SENTENZA N. 48
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 44, secondo comma, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033
(repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso
agrario e di prodotti agrari), promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1968
dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Giri Livio,
iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1969.
Udito nella camera di consiglio del
10 febbraio 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 5 ottobre
1968 nel corso di un procedimento penale a carico del signor Livio Giri il
pretore di Recanati ha sollevato una questione di legittimità costituzionale
concernente l'art. 44, secondo comma, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033.
Ad avviso del giudice a quo la
disposizione impugnata, in quanto prescrive che, a seguito della denunzia
presentata dal capo del laboratorio che ha proceduto all'analisi di una
sostanza di uso agrario o di un prodotto agrario, l'autorità giudiziaria deve
ordinare il sequestro della merce ovunque questa si trovi, violerebbe tre norme
costituzionali: a) l'art. 3, a causa della mancanza di ogni ratio
giustificatrice della diversità di regime fra il sequestro reso obbligatorio
dalla legge denunziata ed il sequestro penale disciplinato in via generale
dall'art. 337 c.p.p. come facoltativo: b) l'art. 24, comma secondo, in quanto,
nulla potendo fare l'interessato per scongiurare la adozione del sequestro, non
sarebbe salvaguardato il diritto di difesa in relazione ad un provvedimento che
può avere effetti negativi (ad es. per la distruzione pratica del valore dei
beni) irreversibili in caso di successiva pronunzia assolutoria; c) l'art. 27;
secondo comma, giacché potrebbe prospettarsi il dubbio che l'obbligatorietà del
dequestro, che si risolve in una soggezione del denunziato ad una sanzione che
per le sue conseguenze é sovente assai più afflittiva della stessa pena
edittale, si ispiri ad una presunzione di colpevolezza.
2. - Innanzi a questa Corte non si é
costituita la parte privata e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri. La causa, pertanto, viene decisa in camera di consiglio ai sensi
dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
1. - L'art. 44 del R.D.L. 15 ottobre
1925, n. 2033, sulla "repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari" - già da questa
Corte (sent. n.
149 del 1969) dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente
all'esclusione dell'intervento della difesa nella fase di revisione delle
analisi - viene impugnato dall'ordinanza in esame nella parte (comma secondo)
in cui si dispone che l'autorità giudiziaria, in base alla denuncia del capo
del laboratorio o del servizio che ha proceduto all'analisi del campione,
"deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi". La
questione di legittimità costituzionale di tale norma viene proposta dal
pretore di Recanati con esclusivo riferimento all'obbligatorietà del sequestro:
il fatto che nel caso in esame l'autorità giudiziaria - a differenza di quanto
é in generale previsto dall'art. 337 c.p.p. per il sequestro penale - é privata
di ogni potere discrezionale si risolverebbe in una evidente disparità di
trattamento fra i denunciati per i reati previsti dalla legge speciale ed i
denunciati per altri reati (con violazione dell'art. 3, comma primo, Cost.);
impedirebbe l'esercizio di difesa in occasione dell'emanazione di un atto di
notevole gravità (con violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost.);
rivelerebbe, infine, che la disposizione si ispira ad una non consentita
presunzione di colpevolezza dell'imputato (con violazione dell'art. 27, comma
secondo, Cost.).
2. - La questione non é fondata.
La Corte osserva, in primo luogo,
che il sequestro penale svolge, in generale, una funzione strumentale rispetto
al processo ed ai provvedimenti definitivi demandati alla competenza del
giudice, sicché esso non può in alcun modo essere assimilato ad una sanzione,
così come sanzione non é, di certo, la carcerazione preventiva: manca perciò
del tutto la possibilità di configurare un contrasto fra la disposizione
impugnata ed il principio costituzionale secondo il quale "l'imputato non
é considerato colpevole sino alla condanna definitiva" (art. 27, secondo
comma, Cost.). Né può sostenersi che il sequestro, mutando natura secondo che
sia discrezionale o necessario, nel secondo caso assuma funzione sanzionatoria
di una responsabilità ancora da accertare. Ed infatti, come é da escludere che
il giudice, allorché dispone ai sensi dell'art. 337 c.p.p. il sequestro di cose
pertinenti al reato, anticipi in qualche modo la pronunzia sull'imputazione,
così deve negarsi che la legge in esame, col rendere obbligatorio il sequestro,
presupponga una non consentita presunzione di colpevolezza del denunciato.
Tenendo presenti le esigenze che il
sequestro deve soddisfare, é giustificabile che di regola venga affidato al
giudice il potere discrezionale di valutare caso per caso se ne sia necessaria
od utile l'adozione. Ma da ciò non deriva che il legislatore non possa imporne
l'obbligatorietà tutte le volte in cui, in base ad una valutazione
razionalmente valida, gli appaia indispensabile alla tutela del pubblico
interesse che nelle more del processo determinate cose vengano sottratte alla
disponibilità del privato. Nel caso in esame la divergenza fra la disciplina
speciale contenuta nell'impugnato art. 44 del decreto del 1925 (obbligatorietà
del sequestro) e la disciplina generale dettata dall'art. 337 c.p.p.
(discrezionalità del sequestro) non dà luogo ad una disparità di trattamento
con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacché le due
disposizioni messe a raffronto non regolano diversamente situazioni identiche.
La prima, infatti, valutata nel sistema dei controlli previsti dalla legge,
trova la sua particolarità nella circostanza che alla denunzia si perviene
quando dall'analisi condotta da istituti specializzati ed inquadrati nella pubblica
amministrazione "risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in
tutto od in parte, alle condizioni o ai requisiti richiesti". Non può
ritenersi, perciò, che irrazionalmente il legislatore abbia collegato a tale
risultato, ancorché non definitivo, l'esigenza della salvaguardia di quel
pubblico interesse a tutela del quale l'intera legge é predisposta: interesse
che potrebbe essere compromesso ove le sostanze od i prodotti non venissero
sottoposti a sequestro in attesa della definizione del giudizio e
dell'eventuale adozione del provvedimento di confisca previsto nell'art. 58
dello stesso decreto.
3. - Altrettanto infondata appare la
denunzia di illegittimità concernente la violazione dell'art. 24 della
Costituzione. A questo proposito deve essere ribadito che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, il rispetto della citata norma costituzionale
non esige che il diritto di difesa debba svolgersi in ogni momento processuale
con identico contenuto e con identiche modalità: né può affermarsi che
l'esercizio di tale diritto sia compromesso tutte le volte in cui, in
riferimento a determinati provvedimenti processuali, al giudice vengano
attribuiti poteri non discrezionali. E poiché al fine della valutazione della
conformità di singole disposizioni al precetto dell'art. 24 della Costituzione
sembra necessario tener presente l'intero sistema nel quale esse si
inseriscono, va messo in rilievo che, trovando il sequestro il suo presupposto
non solo nella denuncia ma anche nell'attività di prelievo e di controllo dei
campioni posta in essere dai competenti pubblici poteri, l'imputato (al quale,
ai sensi del primo comma dello stesso art. 44 del decreto in esame, vien data
immediata notizia dell'esito sfavorevole dell'analisi) può far valere, sia
prima dell'emanazione del provvedimento di sequestro sia in sede di richiesta
di revoca, tutti i vizi di legittimità che eventualmente abbiano inficiata
quella attività: discende infatti dai principi generali che il giudice debba
valutare la conformità alla legge degli atti amministrativi tutte le volte in
cui questi costituiscano il presupposto dei provvedimenti giurisdizionali a lui
demandati. A ciò si deve aggiungere che l'interessato può chiedere la revisione
dell'analisi (art. 44, terzo comma), può spiegare in questa fase - a seguito
delle statuizioni contenute nella sentenza n. 149 del
1969 - adeguati interventi difensivi e può, in definitiva, far valere le
sue ragioni e provocare il venir meno, anche ai fini del sequestro, degli
effetti per lui svantaggiosi derivanti dal primo, sfavorevole accertamento. Si
può perciò pervenire alla conclusione che la disposizione in esame, valutata
nel quadro complessivo della legge e dei rimedi che questa consente, non viola
il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 44, comma secondo, del r.d.l. 15 ottobre
1925, n. 2033 (relativo alla "repressione delle frodi nella preparazione e
nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari"), proposta
dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma,
24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 marzo 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2
aprile 1970.