SENTENZA N. 51
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 544, prima parte, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1968 dal tribunale di Benevento nel
procedimento penale a carico di Porfido Dora, iscritta al n. 238 del registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329
del 28 dicembre 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25
febbraio 1970 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Mario Fanelli, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento penale a carico di
Porfido Dora, imputata del reato di favoreggiamento della prostituzione, la
Corte di cassazione, annullata la sentenza della Corte di appello di Napoli in
conseguenza della nullità, di cui all'art. 185, n. 1 c.p.p., verificatasi nel
processo di primo grado davanti al tribunale di Avellino, con sentenza 23
giugno 1967, rinviava gli atti al tribunale di Benevento per la rinnovazione
del giudizio.
Il difensore dell'imputata rilevava
la incompetenza di quel tribunale e, subordinatamente all'istanza di correzione
del capo della sentenza concernente la designazione del giudice di rinvio
(perché in luogo del tribunale di Benevento fosse indicato quello di Avellino,
investito della causa in primo grado), eccepiva l'incostituzionalità dell'art.
544, prima parte, c.p.p., il quale stabilisce che "nel giudizio di rinvio
non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di
annullamento".
Il tribunale di Benevento,
accogliendo detta eccezione, con ordinanza 21 ottobre 1968 disponeva la
trasmissione degli atti a questa Corte, osservando, in merito ad essa, che la
preclusione a discutere, in sede di rinvio, sulla competenza attribuita dalla
Corte di cassazione, pone ostacolo all'esercizio della difesa per quanto concerne
la garanzia costituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.). Garanzia che,
nella specie, sarebbe stata violata in conseguenza dell'erroneo rinvio degli
atti ad un giudice diverso da quello investito del processo in primo grado, ai
sensi dell'art. 543, n. 6 del codice di procedura penale.
In rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in
giudizio con atto di intervento 16 gennaio 1969, ha rilevato, in via
preliminare, che la questione é stata proposta in relazione al solo caso di
annullamento con rinvio per nullità del dibattimento di primo grado (art. 543,
n. 6).
In questo caso la pronunzia della
Corte di cassazione avrebbe natura meramente ordinatoria, onde se ne potrebbe
ammettere la rettifica, ai sensi dell'art. 149 c.p.p., sul punto dell'eventuale
erronea designazione del giudice di rinvio, al quale dovrebbe essere
riconosciuta la potestà di elevare conflitto di competenza, provocando, da
parte della Corte di cassazione, una decisione avente al riguardo valore di
cosa giudicata.
La questione, nel merito, non
sarebbe comunque fondata. Non sussisterebbe infatti violazione del principio
del giudice naturale, sia se fosse accolta la tesi che in tutti i casi di
rinvio é sostanzialmente decisa una questione di competenza del giudice, sia se
fosse affermato che, per esigenza di giustizia, nei detti casi la causa deve
essere rimessa a giudice diverso da quello che, ancorché con sentenza poi
dichiarata nulla in rito, abbia già pronunziato nel merito.
Non potrebbe d'altronde non spettare
alla Corte di cassazione, quale organo regolatore della competenza, la
designazione del giudice per la nuova fase di rinvio.
Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione,
annullando una sentenza della Corte d'appello di Napoli, per aver rilevato una
nullità assoluta ai sensi dell'art. 185, n. 1, del codice di procedura penale
verificatasi nel corso del dibattimento di primo grado, davanti al tribunale di
Avellino, e, dovendo fare applicazione dell'articolo 543, n. 6, c.p.p., rimise
gli atti per il giudizio al tribunale di Benevento, quale giudice di rinvio.
Davanti a quest'ultimo tribunale la
difesa dell'imputata, rilevato che la causa avrebbe dovuto essere rinviata al
tribunale di Avellino, eccepì la incostituzionalità dell'art. 544, primo comma,
c.p.p., perché preclusivo dei diritti della difesa in ordine alla competenza
nella fase di rinvio.
Il tribunale di Benevento ha
osservato non essere consentito esaminare, nella specie, la fondatezza delle
istanze della difesa in ordine alla competenza, attesa la norma dell'art. 544,
primo comma, c.p.p., in forza della quale "nel giudizio di rinvio non é
ammessa discussione sulla competenza attribuita dalla sentenza di
annullamento" della Corte di cassazione, salvo il caso (estraneo alla
specie), previsto nell'art. 37, secondo comma, del detto codice.
Da tale preclusione deriverebbe,
quindi, ostacolo all'esercizio della difesa per quanto ha tratto alla concreta
attuazione della garanzia stabilita dall'art. 25 della Costituzione.
2. - Ciò posto appare evidente che
le censure di illegittimità del giudice a quo avverso la norma dell'art. 544,
comma primo, c.p.p. si basano non solo sulla violazione dell'art. 25 della
Costituzione (esplicitamente citato nella motivazione e nel dispositivo
dell'ordinanza), ma anche sulla violazione del diritto di difesa (art. 24,
comma secondo, Cost.), in relazione alle preclusioni nascenti dalle pronunzie
della Corte di cassazione.
La questione sotto entrambi i
profili non é fondata.
3. - La norma denunziata riflette il
principio, fondamentale nel sistema delle impugnazioni mediante ricorso per
cassazione, secondo il quale la cognizione del giudice di rinvio trova base
nella sentenza della Corte di cassazione: giudice investito, conseguentemente,
della competenza funzionale e inderogabile a conoscere del merito della causa.
La pronunzia della Corte é, infatti,
sul punto della competenza, definitiva e la preclusione che ne discende, ai
sensi dell'art. 544, primo comma, in relazione al disposto del precedente
articolo 543, é intesa a rendere operante la irrevocabilità e la
incensurabilità da parte di altro giudice delle decisioni della Corte di
cassazione. Decisioni emanate dall'organo, cui la Costituzione (art. 111) e
l'ordinamento processuale attribuiscono la funzione di giudice ultimo della
legittimità (sent. n. 50 in pari data) ed, in particolare, come questa Corte ha
affermato in altre sue precedenti pronunzie (sent. n. 50 e 109 del 1963),
la funzione regolatrice della giurisdizione nonché delle competenze degli
organi giudiziari.
Né la normativa in esame é in
contrasto con il principio della garanzia del giudice naturale.
La sentenza della Corte di
cassazione costituisce, infatti, il titolo della legittimazione dell'organo
giudiziario a conoscere della causa nel caso concreto, in sostituzione di altro
giudice. La competenza di quest'ultimo, pur determinabile, per ciascun
precedente grado del giudizio, secondo i criteri legali all 'uopo dettati nel
codice di rito, rimane disattesa, secondo l'ordinamento, per finalità di
giustizia connesse ad esigenze di imparzialità e di indipendenza nell'esercizio
della giurisdizione; esigenze valutate con procedimento giurisdizionale, che si
svolge nel pieno rispetto della garanzia del diritto di difesa.
Il principio del giudice naturale,
invero, dettato anche per finalità di garanzia di imparzialità del giudizio,
esclude che norme ordinarie deferiscano al giudice, pure avente cognizione di
grado superiore, la potestà di distogliere discrezionalmente l'imputato dal
giudice precostituito secondo le norme sulla competenza. Ma non vieta che, per
giudicare sull'imputazione, sia designato altro organo giurisdizionale, dopoché
la competenza di quello originariamente indicato sia venuta meno, in
applicazione di norme di legge ed in contemplazione di obiettive esigenze
processuali.
4. - La soluzione, in senso affermativo,
circa la costituzionalità della norma dell'art. 544, primo comma, concernente
la preclusione a comprendere nel tema del dibattito, in sede di rinvio, la
questione circa la competenza dell'organo all'uopo designato per tale giudizio,
con la sentenza di annullamento pronunziata dalla Corte di cassazione, induce a
ritenere assorbito, nell'esame della questione, il profilo della legittimità
della limitazione apportata all'esercizio del diritto di difesa.
Posto, infatti, che non é consentito
il dissenso del giudice di rinvio circa la statuizione della Corte di
cassazione sul punto della competenza per il prosieguo del giudizio, deve
concludersi essere priva di rilevanza, sul piano costituzionale e su quello
processuale, ogni ulteriore esplicazione del diritto di difesa sulla
competenza: difesa che deve necessariamente essere adeguata e contemperata con
le legittime finalità di ciascuno stato e grado del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 544 del codice di procedura penale,
proposta, dall'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 24,
secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
marzo 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2
aprile 1970.