Sentenza n. 52 del 1970
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SENTENZA N. 52

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 412 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1968 dal tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di Rosati Renato, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza del 24 giugno 1968 nel procedimento penale contro Rosati Renato, il tribunale di Lanciano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell 'art. 412 del codice di procedura penale in quanto fra le ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio non comprende anche la omissione delle generalità della parte civile o delle altre parti private.

Per effetto di tale omissione risulterebbe violato l'art. 24 della Costituzione, potendo la difesa dell'imputato essere pregiudicata dal fatto di non essere tempestivamente posta in condizioni di conoscere le generalità della parte civile o delle altre parti private.

Nel presente giudizio non vi é stata costituzione delle parti, ma é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'Avvocatura generale dello Stato chiede che la questione venga dichiarata infondata, ed osserva che le norme che regolano la partecipazione della parte civile al processo (artt. 91 e 106 cod. proc. pen.) consentono all'imputato di conoscerne le generalità ben prima del giudizio, se essa é di già costituita, mentre, se non é avvenuta la costituzione prima di detta citazione, é ben evidente che il decreto di citazione non può contenerne le generalità. Anche per quanto riguarda la introduzione e la partecipazione al processo del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per l'ammenda, se la citazione avviene prima del dibattimento, l'imputato ne é già informato in applicazione delle norme che regolano la citazione medesima (artt. 107, 123 del codice di procedura penale). Se invece tali parti intervengono volontariamente soltanto in dibattimento, é evidente, anche qui, che il decreto di citazione a giudizio non le può indicare non essendo ancora partecipi al processo nel momento in cui il decreto stesso viene notificato all'imputato.

 

Considerato in diritto

 

Il tribunale di Lanciano ritiene che l'art. 412 del codice di procedura penale violi il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto non comprende, fra le ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio, anche la mancata indicazione delle generalità della parte civile o delle altre parti private.

La questione non é fondata.

L'art. 407 dello stesso codice pone, fra i requisiti del decreto di citazione, anche le generalità e le altre indicazioni atte ad identificare l'imputato, nonché le generalità "delle altre parti" cioè della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per l'ammenda. Ma l'indicazione di tali generalità non é in nessun caso prescritta a pena di nullità: il decreto é nullo, infatti, solo qualora vi sia incertezza assoluta sulla persona dell'imputato, oppure se siano state violate le disposizioni sulla citazione della parte civile o delle altre parti, ond'é a ritenersi che la mancanza delle generalità della parte civile può produrre nullità nel solo caso in cui si risolva in un vizio della citazione. Per di più, l'impossibilità di identificare l'imputato col suo vero nome e cognome e con le altre generalità non ritarda né sospende l'istruzione, il giudizio e l'esecuzione, quando é certa l'identità fisica della persona (art. 81 cod. proc. pen.).

Ponendo a fondamento della denunziata illegittimità la mancanza di conoscenza delle generalità della parte civile, l'ordinanza afferma che la difesa "potrebbe essere pregiudicata dal fatto di non essere messa tempestivamente in condizioni di conoscere le generalità delle altre parti", ma non esamina se é quale rapporto esista fra tale conoscenza e l'esercizio del diritto. Va invece considerato che le indicazioni delle generalità sia dell'imputato, sia delle altre parti, costituiscono un mezzo di identificazione utile agli effetti delle citazioni o di altri atti processuali, o comunque collegati al processo (quali, per esempio, le iscrizioni nel casellario giudiziale): mezzo utile; ma non necessario ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, per il quale ciò che conta non sono le generalità delle altre parti ma la possibilità di identificarle.

Per altro, le norme che regolano la partecipazione della parte civile al processo consentono all'imputato di conoscere, indipendentemente dal decreto di citazione, le generalità della parte stessa e di avere tutte le altre indicazioni atte alla identificazione. Infatti, la dichiarazione di costituzione di parte civile, se fatta prima del dibattimento, deve essere notificata, a cura della parte stessa, all'imputato ed al pubblico ministero; e deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità di chi si costituisce, la elezione di domicilio e l'esposizione sommaria dei motivi che la giustificano (artt. 94 e 95 del cod. proc. pen.). Qualora non vi sia stata costituzione prima del dibattimento, é evidente che il decreto di citazione non può contenere le generalità sopraindicate, dal momento che la persona offesa dal reato, non ancora costituita parte civile, non é parte nel processo.

Lo stesso deve dirsi per il responsabile civile e per la persona civilmente obbligata per l'ammenda, la citazione dei quali deve essere notificata all'imputato (artt. 107 e 122 cod. proc. pen.) senza tener conto del fatto che trattasi di persone note a lui.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 412 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 24 giugno 1968 del tribunale di Lanciano.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1970.