
includere negli albi speciali presso le Corti di appello; intervento tale da
vulnerare i poteri ed i compiti riservati dalla Carta costituzionale al
Consiglio superiore della magistratura in quanto non offre alcuna garanzia di
controllo da parte di esso nella scelta dei designati.
La sezione ammette che il
provvedimento di nomina di un membro di un organo giurisdizionale da parte del
Consiglio superiore possa assumere carattere meramente formale, ma ciò soltanto
quando il procedimento di selezione sia tassativamente preordinato dalla legge
senza ricorso ad alcuna attività discrezionale, cosicché l'atto d'investitura
emesso dal Consiglio superiore assuma carattere meramente dichiarativo o di
controllo; questa non é però l'ipotesi prevista dalla legge n. 320 del 1963,
che consente invece all'ispettorato un ampio potere discrezionale di
preselezione dei nominativi dei candidati alla nomina ad esperti.
Né sarebbe possibile interpretare la
legge nel senso di qualificare l'attività degli ispettorati come meramente
ausiliaria e preparatoria di quella della scelta effettiva da parte del
Consiglio superiore, giacché una tale interpretazione non trova giustificazione
alcuna, sia sotto il profilo logico, sia sotto quello grammaticale.
Dubbi di costituzionalità sorgono
altresì, in relazione alla implicita potestà d'intervento riconosciuta dalla
legge in esame al potere esecutivo nella conferma o meno dell'esperto alla
scadenza del biennio, in quanto tale intervento, oltre a violare la potestà
esclusiva del Consiglio superiore nella scelta e nomina del giudice onorario,
può ritenersi anche tale da incidere sulla indipendenza di quest'ultimo, nel
senso in cui essa é stata delineata dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale.
Dopo che l'ordinanza é stata
regolarmente notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 6
agosto 1969, si é costituita nel giudizio avanti la Corte costituzionale
l'attrice Fiorentini, col patrocinio dell'avv. Giuseppe Zappalà, ed ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato come per
legge dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nella memoria depositata il 7 agosto
1969, la parte privata chiede che la Corte voglia dichiarare infondata la
questione, ed a tale scopo, richiamate le sentenze n. 108 del
1962 e n. 76
del 1961 che già ebbero ad occuparsi della materia, osserva che secondo la
legge impugnata gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura non esercitano
alcun potere di selezione dei candidati alla nomina a membri delle sezioni
specializzate. Tali uffici infatti avrebbero soltanto il compito di raccogliere
le segnalazioni provenienti dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative e di trasmetterle, senza alcuna limitazione di numero, ai
Presidenti delle Corti di appello, agenti per delega del Consiglio superiore,
cui spetta formare gli elenchi comprendenti otto nominativi per ogni sezione da
costituire e quindi provvedere alla loro nomina ed all'eventuale revoca.
In merito alla seconda questione la
parte privata osserva che (se si accoglie l'interpretazione da essa proposta
delle norme sul procedimento di nomina) anch'essa risulta infondata poiché
l'attribuzione dell'effettivo potere di nomina e revoca al Consiglio superiore
é sufficiente garanzia della indipendenza dei membri di cui si tratta.
Anche la difesa del Presidente del
Consiglio dei Ministri conclude perché la questione sia dichiarata infondata ed
all'uopo qualifica l'attività svolta dall'ispettorato compartimentale
dell'agricoltura nel procedimento di nomina degli esperti come una mera opera
di collaborazione fornita con obbiettività da uffici particolarmente idonei,
per competenza tecnica, a segnalare le persone meglio qualificate a fornire nel
Collegio un contributo di esperienza e dottrina.
Applicando alla presente fattispecie
i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 168 del
1963, l'Avvocatura osserva come la legge impugnata dovrebbe interpretarsi
nel senso di escludere ogni carattere determinante alle indicazioni degli
ispettorati, le quali, a suo parere, potrebbero essere disattese dal Consiglio
superiore; questo infatti potrebbe invitare gli ispettorati a compiere una
nuova indicazione di nominativi.
Le segnalazioni dell'ispettorato non
sono d'altronde meramente discrezionali, essendo precedute dai pareri delle
organizzazioni sindacali e degli ordini professionali e riguardando la
sussistenza di requisiti fissati espressamente dalla legge. Inoltre
l'ispettorato non é parte nelle controversie rientranti nella competenza delle
sezioni specializzate sicché viene a realizzarsi il più assoluto e completo distacco
del giudice, non solo dalle parti in causa, ma anche dal potere esecutivo.
Sul punto dell'indipendenza degli
esperti, l'Avvocatura ricorda la sentenza n. 49 del
1968 della Corte costituzionale che ritenne compatibile con tale requisito
il fatto che i componenti di un organo giurisdizionale siano nominati
dall'esecutivo, sempre che tale nomina non possa venir rinnovata alla scadenza,
ed osserva che l'art. 4 della legge n. 320 del 1963 risponde a tale requisito
poiché gli esperti sono eventualmente confermati dal Consiglio superiore senza
alcun intervento dell'ispettorato.
2. - Altra ordinanza di rimessione,
identica e contemporanea alla precedente, é stata pronunciata dallo stesso giudice
nel corso della causa civile, di analogo oggetto, promossa da Marconi Alberto
contro Coletta Domenico ed anch'essa é stata sottoposta a notificazione,
comunicazione e pubblicazione nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale
sopra indicato. In questo giudizio, cui si estende l'intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri già riferito, non vi é stata costituzione di parti
private.
3. - Una terza ordinanza identica e
coeva alle due precedenti é stata infine pronunciata dal medesimo giudice nel
corso del giudizio civile promosso da Lucci Armando contro De Angelis Finau per
il rilascio di un fondo agricolo ed anch'essa é stata sottoposta a
notificazione, comunicazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sopra
indicata.
In questo giudizio, oltre al
ricordato intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, si é avuta la
costituzione del convenuto, assistito dagli avvocati Leopoldo Piccardi,
Alessandro De Feo e Corrado Noulian, i quali, nelle memorie 23 luglio 1969 e 11
febbraio 1970, svolgono i motivi d'incostituzionalità della legge enunciati
nell'ordinanza.
In risposta alle affermazioni
dell'Avvocatura dello Stato, in particolare, essi affermano che la
Costituzione, attuando il principio della divisione dei poteri, esclude che fra
questi possano aversi rapporti i quali implichino una ingerenza, più o meno
vistosa o più o meno larvata, dell'uno nella sfera di competenza dell'altro,
come invece avviene in sostanza con il sistema introdotto dalla legge impugnata
(Corte cost., sent.
n. 168 del 1963). Ai richiami compiuti dall'Avvocatura alla giurisprudenza
della Corte circa l'ammissibilità di nomine governative di membri di organi
giurisdizionali, la difesa del De Angelis replica che le decisioni richiamate
riguardano soltanto giudici speciali, ai quali la Corte ha dichiarato
inapplicabili i principi stabiliti dalla Costituzione per la magistratura
ordinaria e specializzata (sent. n. 76 del
1961).
Ricordando come nel corso dei giudizi attribuiti alla competenza delle sezioni agrarie possano essere richiesti importanti pareri proprio agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura (pareri sui quali la Corte si é pronunciata nella sent. n. 147 del 1967
), la parte
privata segnala la particolare opportunità di evitare possibili influenze di
tali organi sulla nomina dei giudici che debbono avvalersi di siffatti pareri
vagliandone la legittimità con imparzialità e distacco. Essa respinge quindi
l'interpretazione delle disposizioni impugnate proposta dall'Avvocatura dello
Stato (ed accolta anche in talune decisioni di manifesta infondatezza della
questione di costituzionalità pronunciate dalla Corte suprema di cassazione),
secondo la quale l'intervento dell'ispettorato non sarebbe vincolante, ma solo
indicativo. Un potere sindacatorio di merito del Consiglio superiore non può
ricavarsi infatti da alcuna delle norme comprese nella legge n. 320 del 1963,
come risulta tra l'altro dal raffronto di esse con quelle preesistenti.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 25
marzo 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI