SENTENZA N. 52
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 412 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 24 giugno 1968 dal tribunale di Lanciano nel procedimento penale a
carico di Rosati Renato, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre
1968.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25
febbraio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 24 giugno 1968 nel
procedimento penale contro Rosati Renato, il tribunale di Lanciano ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale dell 'art. 412 del codice di
procedura penale in quanto fra le ipotesi di nullità del decreto di citazione a
giudizio non comprende anche la omissione delle generalità della parte civile o
delle altre parti private.
Per effetto di tale omissione
risulterebbe violato l'art. 24 della Costituzione, potendo la difesa
dell'imputato essere pregiudicata dal fatto di non essere tempestivamente posta
in condizioni di conoscere le generalità della parte civile o delle altre parti
private.
Nel presente giudizio non vi é stata
costituzione delle parti, ma é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
L'Avvocatura generale dello Stato
chiede che la questione venga dichiarata infondata, ed osserva che le norme che
regolano la partecipazione della parte civile al processo (artt. 91 e 106 cod.
proc. pen.) consentono all'imputato di conoscerne le generalità ben prima del
giudizio, se essa é di già costituita, mentre, se non é avvenuta la
costituzione prima di detta citazione, é ben evidente che il decreto di
citazione non può contenerne le generalità. Anche per quanto riguarda la introduzione
e la partecipazione al processo del responsabile civile e della persona
civilmente obbligata per l'ammenda, se la citazione avviene prima del
dibattimento, l'imputato ne é già informato in applicazione delle norme che
regolano la citazione medesima (artt. 107, 123 del codice di procedura penale).
Se invece tali parti intervengono volontariamente soltanto in dibattimento, é
evidente, anche qui, che il decreto di citazione a giudizio non le può indicare
non essendo ancora partecipi al processo nel momento in cui il decreto stesso
viene notificato all'imputato.
Considerato in diritto
Il tribunale di Lanciano ritiene che
l'art. 412 del codice di procedura penale violi il diritto di difesa sancito
dall'art. 24 della Costituzione, in quanto non comprende, fra le ipotesi di
nullità del decreto di citazione a giudizio, anche la mancata indicazione delle
generalità della parte civile o delle altre parti private.
La questione non é fondata.
L'art. 407 dello stesso codice pone,
fra i requisiti del decreto di citazione, anche le generalità e le altre
indicazioni atte ad identificare l'imputato, nonché le generalità "delle
altre parti" cioè della parte civile, del responsabile civile e della
persona civilmente obbligata per l'ammenda. Ma l'indicazione di tali generalità
non é in nessun caso prescritta a pena di nullità: il decreto é nullo, infatti,
solo qualora vi sia incertezza assoluta sulla persona dell'imputato, oppure se
siano state violate le disposizioni sulla citazione della parte civile o delle altre
parti, ond'é a ritenersi che la mancanza delle generalità della parte civile
può produrre nullità nel solo caso in cui si risolva in un vizio della
citazione. Per di più, l'impossibilità di identificare l'imputato col suo vero
nome e cognome e con le altre generalità non ritarda né sospende l'istruzione,
il giudizio e l'esecuzione, quando é certa l'identità fisica della persona
(art. 81 cod. proc. pen.).
Ponendo a fondamento della
denunziata illegittimità la mancanza di conoscenza delle generalità della parte
civile, l'ordinanza afferma che la difesa "potrebbe essere pregiudicata
dal fatto di non essere messa tempestivamente in condizioni di conoscere le
generalità delle altre parti", ma non esamina se é quale rapporto esista
fra tale conoscenza e l'esercizio del diritto. Va invece considerato che le
indicazioni delle generalità sia dell'imputato, sia delle altre parti,
costituiscono un mezzo di identificazione utile agli effetti delle citazioni o
di altri atti processuali, o comunque collegati al processo (quali, per
esempio, le iscrizioni nel casellario giudiziale): mezzo utile; ma non
necessario ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, per il quale ciò che
conta non sono le generalità delle altre parti ma la possibilità di
identificarle.
Per altro, le norme che regolano la
partecipazione della parte civile al processo consentono all'imputato di
conoscere, indipendentemente dal decreto di citazione, le generalità della
parte stessa e di avere tutte le altre indicazioni atte alla identificazione. Infatti,
la dichiarazione di costituzione di parte civile, se fatta prima del
dibattimento, deve essere notificata, a cura della parte stessa, all'imputato
ed al pubblico ministero; e deve contenere, a pena di inammissibilità, le
generalità di chi si costituisce, la elezione di domicilio e l'esposizione
sommaria dei motivi che la giustificano (artt. 94 e 95 del cod. proc. pen.).
Qualora non vi sia stata costituzione prima del dibattimento, é evidente che il
decreto di citazione non può contenere le generalità sopraindicate, dal momento
che la persona offesa dal reato, non ancora costituita parte civile, non é
parte nel processo.
Lo stesso deve dirsi per il
responsabile civile e per la persona civilmente obbligata per l'ammenda, la
citazione dei quali deve essere notificata all'imputato (artt. 107 e 122 cod.
proc. pen.) senza tener conto del fatto che trattasi di persone note a lui.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 412 del codice di procedura penale,
sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con
ordinanza 24 giugno 1968 del tribunale di Lanciano.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo
1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2
aprile 1970.